Rottamazione quinquies, la mossa inattesa che può alleggerire i tuoi debiti

Indice dei Contenuti:
Nuova Rottamazione-quinquies: cosa sapere
Nuove regole e ambito di applicazione
Con la Legge n. 199/2025, inserita nella Legge di Bilancio 2026 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata introdotta una nuova forma di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. La misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo imposta o contributo, senza sanzioni, interessi di mora né aggio.
Il perimetro riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano le imposte da dichiarazioni e controlli automatizzati o formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), nonché i contributi previdenziali INPS, salvo quelli derivanti da accertamento.
Possono aderire anche contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, se le cartelle rientrano nel periodo ammesso. Sono invece esclusi i debiti compresi in piani di precedente definizione per i quali, al 30 settembre 2025, risultino pagate tutte le rate dovute. È una misura con forte impatto sul carico fiscale arretrato e sul contenzioso, che richiede analisi puntuale del singolo estratto di ruolo.
Scadenze, rate e cause di decadenza
La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che pubblicherà le istruzioni operative entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Il contribuente potrà scegliere tra pagamento in unica soluzione o in forma rateale, sulla base della propria capacità finanziaria.
Il versamento in un’unica soluzione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026. In alternativa è possibile optare per un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata massima di 9 anni; le prime tre scadenze sono fissate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, poi le rate seguiranno la cadenza di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Sui pagamenti dilazionati si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La definizione decade in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, oppure, in caso di piano dilazionato, per mancato o insufficiente pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. Le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto, e l’intero debito originario torna esigibile.
Strategie operative e gestione del rischio
Una scelta cruciale, spesso sottovalutata, riguarda il modo in cui compilare la domanda telematica. È sconsigliabile accorpare tutte le cartelle in un solo modulo quando l’ammontare complessivo è elevato o la stabilità di cassa è incerta, perché un’eventuale difficoltà di pagamento potrebbe far decadere l’intero beneficio.
Una soluzione più prudente consiste nel presentare più istanze distinte, raggruppando i carichi per importo, annualità o tipologia di tributo. Questo consente di concentrare le risorse sui ruoli più strategici, come quelli che incidono sulla regolarità contributiva o sulla partecipazione a bandi e gare.
In caso di tensione di liquidità, il contribuente potrà lasciare decadere solo alcuni piani, mantenendone attivi altri e preservando la definizione sulle posizioni prioritarie. Per i carichi non sostenibili è possibile valutare strumenti alternativi, come rateizzazioni ordinarie, sospensioni, istanze di autotutela o, nei casi più complessi, piani di ristrutturazione del debito d’impresa con il supporto di consulenti esperti in crisi aziendale.
FAQ
D: Quali debiti possono essere inclusi?
R: I carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a imposte da dichiarazioni e controlli e contributi previdenziali INPS non da accertamento.
D: Le sanzioni e gli interessi vengono sempre annullati?
R: Sì, la misura prevede il pagamento di soli tributi o contributi dovuti, senza sanzioni, interessi di mora e aggio della riscossione.
D: Chi è decaduto da precedenti agevolazioni può aderire?
R: Sì, purché le cartelle rientrino nel periodo temporale ammesso e non siano già integralmente regolate in altro piano agevolato.
D: Entro quando va presentata la domanda?
R: La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente online entro il 30 aprile 2026, seguendo le istruzioni che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
D: Come funzionano le rate?
R: Sono previste fino a 54 rate bimestrali in 9 anni, con interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026, e prime tre scadenze tra luglio e novembre 2026.
D: Cosa comporta la decadenza?
R: In caso di mancato pagamento, il beneficio si perde, gli importi versati restano a titolo di acconto e l’intero debito originario torna pienamente esigibile.
D: Conviene inserire tutte le cartelle in un’unica domanda?
R: Di norma è più prudente suddividere le cartelle in più domande per gestire meglio il rischio di decadenza e modulare gli impegni finanziari.
D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento?
R: Le informazioni sono state rielaborate a partire da un articolo economico di Mario Vacca, rubrica “La Bussola d’Impresa”, pubblicato sulla testata Gazzetta dell’Emilia.




