Regime forfettario, chiarito il divieto di superare la soglia 85000 euro
Indice dei Contenuti:
Regime forfettario, quando i bonifici errati non fanno perdere le agevolazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 68/E del 6 marzo 2026, chiarisce che i compensi accreditati per errore e poi restituiti non concorrono al limite di 85.000 euro del regime forfettario.
La novità riguarda contribuenti con partita Iva in tutta Italia, spesso professionisti e piccoli imprenditori che rischiavano l’uscita dal regime per meri errori bancari o doppi pagamenti.
L’Amministrazione finanziaria corregge così l’orientamento più rigido espresso nella risoluzione n. 26/2026, valorizzando la sostanza economica delle operazioni per evitare che somme mai “maturate” come reddito producano effetti fiscali distorsivi.
In sintesi:
- I bonifici ricevuti per errore e poi restituiti non contano nel tetto degli 85.000 euro.
- L’Agenzia sposta il focus dalla mera movimentazione bancaria alla reale natura del compenso.
- Servono prove documentali puntuali: causale del bonifico, estratti conto, comunicazioni del cliente.
- La tempestività della restituzione rafforza la buona fede ed evita contestazioni future.
I pilastri interpretativi e gli strumenti pratici per mettersi al riparo
Il nuovo orientamento poggia su tre cardini: neutralità fiscale degli importi indebiti, deroga alla fuoriuscita immediata dal regime per superamento solo formale della soglia e prevalenza della sostanza sulla forma.
Pur in presenza del principio di cassa, un doppio pagamento è qualificato come indebito oggettivo, non come vero compenso. La neutralità opera però solo se il contribuente restituisce integralmente la somma e conserva prove solide.
Chi ha già dichiarato l’importo errato può rimediare con dichiarazione integrativa del Modello Redditi Pf, correggendo il Quadro Lm e generando un credito d’imposta immediatamente compensabile in F24.
Se la partita Iva è cessata o mancano imposte da compensare, resta la via dell’istanza di rimborso, più lenta ma praticabile entro 48 mesi dal versamento.
Determinante la corretta gestione documentale.
Se è stata emessa fattura sbagliata, occorre una nota di variazione elettronica per stornare l’eccedenza.
Se invece il cliente ha pagato due volte la stessa fattura o ha sbagliato beneficiario, basta il bonifico di restituzione con causale specifica e l’estratto conto che evidenzi entrata e uscita speculari.
Come costruire il fascicolo probatorio e perché i tempi contano
Per limitare il rischio di controlli, il contribuente deve dimostrare l’assenza di intento evasivo e l’origine puramente materiale dell’errore.
Serve un fascicolo probatorio che includa comunicazioni, preferibilmente via Pec, in cui il cliente ammetta la svista, ed eventualmente una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che descriva natura e causa del pagamento indebito.
La restituzione va effettuata tramite “bonifico parlante”, con causali del tipo: “Restituzione indebito oggettivo su bonifico ricevuto il [data] – Rif. errore materiale committente”, accompagnata dagli estratti conto con corrispondenza centesimale delle operazioni.
La stessa risposta 68/E/2026 ammette rimborsi anche in esercizi successivi, ma un’azione entro 30‑60 giorni dall’incasso rafforza la tesi della buona fede; restituzioni molto tardive possono essere lette come manovre difensive per restare artificiosamente nel forfettario.
FAQ
Un bonifico ricevuto per errore va contato nel limite degli 85.000 euro?
Sì, ma solo in apparenza: secondo la risposta 68/E/2026, se la somma è indebitamente ricevuta e poi integralmente restituita, non rileva nel tetto del regime forfettario.
Cosa devo indicare nella dichiarazione integrativa per correggere l’incasso errato?
È necessario ripresentare il Modello Redditi Pf dell’anno interessato, rettificando il Quadro Lm con il fatturato depurato dell’importo indebito successivamente restituito.
Quando è obbligatorio emettere una nota di credito per l’errore di pagamento?
È obbligatorio farlo solo se era stata emessa fattura per un importo superiore al dovuto; la nota di variazione allinea fatturazione e contabilità.
Come va compilata la causale del bonifico di restituzione per tutelarsi?
Va redatta in modo analitico, specificando che si tratta di restituzione di indebito oggettivo, con data del bonifico originario e riferimento all’errore materiale del committente.
Da quali fonti è stata ricavata l’analisi sul nuovo orientamento fiscale?
È stata elaborata a partire da una lettura congiunta e rielaborazione editoriale di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

