Rottamazione-quater: Le tre domande essenziali per una riammissione efficace

Riapertura della rottamazione-quater: opportunità e scadenze
La Legge n. 15/2025, derivante dal Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), ha riaperto la possibilità di aderire alla “Rottamazione-quater”. Questo provvedimento è dedicato ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dai benefici di pagamento a causa di versamenti effettuati in modo tardivo, insufficiente o omesso delle rate dovute. La riammissione è applicabile esclusivamente ai debiti già inseriti nella rottamazione-quater, per i quali risulta necessario presentare una domanda in via telematica entro il 30 aprile 2025. La misure offerta consente, di fatto, di riprendere in carico i debiti fino al 30 giugno 2022 e di procedere con il pagamento agevolato, fermo restando che non sarà possibile aggiungere nuove cartelle al piano di riammissione.
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In particolare, la riammissione alla rottamazione-quater consente l’applicazione del fermo amministrativo sui debiti già avviati a definizione, mantenendo la possibilità di optare per un pagamento in forma unica entro il 31 luglio 2025, oppure attraverso un piano rateale distribuito fino a un massimo di dieci rate comprese tra il 2025 e il 2027. È cruciale notare che chi non ha ottemperato ai pagamenti del piano di rateazione in origine sottoscritto, avrà l’opportunità di rientrare nel procedimento, limitatamente ai debiti già esistenti e senza l’aggiunta di ulteriori cartelle.”
Chi può aderire alla riammissione
La riammissione alla “Rottamazione-quater” è un’opportunità esclusiva riservata ai contribuenti che, entro il 31 dicembre 2024, hanno perso i benefici derivanti dalla definizione agevolata. Questi devono aver registrato un’insufficienza, un’omissione o un ritardo nei pagamenti delle rate previste. È essenziale precisare che la riammissione non è estesa a chi è attualmente in regola con i propri impegni di pagamento. Solo coloro che, in precedenza, avevano fatto domanda di “Rottamazione-quater” entro il 30 giugno 2023 e che, per vari motivi, non hanno rispettato le successive scadenze possono accedere a questa possibilità. Pertanto, i contribuenti interessati dovranno verificare attentamente il proprio stato e assicurarsi di rientrare nei requisiti definiti dalla normativa vigente.
Modalità di presentazione della domanda e pagamenti
La presentazione della domanda per la riammissione alla “Rottamazione-quater” deve avvenire esclusivamente tramite procedura telematica entro e non oltre il 30 aprile 2025. È fondamentale seguire con attenzione le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che delineerà le modalità operative per inviare la richiesta. In questa fase, il contribuente deve assicurarsi di avere a disposizione tutti i dati necessari, comprese le informazioni relative ai debiti già inclusi nel precedente piano di rottamazione.
Per quanto riguarda i pagamenti, l’opzione concessa prevede sia la possibilità di estinguere l’importo in un’unica soluzione, con scadenza fissata al 31 luglio 2025, sia l’opzione di un pagamento rateale. In tal caso, il piano rateale potrà articolarsi fino a un massimo di dieci rate distribuite nel periodo 2025-2027. È importante sottolineare che, indipendentemente dalla modalità prescelta, l’Agenzia comunicherà l’importo totale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, entro il 30 giugno 2025, con un tasso di interesse pari al 2% annuo applicato a partire dal 1° novembre 2023.
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Si precisa che chi decide di rimanere in regola con il precedente piano di pagamento dovrà continuare a versare le rate secondo la pianificazione originale, assicurandosi di rispettare le scadenze temporali fissate. Il pagamento della settima rata, attesa per il 5 marzo, rappresenta un passaggio cruciale per mantenere i benefici della definizione agevolata.
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