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Superbonus 2025 guida completa per sbloccare la cessione del credito in attesa di accettazione Agenzia Entrate

  • Redazione Assodigitale
  • 14 Maggio 2025
Superbonus 2025 guida completa per sbloccare la cessione del credito in attesa di accettazione Agenzia Entrate

Credito in attesa di accettazione: implicazioni e comportamenti del cedente

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Il credito derivante dal Superbonus 110%, quando è comunicato alla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle entrate, può assumere diverse condizioni giuridiche che influiscono sulla sua utilizzabilità. In particolare, la condizione di “credito in attesa di accettazione” rappresenta un blocco operativo oggettivo, che impedisce al cedente sia di compensare il credito in F24 sia di riportarlo in dichiarazione dei redditi fino alla decisione formale del cessionario, generalmente una banca o un intermediario finanziario.

Indice dei Contenuti:
  • Superbonus 2025 guida completa per sbloccare la cessione del credito in attesa di accettazione Agenzia Entrate
  • Credito in attesa di accettazione: implicazioni e comportamenti del cedente
  • Come recuperare il Superbonus in caso di rifiuto della cessione
  • Ripartizione decennale: vincoli e limiti secondo le ultime indicazioni


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Secondo quanto precisato dalla recente Risposta n. 130 del 13 maggio 2025, la situazione di attesa rispecchia un vincolo di natura procedurale: il mero invio della comunicazione da parte del cedente non rende il credito immediatamente spendibile. Soltanto la presa in carico e l’accettazione esplicita del cessionario sbloccano il credito. In caso di rifiuto, al contrario, il credito ritorna nella disponibilità del cedente. Durante questa fase di sospensione, è tassativo rispettare la non utilizzabilità del credito, pena l’irregolarità fiscale.

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La responsabilità di sollecitare una decisione è in capo al cedente: non è prevista alcuna iniziativa automatica da parte dell’Agenzia delle entrate per forzare tempi o esiti. Resta quindi fondamentale una costante interlocuzione con il cessionario per evitare blocchi prolungati e per programmare le mosse successive, che possono variare dall’attesa dell’accettazione alla preparazione di eventuali azioni nel caso di rifiuto.


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Finché il credito si trova nello stato “in attesa di accettazione”, lo stesso è di fatto bloccato e inutilizzabile sia dal cedente sia dal cessionario. Questa disposizione tutela l’ordinata gestione del flusso delle comunicazioni e assicura che il trasferimento del credito sia validato dalla controparte prima di poter essere utilizzato a fini compensativi o dichiarativi.

Come recuperare il Superbonus in caso di rifiuto della cessione

Quando il cessionario, tipicamente una banca, rifiuta il credito Superbonus, il cedente si trova nella necessità di riconquistare la piena disponibilità del beneficio fiscale. In tal situazione, il credito torna automaticamente nella sfera impositiva del contribuente, restituendogli le opzioni originarie di fruizione. È fondamentale puntualizzare che finché il credito resta “in attesa di accettazione” il cedente non può né utilizzarlo né modificarne lo stato.

Una volta ricevuto il rifiuto, il cedente può:

  • utilizzare la detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, rispettando la ripartizione originaria su quattro annualità (2022-2025). Nel caso in cui siano scaduti i termini per usufruire delle prime due quote, è necessario presentare le relative dichiarazioni integrative per il 2022 e il 2023, così da non perdere il diritto alla detrazione;
  • tentare una nuova cessione del credito mediante una nuova comunicazione secondo le modalità previste dall’articolo 121, Dl 34/2020, fermo restando che la cessione deve essere accettata dal nuovo cessionario per sbloccare nuovamente il credito.
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È importante evidenziare che in nessun caso il credito può essere utilizzato prima dell’esito definitivo (accettazione o rifiuto) della cessione originaria. La mancata accettazione o il rifiuto non determinano automatismi di utilizzo da parte del cedente prima delle procedure formali. In questa logica, la tempestività nella verifica dello stato nella piattaforma è cruciale per evitare perdite di vantaggi fiscali e valutare prontamente le azioni da intraprendere.

È imprescindibile mantenere una stretta interlocuzione con il cessionario per evitare ritardi ingiustificati nell’accettazione o nel rifiuto e avere così la possibilità di programmare correttamente il recupero del Superbonus, sia mediante fruizione diretta che con una nuova operazione di cessione.

Ripartizione decennale: vincoli e limiti secondo le ultime indicazioni

Il Decreto Legislativo 11/2023 ha introdotto la possibilità di optare per una ripartizione decennale delle detrazioni per il Superbonus 110% relative alle spese sostenute nel 2022, estendendo così il periodo di fruizione da quattro a dieci anni. Questa misura nasce per agevolare quei contribuenti che, a fronte di difficoltà nel perfezionamento della cessione del credito o di insufficiente capienza fiscale, desiderano diluire l’uso del beneficio.

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Tuttavia, la predetta opzione è soggetta a vincoli restrittivi che limiti ne condizionano l’effettiva applicazione. In primo luogo, la scelta deve essere esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 e con riferimento ai crediti che non risultino ancora fruiti in compensazione. Ciò implica che l’opzione non è ammessa se il contribuente ha già indicato nella dichiarazione corrente la quota della detrazione spettante al 2022, escludendo così possibilità integrative per modificare la decisione.

Ulteriore caratteristica imprescindibile è la natura irreversibile della ripartizione decennale, sancendo che una volta esercitata la scelta, questa non può essere rimossa o modificata neppure attraverso dichiarazioni successive o integrative. La recentissima Risposta n. 130/2025 dell’Agenzia delle entrate conferma che questa disciplina non si presta a “ripensamenti” da parte del contribuente, né può essere impiegata per sanare situazioni di mancata o tardiva accettazione della cessione.

In definitiva, la soluzione della ripartizione in dieci anni, pur rappresentando uno strumento utile in alcuni casi, si rivela non applicabile nei contesti tipici di blocco del credito in attesa di accettazione o dopo un rifiuto della cessione. Il contribuente deve pertanto valutare con attenzione la tempestività della scelta al fine di garantirsi il diritto alla ripartizione estesa, pena la perdita dell’opportunità e l’obbligo di tornare alla ripartizione ordinaria quadriennale.


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