Rottamazione quinquies, nuova stretta fiscale nascosta: chi potrà davvero ottenere lo sconto e chi resterà escluso

Indice dei Contenuti:
Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata tra opportunità e perimetro ristretto
Nuove regole e ambito ristretto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che rinuncia a sanzioni, interessi di mora e aggio, ma circoscrive in modo netto la platea dei beneficiari. Il periodo interessato copre i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
La selettività emerge dal perimetro oggettivo: rientrano i carichi erariali da omesso versamento di imposte dichiarate (comunicazioni di irregolarità e cosiddetti “avvisi bonari” ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72), i contributi previdenziali INPS da somme regolarmente dichiarate ma non versate, nonché le sanzioni amministrative, in particolare quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada.
Restano fuori, per precisa scelta politica, i debiti generati da attività accertativa: avvisi di accertamento o contestazione, atti di recupero crediti d’imposta, partite INAIL, contributi alle Casse di Previdenza private e tributi locali come IMU, TARI e bollo auto, salvo eventuale deliberazione ad hoc degli enti territoriali. Sono inoltre esclusi gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari e contratti di locazione.
Piani di pagamento e rapporto con le misure precedenti
La nuova definizione agevolata si caratterizza per un orizzonte temporale lungo: è possibile suddividere il debito agevolato fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con termine delle scadenze proiettato al 2035. L’istanza va presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa verifica del proprio estratto debitorio nell’area riservata.
Per il 2026, il calendario prevede una prima rata (o il saldo in unica soluzione) al 31 luglio, senza interessi, seguita da due versamenti al 30 settembre e al 30 novembre. Dal 1° agosto 2026 si applica alle rate successive alla prima un interesse annuo del 3%, con cadenza fissa bimestrale negli anni seguenti: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Il legislatore introduce un “divieto di transito” per chi è già in regola con la precedente rottamazione: i contribuenti che al 30 settembre 2025 risultano puntuali nei pagamenti della definizione agevolata precedente non possono migrare al nuovo schema, restando vincolati ai vecchi piani, in genere più brevi. Ne deriva un effetto premiale per chi è decaduto o ha maturato nuovi debiti, che può accedere alle condizioni più diluite.
Strategie operative e profilo di rischio
La disciplina della decadenza diventa meno rigida rispetto al passato, introducendo una tolleranza significativa. La perdita del beneficio non scatta più dopo un mero ritardo di pochi giorni su una singola rata, ma solo in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure di mancato versamento dell’ultima scadenza del piano. Questo margine di errore attenua il rischio di vedere compromesso l’intero percorso per un isolato problema di liquidità.
Per imprese, professionisti e famiglie il passaggio chiave è la ricognizione dei ruoli, distinguendo puntualmente i carichi da omesso versamento rispetto a quelli originati da attività di accertamento, che non possono beneficiare della misura. L’acquisizione del Prospetto Informativo dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione diventa quindi lo strumento centrale per valutare con precisione l’ammontare “rottamabile”.
Gli studi professionali stanno adottando strumenti di calcolo dedicati, spesso in formato MS Excel, per stimare importi dovuti, risparmio conseguibile e simulazioni di rateizzazione, in modo da orientare il contribuente tra convenienza economica, sostenibilità del piano e compatibilità con altre definizioni agevolate in corso.
FAQ
D: Quali debiti possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata?
R: Solo carichi erariali e contributivi dichiarati ma non versati, oltre a specifiche sanzioni amministrative, in particolare del Codice della Strada.
D: Qual è il periodo temporale dei carichi ammessi?
R: Sono ammessi i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
D: I debiti derivanti da avvisi di accertamento possono essere agevolati?
R: No, gli avvisi di accertamento, di contestazione e gli atti di recupero crediti d’imposta restano espressamente esclusi.
D: Chi è in regola con la precedente definizione agevolata può aderire alla nuova?
R: No, la normativa vieta l’accesso a chi, al 30 settembre 2025, risulta regolare nei pagamenti della precedente rottamazione.
D: Come funziona la rateizzazione massima prevista?
R: Il debito può essere ripartito fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo a partire dalle rate successive alla prima.
D: Quando scatta la decadenza dal beneficio?
R: La decadenza avviene se non vengono pagate integralmente due rate, anche non consecutive, oppure se non viene saldata l’ultima rata.
D: Come si verifica quali carichi sono effettivamente agevolabili?
R: Occorre scaricare il Prospetto Informativo dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e analizzare la natura di ogni singolo carico.
D: Qual è la fonte giornalistica originale delle informazioni riportate?
R: I contenuti derivano da un approfondimento pubblicato su un portale di informazione fiscale che ha analizzato la Legge n. 199/2025 dopo la sua uscita sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.




