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  • AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

WhatsApp e AI Chatbot: Meta obbligata dall’Antitrust a rimuovere clausole anti-concorrenza

  • Redazione Assodigitale
  • 24 Dicembre 2025

Motivazioni dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto necessaria un’azione cautelare nei confronti di Meta per preservare la competitività nel mercato dei servizi di Chatbot AI su WhatsApp. L’intervento è motivato dal rischio che l’integrazione prevalente di Meta AI nell’app di messaggistica e le nuove condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms escludano l’accesso dei concorrenti alla piattaforma, limitando l’innovazione e il corretto funzionamento del mercato. La decisione mira a evitare effetti irreparabili sulle dinamiche competitive durante l’istruttoria, tutelando consumatori e imprese.

 

Indice dei Contenuti:
  • Motivazioni dell’Antitrust
  • FAQ
  • impatto sulle imprese e sui consumatori
  • FAQ
  • richiesta di sospensione e misure cautelari
  • FAQ
  • posizione di Meta e prossimi passi processuali
  • FAQ

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L’istruttoria avviata a luglio 2025 ha evidenziato come l’integrazione nativa di Meta AI in WhatsApp e le clausole introdotte nei contratti per le Business API possano configurare una posizione contraria alle norme sulla concorrenza. Le condizioni commerciali del 15 ottobre, la cui efficacia sarebbe completa entro il 15 gennaio 2026, prevedono restrizioni che di fatto impediscono ai fornitori terzi di Chatbot AI di operare sulla piattaforma con pari opportunità. L’Autorità ha valutato che tali limitazioni non siano giustificate da esigenze tecniche proporzionate, ma abbiano l’effetto di favorire indebitamente il servizio proprietario di Meta.

Dal punto di vista giuridico, l’Antitrust ha ravvisato i presupposti per l’adozione di misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990: sussistono elementi che indicano una condotta abusiva, idonea a ridurre la produzione e lo sviluppo tecnico nel mercato dei chatbot, con conseguente danno ai consumatori in termini di scelta, qualità e innovazione. L’Autorità ha inoltre sottolineato il rischio di danno grave e irreparabile alla contendibilità del mercato qualora le pratiche contrattuali rimanessero in vigore durante il procedimento investigativo.

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La valutazione si è basata su un’analisi degli effetti pratici delle nuove condizioni sui canali di accesso alla clientela aziendale su WhatsApp. Secondo l’Antitrust, la piattaforma, se dotata di poteri di esclusione verso i concorrenti dei servizi di AI, può trasformarsi in un gatekeeper che determina non solo la distribuzione dei servizi ma anche il percorso evolutivo dell’offerta tecnologica. Tale posizione potrebbe tradursi in una riduzione degli incentivi all’innovazione indipendente dei fornitori di chatbot e in un aumento dei costi per imprese e utenti finali.

La misura cautelare è stata decisa dopo le memorie scritte e l’audizione delle parti, con l’obiettivo di preservare lo stato della concorrenza sul territorio italiano fino all’esito dell’istruttoria. L’Autorità ha inoltre comunicato l’avvio di un coordinamento con la Commissione europea, sottolineando la necessità di un approccio concertato per affrontare condotte che possono avere effetti sovranazionali nel mercato digitale.

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FAQ

  • Che cosa contesta l’Antitrust a Meta? — L’Autorità contesta l’integrazione prevalente di Meta AI in WhatsApp e le condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms che escluderebbero i concorrenti dai servizi di Chatbot AI.
  • Qual è il fondamento giuridico della misura cautelare? — La misura si basa sull’art. 14-bis della legge n. 287/1990, che consente interventi urgenti per prevenire danni gravi e irreparabili alla concorrenza.
  • Perché l’Autorità ritiene la condotta potenzialmente abusiva? — Perché le restrizioni contrattuali potrebbero limitare produzione, sbocchi e sviluppo tecnico nel mercato dei chatbot, danneggiando consumatori e concorrenti.
  • Qual è il periodo di efficacia delle nuove condizioni contestate? — Le condizioni introdotte il 15 ottobre sarebbero divenute pienamente efficaci entro il 15 gennaio 2026.
  • Perché è stato avviato il coordinamento con la Commissione europea? — Per affrontare in modo efficace eventuali effetti transfrontalieri della condotta di Meta nel mercato digitale.
  • Cosa rischierebbero i consumatori se la misura non fosse adottata? — Potrebbero subire una riduzione della scelta, un rallentamento dell’innovazione nei servizi di AI e un peggioramento della qualità o aumento dei costi dei servizi.
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impatto sulle imprese e sui consumatori

