Separazione carriere, il rischio nascosto che può stravolgere la verità giudiziaria

Indice dei Contenuti:
Con la separazione delle carriere il pm andrà incontro a un conflitto di interessi: a rimetterci, la ricerca della verità
Un pubblico ministero più “schierato”
La separazione delle carriere tra giudici e magistrati dell’accusa ridisegna in profondità il ruolo del pm, spostandolo dall’area della giurisdizione a quella, più marcatamente, della parte processuale. In questo nuovo quadro il titolare dell’azione penale rischia di diventare un soggetto strutturalmente portato a “difendere” il proprio impianto accusatorio, più che a rimetterlo in discussione alla luce delle prove emerse in dibattimento.
Il principio costituzionale di imparzialità, oggi rafforzato dalla comune appartenenza alla stessa magistratura, verrebbe attenuato da percorsi di carriera autonomi, concorsi e valutazioni sganciate dall’orizzonte del giudicare. Il pm, selezionato e premiato per performance di risultato, potrebbe trovarsi in un conflitto perenne tra la fedeltà alla verità processuale e la tutela della propria immagine professionale, dei propri numeri, delle statistiche di successo.
In questo scenario delicato il rischio concreto è che la cultura della prova venga surclassata da quella dell’accusa: minor propensione a chiedere assoluzioni quando emergono elementi favorevoli all’indagato, maggiore difficoltà a riconoscere errori investigativi, più pressione implicita verso patteggiamenti e accordi di comodo, con effetti potenzialmente corrosivi sulla fiducia dei cittadini nella capacità del sistema di fare luce sui fatti in modo neutrale.
L’ombra del conflitto di interessi sull’azione penale
Quando il percorso professionale del pm dipende in misura significativa dal numero di rinvii a giudizio, di condanne o dall’impatto mediatico delle inchieste, l’azione penale rischia di allontanarsi dal suo fine costituzionale: l’accertamento dei fatti, a prescindere dall’esito. Il conflitto di interessi si annida proprio qui: l’interesse di carriera del magistrato d’accusa può non coincidere con l’interesse pubblico a una ricostruzione rigorosa, anche scomoda, della realtà.
Le pressioni indirette possono diventare molteplici: aspettative dei vertici dell’ufficio, sensibilità del potere politico, orientamenti dell’opinione pubblica alimentati dai media. Senza un ancoraggio forte alla medesima cultura professionale del giudice, il pm potrebbe progressivamente assumere logiche più vicine a quelle di un “prosecutor” di modello avversariale puro, concentrato sul risultato del caso più che sulla tenuta complessiva del sistema di giustizia.
Questo scivolamento si tradurrebbe in una selezione delle indagini maggiormente guidata dall’impatto reputazionale che dai criteri di gravità sociale e di effettivo bisogno di tutela. Reati complessi, meno visibili e più faticosi – come quelli economici di sofisticata ingegneria finanziaria – rischierebbero di arretrare rispetto a procedimenti più “spendibili” sul piano comunicativo, impoverendo la capacità repressiva e preventiva dello Stato nei settori più sensibili.
La verità processuale tra efficienza e garanzie
La ricerca della verità in processo penale è, per definizione, un percorso fragile, lento e spesso contraddittorio. Richiede la possibilità effettiva di cambiare rotta in base alle prove, di abbandonare piste investigative nate sotto i riflettori ma rivelatesi inconsistenti, di mettere per iscritto, senza timore di ripercussioni, che un imputato è innocente. Se il pm diventa, anche solo psicologicamente, un “attore di parte” con un interesse forte alla conferma delle sue tesi, questa plasticità si riduce drasticamente.
La stessa dinamica del dibattimento tende a irrigidirsi: l’accusa difende il proprio teorema, la difesa attacca, il giudice è chiamato a dirimere uno scontro tra narrazioni più che a cooperare, in modo dialettico ma leale, alla ricostruzione condivisa dei fatti. In un ecosistema del genere, gli errori iniziali di qualificazione giuridica, le letture distorte di intercettazioni, le testimonianze equivoche rischiano di cristallizzarsi, anziché essere progressivamente corretti dal confronto.
Per i cittadini le conseguenze sono tangibili: maggiore probabilità di processi inutilmente lunghi, di custodie cautelari non seguite da condanna, di reputazioni compromesse da inchieste poi archiviate in silenzio. La giustizia penale perde così la sua funzione di strumento affidabile di tutela collettiva e diventa più vulnerabile a percezioni di arbitrarietà e di uso selettivo del potere punitivo, proprio nel momento storico in cui trasparenza, controllo pubblico e rispetto dei diritti fondamentali dovrebbero essere rafforzati.
FAQ
D: Cosa cambia per il pm con la separazione delle carriere?
R: Cambia il quadro di riferimento professionale: il pm non condivide più percorso e cultura di corpo con il giudice, accentuando la dimensione di parte processuale.
D: Perché si parla di conflitto di interessi per il pm?
R: Perché risultati processuali, visibilità mediatica e valutazioni di carriera possono entrare in tensione con il dovere di perseguire la verità anche quando smentisce l’accusa.
D: La separazione delle carriere è prevista dalla Costituzione?
R: La Costituzione non la impone; l’assetto attuale poggia sul principio di appartenenza unitaria della magistratura, modificabile solo con riforma costituzionale.
D: Qual è l’impatto sulla presunzione di innocenza?
R: Un pm più “competitivo” e meno neutrale può consolidare nell’opinione pubblica l’idea che l’indagato sia colpevole già nella fase delle indagini.
D: La riforma può incidere sulla durata dei processi?
R: Un approccio orientato al risultato può moltiplicare gli scontri tecnici e gli appelli, allungando i tempi anziché ridurli.
D: Qual è il ruolo dei media in questo contesto?
R: La ricerca di visibilità può influenzare le scelte dell’accusa, rendendo più fragile l’equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della persona sottoposta a indagini.
D: Esistono modelli stranieri che ispirano questa impostazione?
R: Alcuni ordinamenti di common law prevedono pm formalmente distinti dai giudici, ma inseriti in sistemi profondamente diversi per garanzie, risorse e controlli.
D: Qual è la fonte giornalistica richiamata come modello di trattamento dei dati?
R: L’impostazione di analisi e il riferimento al metodo di valutazione degli impatti richiamano, per rigore e struttura, articoli dell’agenzia Adnkronos citati come ispirazione redazionale.




