Tax day al 30 giugno: scadenze e chi è obbligato al pagamento delle tasse in Italia

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA e forfettari
La proroga dei versamenti è una misura cruciale per i contribuenti interessati dai c.d. Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per chi adotta regimi fiscali agevolati come il regime forfettario. Grazie al decreto-legge 84/2025, il termine per l’esecuzione dei versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi è stato spostato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 per specifiche categorie di soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569.
Indice dei Contenuti:
La proroga interessa:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dall’effettiva applicazione;
- coloro che applicano il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014;
- gli aderenti al regime di vantaggio per giovani imprenditori e lavoratori in mobilità (art. 27, decreto-legge n. 98/2011);
- i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari o che risultano esclusi dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese in regime di trasparenza, purché le attività svolte rientrino negli ISA.
Dal 22 luglio al 20 agosto 2025, in caso di versamento tardivo, si applicherà una maggiorazione dello 0,40%. È importante sottolineare che la proroga non si estende a tutte le categorie: restano esclusi i lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta, i contribuenti occasionali, gli enti non commerciali senza redditi d’impresa, chi ha partita IVA ma non rientra negli ISA o supera la soglia di ricavi indicata.
La proroga rappresenta un’importante opportunità per agevolare la regolarizzazione fiscale di un ampio ventaglio di contribuenti, alienando il pagamento senza maggiorazioni fino a luglio per i soggetti ISA e forfettari entro i limiti normativi e di fatturato stabiliti.
Chi deve pagare entro il 30 giugno
Il pagamento delle imposte entro il 30 giugno interessa tutte quelle categorie di contribuenti escluse dalla proroga prevista dal decreto-legge 84/2025. In particolare, devono provvedere al versamento entro questa scadenza, o eventualmente entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, i soggetti che non rientrano nei parametri di estensione del differimento.
- I lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta, che quindi non hanno un datore di lavoro o altro soggetto delegato al prelievo fiscale;
- coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o commerciale in modo occasionale, senza una regolarità o partita IVA;
- i contribuenti senza partita IVA e gli enti non commerciali che non producono redditi d’impresa o professionali;
- coloro che esercitano attività economiche non previste dagli ISA, e quindi non possono beneficiare della proroga;
- i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, limite che esclude dall’applicazione della proroga;
- i soci di società di capitali non in regime di trasparenza fiscale, i quali devono attenersi alla scadenza ordinaria.
Per tutti questi contribuenti, il rispetto della scadenza del 30 giugno rappresenta un obbligo inderogabile per evitare sanzioni aggiuntive e interessi di mora. La possibilità di pagare a rate rimane comunque aperta, ma il versamento della prima rata deve comunque essere effettuato entro il termine previsto per non incorrere in penalità.
Modalità e codici tributo per il pagamento delle imposte
Per adempiere correttamente agli obblighi fiscali, è fondamentale seguire con precisione le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente. I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modello F24 mediante canali telematici: attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, o tramite intermediari abilitati. Questa modalità è obbligatoria anche in presenza di compensazioni con crediti tributari o contributivi, che devono essere inseriti nel modello telematico.
I contribuenti senza partita IVA, invece, possono utilizzare il modello F24 in formato cartaceo presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, purché non effettuino compensazioni. Se sono previsti crediti da utilizzare in compensazione, il pagamento deve avvenire in modalità telematica o tramite intermediari abilitati.
È fondamentale indicare correttamente i codici tributo per identificare la tipologia di imposta e l’eventuale periodo di riferimento. I principali codici da utilizzare includono:
Codice Tributo | Descrizione |
4001 | Irpef – saldo |
4033 | Irpef – acconto prima rata |
3800 | Irap – saldo |
6099 | Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale |
1790 | Imposta sostitutiva regime forfetario – acconto prima rata |
1792 | Imposta sostitutiva regime forfetario – saldo |
1840 | Imposta sostitutiva su locazioni abitative (cedolare secca) – acconto prima rata |
1842 | Imposta sostitutiva su locazioni abitative (cedolare secca) – saldo |
È opportuno verificare attentamente la corrispondenza tra codice tributo e imposta dovuta per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni. Il modello F24 deve inoltre riportare correttamente i dati anagrafici, il periodo di riferimento e gli importi da versare. In caso di necessità, è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale o a un intermediario abilitato per garantire il corretto assolvimento degli obblighi.
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