WhatsApp come piattaforma dominante può tradursi in un fattore determinante per la diffusione dei servizi di Chatbot AI: la decisione dell’Antitrust si concentra proprio sulle ricadute pratiche per le imprese fornitrici di intelligenza artificiale e per i cittadini che utilizzano i servizi. Il provvedimento mira a preservare l’accesso paritario alle Business API, evitando che condizioni contrattuali selettive riducano l’offerta disponibile, peggiorino la qualità dei servizi erogati e aumentino i costi per le aziende che vogliono utilizzare chatbot su larga scala.

L’imposizione di barriere contrattuali selettive può limitare la possibilità per start-up e fornitori specialistici di raggiungere i clienti business tramite WhatsApp. Ciò comporta minori incentivi a investire in ricerca e sviluppo nel settore dei chatbot, con un effetto di impoverimento dell’ecosistema innovativo. Le imprese che già operano sulla piattaforma potrebbero trovarsi vincolate a scelte tecnologiche dettate dalle nuove clausole, riducendo la competitività e aumentando la dipendenza da soluzioni proprietarie.

Per i consumatori il rischio è duplice: una riduzione della pluralità di offerta e un possibile peggioramento delle caratteristiche dei servizi. La limitazione dell’accesso ai chatbot concorrenti può tradursi in meno funzionalità disponibili, ritardi nell’introduzione di miglioramenti e una potenziale erosione della qualità complessiva dell’esperienza utente. Inoltre, la diminuzione della pressione competitiva favorisce dinamiche di prezzo meno favorevoli per le imprese clienti che comprano servizi avanzati di automazione e assistenza.

Sul piano operativo, le restrizioni contrattuali possono generare colli di bottiglia nell’integrazione tecnica: fornitori esterni potrebbero essere costretti a sviluppare soluzioni alternative più costose o a rinunciare a innovazioni che richiederebbero interoperabilità stretta con l’infrastruttura di WhatsApp. Questo scenario aumenta i costi di ingresso e riduce la contendibilità del mercato, con effetti negativi sia per le PMI che per grandi realtà che si affidano ai chatbot per servizi clienti o automazione.

L’Autorità ha valutato anche l’impatto sulla concorrenza futura: ostacolare l’accesso ai canali principali di contatto con i consumatori può compromettere lo sviluppo di nuovi modelli di business basati sull’AI conversazionale. In assenza di correzioni, si rischia di consolidare un vantaggio strutturale per il fornitore integrato, rendendo più difficile il sorgere di alternative competitive nel medio-lungo termine e riducendo così la resilienza del mercato digitale nazionale.

FAQ

  • Quali imprese sono maggiormente colpite dalle restrizioni? — Principalmente startup e fornitori specializzati di Chatbot AI che si basano sulle Business API di WhatsApp per raggiungere clienti aziendali.
  • In che modo i consumatori potrebbero percepire l’effetto delle esclusioni? — Con meno opzioni di servizio, minore innovazione delle funzionalità chatbot e potenziali aumenti di costo per soluzioni aziendali avanzate.
  • Perché le barriere contrattuali riducono gli investimenti in innovazione? — Perché limitano il mercato indirizzabile e la possibilità di monetizzare soluzioni avanzate, scoraggiando investimenti in R&S.
  • Che impatto operativo subiscono le imprese integrate? — Potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi per sviluppare integrazioni alternative o subire vincoli tecnici imposti dalle clausole contrattuali.
  • La misura cautelare protegge solo le imprese italiane? — La tutela mira a preservare la concorrenza sul territorio italiano, pur considerando effetti transfrontalieri che saranno coordinati con la Commissione europea.
  • Che cosa significa perdita di contendibilità del mercato? — Significa che nuovi entranti trovano maggiori difficoltà a competere efficacemente, consolidando il vantaggio del fornitore integrato e riducendo il ricambio competitivo.
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richiesta di sospensione e misure cautelari

