Smartworking, obbligo informativo sulla sicurezza e sanzioni per i datori di lavoro

Smartworking, obbligo informativo sulla sicurezza e sanzioni per i datori di lavoro

16 Marzo 2026

Nuove regole sulla sicurezza per lo smartworking in Italia

Il legislatore italiano rafforza la disciplina dello smartworking intervenendo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità, approvate dal Senato con la legge annuale per le PMI, modificano il D. Lgs. 81/2008 introducendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.
Le regole riguardano tutti i lavoratori che svolgono attività da remoto fuori dai locali aziendali, in particolare con modalità di lavoro agile disciplinate dalla legge n. 81/2017.

L’obiettivo è chiarire responsabilità e obblighi informativi dei datori di lavoro, garantendo che anche le attività svolte da casa o da altri luoghi esterni avvengano in condizioni di adeguata prevenzione dei rischi, riducendo incertezze applicative e possibili contenziosi.

In sintesi:

  • Obbligo annuale di informativa scritta sui rischi del lavoro agile per ogni lavoratore da remoto.
  • Documento obbligatorio anche per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  • Mancata informativa: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
  • Cooperazione rafforzata tra azienda e lavoratore nella gestione dei rischi fuori sede.

Come cambia il quadro normativo per lo smartworking

Le modifiche alla disciplina nascono dall’esigenza di allineare la tutela dei lavoratori agili a quella garantita nei luoghi fisici di lavoro. Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3 del D. Lgs. 81/2008 integra quanto già previsto dalla legge n. 81/2017 sul lavoro agile, trasformando l’obbligo informativo in un presidio centrale di prevenzione.
Il datore di lavoro deve ora predisporre e consegnare un documento scritto che illustri in modo chiaro i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa fuori azienda, con particolare attenzione a ergonomia, uso di videoterminali, pause, sicurezza elettrica, gestione di dati e strumenti informatici.

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L’informativa va fornita almeno una volta l’anno sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), favorendo un controllo diffuso sulla qualità delle misure adottate. Poiché l’abitazione o il luogo scelto dal lavoratore non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’intero sistema ruota su cooperazione e responsabilizzazione, più che su ispezioni dirette.

Impatto pratico per aziende e lavoratori da remoto

Per le imprese, le nuove regole impongono una revisione delle procedure interne sulla sicurezza: occorre mappare i rischi tipici dello smartworking, redigere informative specifiche per mansione, aggiornarle periodicamente e tracciarne la consegna.
Per i lavoratori, la disciplina rafforza diritti e doveri: ricevute le indicazioni, devono organizzare la propria postazione in modo conforme, adottare comportamenti prudenziali e segnalare situazioni critiche, diventando parte attiva nel sistema di prevenzione.

Il sistema sanzionatorio collegato all’articolo 55, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 81/2008 – arresto da 2 a 4 mesi o ammenda tra 1.200 e 5.200 euro – conferma la natura non meramente formale dell’informativa e indirizza le aziende verso modelli strutturati di gestione del lavoro agile. In prospettiva, l’ulteriore diffusione del lavoro da remoto potrà spingere verso linee guida tecniche più dettagliate su postura, illuminazione, spazi minimi e sicurezza digitale.

FAQ

Chi è obbligato a fornire l’informativa sulla sicurezza nello smartworking?

È obbligato il datore di lavoro, pubblico o privato, che utilizza il lavoro agile, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda o dal numero di smartworker.

Ogni quanto va aggiornata l’informativa sui rischi del lavoro agile?

Deve essere fornita con cadenza almeno annuale, e comunque aggiornata ogni volta che cambiano mansioni, strumenti o rischi rilevanti.

L’informativa sulla sicurezza può essere consegnata in formato digitale?

Sì, è ammessa la consegna digitale, purché vi sia prova certa di ricezione da parte del lavoratore e del relativo RLS.

Cosa rischia il lavoratore che non rispetta le indicazioni ricevute?

È comunque tenuto a cooperare alla sicurezza; la violazione può rilevare disciplinarmente e incidere sull’eventuale accertamento delle responsabilità.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su smartworking e sicurezza?

Sono tratte da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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