Rottamazione quinquies: svolta dell’Agenzia Entrate Riscossione, scopri subito chi risparmia e come aderire

Indice dei Contenuti:
Ambito e novità della rottamazione quinquies
Rottamazione quinquies introduce una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, formalizzata con la Legge n. 199/2025 collegata alla Legge di Bilancio 2026. Consentita l’estinzione dei debiti iscritti a ruolo versando solo capitale e spese di notifica/esecuzione, con esclusione di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione, interessi di mora e aggio. L’ente di riscossione ha pubblicato indicazioni preliminari, chiarendo la riapertura per chi è decaduto da precedenti definizioni agevolate.
L’ambito temporale comprende i carichi affidati tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023. Rientrano le somme da imposte dichiarate o accertate automaticamente (inclusi i controlli su IRPEF e IVA) e i contributi previdenziali INPS che non derivino da accertamenti formali dell’ente. La misura punta a ridurre il costo del rientro e a stabilizzare i piani di pagamento, ampliando la platea rispetto ai precedenti cicli di sanatoria.
L’impianto agevolativo si caratterizza per un perimetro applicativo ampio e per l’eliminazione generalizzata degli oneri accessori, favorendo la chiusura dei contenziosi minori e la regolarizzazione di posizioni rimaste sospese nella fase post-affidamento. Le prime istruzioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione indicano una gestione interamente digitale dell’iter, con tempistiche e strumenti operativi in progressiva pubblicazione sul portale istituzionale.
Requisiti di accesso ed esclusioni
Possono aderire alla rottamazione quinquies tutti i contribuenti con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra 2000 e 2023, inclusi i decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nel perimetro della norma. Rientrano imposte dichiarate o accertate automaticamente dall’amministrazione finanziaria, come esiti di controlli su IRPEF e IVA.
Sono compresi i contributi INPS non derivanti da accertamenti formali dell’ente, con pagamento limitato a capitale e spese di notifica/esecuzione, esclusi sanzioni, interessi per ritardata iscrizione, interessi di mora e aggio. Restano validi i principi delle precedenti rottamazioni, ma con perimetro ampliato e indicazioni operative pubblicate sul portale dell’ente.
È escluso chi ha debiti già inseriti in piani della rottamazione-quater con tutte le rate scadute regolarmente versate al 30 settembre 2025; per tali posizioni non è prevista riapertura. La misura non si applica ai carichi fuori periodo o a contributi oggetto di accertamento formale INPS, in coerenza con il quadro di legge.
FAQ
- Chi può aderire? Contribuenti con carichi affidati tra 2000 e 2023, inclusi i decaduti da precedenti rottamazioni.
- Quali debiti sono ammessi? Imposte dichiarate o accertate automaticamente e contributi INPS non da accertamento formale.
- Cosa è escluso dal pagamento? Sanzioni, interessi per ritardata iscrizione, interessi di mora e aggio.
- Chi è escluso dalla misura? Posizioni in rottamazione-quater con rate scadute saldate al 30/09/2025.
- Valgono i carichi fuori periodo? No, solo affidamenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- I decaduti possono rientrare? Sì, se i debiti rientrano nel perimetro previsto dalla nuova norma.
Domanda di adesione e scadenze operative
La presentazione dell’istanza è esclusivamente online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con attivazione della procedura entro fine gennaio 2026. Il termine ultimo per inviare la domanda è fissato al 30 aprile 2026, con acquisizione telematica dei dati identificativi e dei carichi inclusi.
In fase di richiesta si sceglie il versamento in unica soluzione o la rateazione prevista dalla misura. Per il pagamento in unica soluzione la scadenza è il 31 luglio 2026; per il frazionamento si applica il calendario delle rate stabilito dalla normativa, con importi calcolati sul capitale e sulle spese ammissibili.
L’ente comunicherà l’esito dell’istruttoria e il dettaglio degli importi con scadenziario dedicato tramite canali digitali. È consigliato verificare preventivamente i carichi in area riservata e conservare le ricevute di presentazione e pagamento, che attestano l’avvenuta adesione e il rispetto delle tempistiche operative.
FAQ
- Quando si può presentare la domanda? Fino al 30 aprile 2026, solo online sul portale dell’ente.
- Da quando è disponibile la procedura? Entro la fine di gennaio 2026, in modalità telematica.
- Come si sceglie il tipo di pagamento? In domanda, optando tra unica soluzione o rateazione.
- Qual è la scadenza per l’unica soluzione? Il 31 luglio 2026.
- Come si ricevono gli esiti? Tramite comunicazione digitale con importi e scadenziario.
- Cosa conviene fare prima di aderire? Verificare i carichi in area riservata e conservare le ricevute.
Piano di pagamento, interessi e cause di decadenza
Il piano consente il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in rate fino a 54 scadenze bimestrali, pari a circa nove anni. Le prime tre rate maturano nel 2026 con scadenza il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.
Dal 2027 al 2034 sono previste sei rate annue con scadenza fissa: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, dalla quarta alla cinquantunesima. Le ultime tre rate (cinquantaduesima-cinquantquattresima) scadono il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
Sulle somme dilazionate si applicano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, inferiori ai tassi ordinari della riscossione. Le rate includono capitale e spese ammesse dalla definizione, senza sanzioni, interessi di mora, interessi per ritardata iscrizione e aggio.
La misura decade con mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata nei termini, con effetti di inefficacia e imputazione degli importi versati a semplici acconti. Nei piani rateali, la decadenza scatta se restano insolute due rate, anche non consecutive, oppure se non viene saldata l’ultima rata: il residuo torna esigibile secondo le regole ordinarie e quanto pagato resta acconto.
FAQ
- Quante rate sono previste? Fino a 54 rate bimestrali in circa nove anni.
- Quali sono le prime scadenze? 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026.
- Qual è il calendario dal 2027? Sei scadenze fisse: 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11.
- Che interessi si applicano? 3% annuo dal 1° agosto 2026 sulle somme rateizzate.
- Quando si perde il beneficio? Con il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive.
- Cosa accade in caso di decadenza? Il debito residuo torna ordinario; gli importi versati restano acconti.