La richiesta di sospensione avanzata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha lo scopo di impedire l’entrata in vigore delle clausole dei *WhatsApp Business Solution Terms* che escluderebbero i fornitori terzi di Chatbot AI dalla piattaforma. L’istanza cautelare si fonda sulla necessità di evitare danni irreparabili alla struttura concorrenziale del mercato durante il tempo dell’istruttoria: sospendere le condizioni contestate significa mantenere intatti i canali di accesso alla clientela aziendale e preservare la possibilità per le imprese concorrenti di operare senza svantaggi strutturali. L’intervento è pensato come misura temporanea ma essenziale per garantire la contendibilità del mercato.

L’Autorità ha adottato la misura ex art. 14-bis della legge n. 287/1990 dopo aver esaminato memorie scritte e audizioni, ritenendo sussistenti indizi di abuso di posizione dominante. La sospensione richiesta non annulla le indagini sostanziali, ma ne tutela gli esiti potenziali evitando che l’applicazione delle nuove clausole modifichi irreversibilmente le condizioni competitive. In pratica, la disposizione impedisce a Meta di far valere contrattualmente restrizioni che impediscano l’accesso ai servizi concorrenti su WhatsApp fino a decisione definitiva dell’Autorità.

La scelta delle misure cautelari è motivata anche dalla valutazione del rischio di pregiudizio economico per gli operatori presenti sul mercato: l’entrata in vigore delle clausole contestate avrebbe potuto obbligare molte aziende a rivedere infrastrutture e modelli commerciali con costi immediati e difficilmente recuperabili. Sospendendo le condizioni, l’Autorità evita la creazione di barriere tecniche e contrattuali che, rese permanenti, altererebbero la dinamica competitiva e ridurrebbero l’offerta disponibile per gli utenti finali.

Dal punto di vista operativo, la misura impone a Meta di astenersi dall’applicare qualsiasi restrizione che impedisca l’integrazione o l’utilizzo dei Chatbot AI concorrenti tramite le Business API. Questo obbligo temporaneo include anche il divieto di introdurre modifiche accessorie che, seppur formalmente diverse, produrrebbero gli stessi effetti escludenti. L’Autorità ha inoltre chiesto la trasmissione di documentazione tecnica e commerciale per valutare l’effettiva portata delle clausole e verificare l’eventuale esistenza di alternative tecniche meno restrittive.

La sospensione mira infine a tutelare i consumatori evitando che modifiche contrattuali anticipate portino a una diminuzione immediata della qualità dei servizi disponibili su WhatsApp. Mantenere lo status quo operativo consente agli utenti di continuare a beneficiare di una pluralità di soluzioni AI conversazionali, garantendo che la competizione resti il fattore che determina innovazione, qualità e prezzo nel mercato nazionale durante il proseguimento dell’istruttoria.

FAQ

  • Che cosa comporta la sospensione richiesta dall’Autorità? — Impedisce temporaneamente a Meta di applicare le clausole contrattuali che escluderebbero i Chatbot AI concorrenti dalle Business API di WhatsApp.
  • Per quanto tempo rimane in vigore la misura cautelare? — La sospensione resta fino al termine dell’istruttoria o fino a diversa decisione dell’Autorità, in funzione delle esigenze probatorie e del rischio di danno irreparabile.
  • La sospensione obbliga Meta a modificare la piattaforma? — No: la misura vieta l’applicazione delle clausole escludenti e richiede documentazione, ma non impone modifiche strutturali immediate oltre il mantenimento dell’accesso paritario.
  • Chi controlla l’effettiva osservanza della sospensione? — L’Autorità monitora il rispetto delle prescrizioni e può richiedere informazioni, audizioni e documenti per verificare l’adesione da parte di Meta.
  • La sospensione può essere revocata prima della decisione finale? — Sì, l’Autorità può modificare o revocare la misura se emergono elementi nuovi che ne giustifichino la rideterminazione.
  • La misura cautelare tutela solo le imprese italiane? — Il provvedimento protegge la concorrenza sul territorio italiano, ma l’Autorità coordina l’azione con la Commissione europea per eventuali effetti transfrontalieri.
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posizione di Meta e prossimi passi processuali

