Rottamazione quinquies, la verità scomoda sui debiti esclusi dalla sanatoria
Cartelle, scadenze e nodi pratici
La rottamazione quinquies nasce per alleggerire il peso delle cartelle gestite da Agenzia delle Entrate-Riscossione, cancellando sanzioni e interessi e lasciando dovuto solo il capitale e gli aggi legali. La data chiave è il 30 aprile 2026: entro quel termine la domanda va presentata esclusivamente in via telematica, tramite area riservata o servizi assistiti degli intermediari. Il calendario prosegue con la comunicazione di accoglimento o diniego entro il 30 giugno 2026 e il pagamento della prima rata, o dell’intero importo, entro il 31 luglio 2026.
La rateizzazione può arrivare fino a 54 rate bimestrali, con decorrenza dal 1° agosto 2026 e applicazione degli interessi legali al 3%, calcolati solo sul residuo capitale. Il mancato rispetto anche di una sola di queste scadenze comporta la perdita totale dei benefici: tornano esigibili sanzioni, interessi di mora e tutte le misure cautelari e esecutive sospese.
Per le cartelle “miste”, dove convivono debiti rottamabili e non, la selezione dei carichi è cruciale: il contribuente può indicare puntualmente solo le partite ammesse, lasciando fuori le altre che continueranno a essere riscosse in via ordinaria, con rischio di pignoramenti, fermi e ipoteche se il debito rimane insoluto.
Nei casi più complessi, come posizioni frammentate su più anni o ruoli provenienti da diversi enti creditori, diventa strategico affiancare alla verifica delle date anche un controllo analitico dei codici tributo e delle causali, per evitare di fare rientrare in domanda voci che la procedura escluderebbe automaticamente.
Chi entra, chi resta fuori e il dossier delle vecchie rate
Il perimetro oggettivo della rottamazione quinquies ruota intorno ai debiti da omesso versamento risultanti da dichiarazioni fiscali o controlli automatici, ai contributi INPS non incassati ma non derivanti da accertamenti successivi e a talune componenti accessorie delle sanzioni stradali prefettizie. Esclusi, invece, i carichi da attività di accertamento tributario o contributivo, le imposte locali come IMU, TARI, TASI e una serie di tributi residuali che il legislatore non ha voluto far rientrare nel perimetro della sanatoria.
Questa architettura selettiva è centrale per chi arriva alla quinquies dopo aver perso precedenti definizioni, come la rottamazione quater o vecchie dilazioni ordinarie. La riammissione non è automatica: il debitore può sfruttare la nuova finestra solo se i carichi decaduti coincidono con quelli oggi ammessi dalla norma. In caso di vecchie cartelle coperte da accertamenti o ruoli locali, la sanatoria non “resuscita” i benefici perduti e l’ente riscossore può riprendere le azioni coattive.
La linea temporale è altrettanto importante: per le decadenze successive alla data dirimente fissata dal legislatore, l’accesso alla quinquies può risultare sbarrato o limitato. Di fatto, chi ha utilizzato in modo disinvolto le sanatorie precedenti deve oggi affrontare un controllo rigoroso posizione per posizione.
Da qui l’esigenza di un’analisi documentale approfondita: estratti di ruolo, comunicazioni pregresse di Agenzia delle Entrate-Riscossione e piani di rateizzazione decaduti sono la base per capire se la nuova definizione rappresenti davvero una seconda chance o solo un’opportunità parziale.
Contenzioso, sentenze e strategia davanti al giudice
Uno degli aspetti più delicati della rottamazione quinquies riguarda gli effetti sui giudizi tributari pendenti davanti alle Corti di giustizia: provinciali, regionali e di cassazione. Al momento della domanda, il contribuente deve dichiarare l’esistenza dei contenziosi collegati alle cartelle che intende definire. Questa semplice indicazione produce un effetto immediato: il processo viene sospeso fino al pagamento della prima o unica rata, congelando il calendario processuale.
Se il pagamento avviene nei termini e la procedura si perfeziona, il giudizio viene dichiarato estinto e le sentenze di merito non ancora passate in giudicato perdono efficacia. È il cosiddetto “effetto stop” sulle pronunce non definitive: la definizione agevolata prevale sui verdetti ancora impugnabili, senza bisogno di attendere pronunce ulteriori. Rimangono invece intatte le sentenze passate in giudicato, sulle quali la sanatoria non può più incidere.
Per il contribuente in bilico fra proseguire il contenzioso o aderire alla quinquies, la valutazione diventa squisitamente strategica: se le probabilità di vittoria in giudizio sono basse e il rischio di soccombenza elevato, la possibilità di chiudere pagando solo il capitale può risultare economicamente più conveniente.
Al contrario, in presenza di pronunce favorevoli in primo o secondo grado e di margini difensivi solidi, rinunciare al processo per una definizione parziale può non essere la scelta ideale. Ogni decisione va pesata non solo sulla quantificazione del debito, ma anche sui costi di lungo periodo, compresi oneri accessori, spese legali e potenziali riflessi patrimoniali in caso di recupero coattivo.
FAQ
Cos’è la rottamazione quinquies?
È una definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo che consente di cancellare sanzioni e interessi, pagando principalmente il capitale iscritto e gli oneri di riscossione secondo le regole fissate dalla legge.
Chi può accedere alla procedura?
Possono aderire persone fisiche, imprese e professionisti con cartelle gestite da Agenzia delle Entrate-Riscossione riferite a omessi versamenti dichiarativi e specifici contributi INPS, nel rispetto dei requisiti normativi.
Quali debiti restano esclusi dalla rottamazione quinquies?
Sono esclusi in particolare i carichi da avvisi di accertamento, controlli sostanziali, tributi locali come IMU, TARI, TASI e altri ruoli non espressamente richiamati dalla disciplina.
Cosa accade alle cartelle con debiti “misti”?
Il contribuente può inserire in domanda solo i carichi ammissibili; le restanti voci restano dovute e saranno riscosse in via ordinaria, anche con strumenti coattivi.
Chi è decaduto da precedenti rottamazioni può rientrare?
Sì, ma solo se i debiti decaduti rientrano fra quelli oggi sanabili e se sono rispettate le condizioni temporali previste. Non esiste una riammissione generalizzata.
Cosa succede se non rispetto le scadenze di pagamento?
Il mancato o insufficiente pagamento della prima rata, o di due rate anche non consecutive, determina la decadenza con ripristino integrale del debito originario.
La rottamazione blocca i giudizi tributari in corso?
Sì, la domanda comporta la sospensione del contenzioso relativo ai carichi inclusi e, con il perfezionamento dei pagamenti, porta all’estinzione del processo.
Dove posso approfondire i dettagli normativi?
Un’analisi aggiornata è disponibile sulle testate specialistiche come InvestireOggi, che ha dedicato più articoli alla rottamazione quinquies e ai suoi effetti su cartelle e sentenze.