Meta ha contestato con fermezza le valutazioni dell’Autorità, definendo infondata la decisione cautelare e annunciando l’intenzione di presentare ricorso. L’azienda sostiene che l’emergere di chatbot di intelligenza artificiale sulle Business API ha messo sotto pressione sistemi non progettati per tale uso e che i canali primari di accesso al mercato per le soluzioni AI siano gli *app store*, i siti web degli sviluppatori e le partnership settoriali, non la piattaforma WhatsApp in quanto tale. La posizione pubblica di Meta è coerente nel delineare un quadro tecnico-operativo che giustificherebbe le scelte contrattuali come misure necessarie per garantire sicurezza, affidabilità e integrità del servizio.

L’argomentazione legale di Meta si concentra sul fatto che le restrizioni contestate non mirano a escludere la concorrenza ma a preservare la stabilità e la sicurezza della piattaforma, soprattutto in presenza di aumenti improvvisi di traffico e richieste computazionali generate da integrazioni AI non previste. Secondo il portavoce aziendale, le Business API non sono e non devono essere considerate un mercato chiuso, mentre la disponibilità di canali alternativi renderebbe non sussistenti le condizioni per qualificare la condotta come abuso di posizione dominante sul territorio italiano.

Sul piano procedurale, Meta ha già annunciato l’intenzione di adire le vie legali per ottenere la revoca della misura cautelare. Le prossime tappe prevedono il deposito del ricorso e la richiesta di sospensione del provvedimento dell’Autorità presso l’organo giurisdizionale competente. Parallelamente, l’azienda potrà presentare memorie tecniche e ulteriori evidenze per dimostrare l’assenza di effetti anticoncorrenziali e l’esistenza di esigenze tecniche che giustificherebbero le clausole impugnate, cercando di incidere sulle valutazioni probatorie dell’istruttoria.

Nel breve periodo è prevedibile un confronto processuale serrato: l’Autorità potrà integrare la richiesta istruttoria con ulteriori acquisizioni documentali e audizioni, mentre Meta tenterà di dimostrare l’assenza di pregiudizio competitivo e la proporzionalità delle misure adottate. Il coordinamento con la Commissione europea aggiunge un ulteriore livello procedurale e strategico, poiché eventuali interventi comunitari potrebbero influenzare sia la portata delle misure sia i tempi di risoluzione del contenzioso.

Infine, il contenzioso determinerà anche scelte operative immediate per le imprese terze: se il ricorso di Meta dovesse ottenere risultati, le clausole contestate potrebbero essere reintegrate; viceversa, una conferma della misura cautelare manterrebbe lo status quo a vantaggio dell’accesso paritario alle Business API. Le parti interessate seguiranno con attenzione l’evoluzione delle decisioni giurisdizionali e amministrative, pronte a presentare osservazioni tecniche e commerciali che influenzeranno l’esito finale del procedimento.

FAQ

  • Come ha reagito Meta alla decisione dell’Antitrust? — Ha definito la decisione infondata e annunciato l’intenzione di ricorrere contro la misura cautelare.
  • Qual è la principale giustificazione fornita da Meta? — Che le restrizioni sono motivate da esigenze tecniche e di sicurezza legate all’uso improprio o improvviso delle Business API da parte di chatbot non previsti.
  • Cosa prevede il percorso giudiziario annunciato da Meta? — Il deposito di un ricorso finalizzato a ottenere l’annullamento o la sospensione del provvedimento dell’Autorità.
  • In che modo il coordinamento con la Commissione europea incide sul caso? — Potrebbe integrare valutazioni sovranazionali e influire sulla portata delle misure e sui tempi di risoluzione.
  • Cosa rischiano le imprese terze durante il contenzioso? — L’esito del contenzioso potrà determinare il mantenimento o la reintroduzione delle clausole contestate, con impatti sull’accesso alle Business API.
  • Quali elementi tecnici potrà produrre Meta a propria difesa? — Documentazione su capacità infrastrutturali, analisi di impatto sulla sicurezza e soluzioni alternative adottate per gestire il carico generato dai chatbot AI.
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