Poltronesofà travolta da maxi multa per prezzi ingannevoli: scopri cosa non ti hanno detto sulle offerte

Sanzione dell’agcm e motivazioni
AGCM ha comminato a Poltronesofà una sanzione di 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta, al termine di un’istruttoria avviata quasi un anno fa su impulso di segnalazioni di consumatori e di Altroconsumo. L’azienda di Valsamoggia avrebbe diffuso comunicazioni promozionali con prezzi fuorvianti su TV, radio, social e sito, ingenerando una percezione errata della convenienza delle offerte.
L’autorità ha rilevato un uso sistematico di prezzi “pieni” barrati mai effettivamente praticati, base per sconti pubblicizzati ma inesistenti in concreto. Tale meccanismo, ripetuto in più campagne tra gennaio 2023 e febbraio 2025, ha integrato una rappresentazione ingannevole e omissiva dell’effettivo risparmio per i divani della cosiddetta “Collezione Promo”.
Secondo l’istruttoria, le comunicazioni hanno prodotto un “effetto aggancio” tale da condizionare la libertà di scelta dei consumatori, poiché i prodotti risultavano concepiti fin dall’origine per essere venduti a prezzo scontato. In ragione di durata, gravità e diffusione della pratica, l’AGCM ha fissato la sanzione in 1 milione di euro; un importo già irrogato all’azienda nell’aprile 2021 per una condotta analoga.
Modalità delle pratiche promozionali contestate
Le campagne di Poltronesofà hanno ruotato attorno alla “Collezione Promo”, una selezione di 3-5 modelli proposti per periodi brevi con presunti ribassi calcolati su un prezzo “pieno” barrato. Nei messaggi veicolati su TV, radio, social e sito, lo sconto veniva presentato come eccezionale e temporaneo, enfatizzando l’urgenza dell’acquisto.
L’istruttoria di AGCM ha accertato che il prezzo barrato non risultava applicato in concreto, fungendo solo da riferimento per costruire il taglio di listino. In più, nel prezzo “scontato” era già compreso il margine di guadagno, elemento che neutralizza l’idea di una riduzione reale rispetto a un prezzo precedente effettivo.
La medesima impostazione è stata replicata in diverse tornate promozionali tra gennaio 2023 e febbraio 2025, con un impianto comunicativo uniforme sui diversi canali. Il risultato, secondo l’Autorità, è un “effetto aggancio” che spinge il consumatore a ritenere l’offerta irripetibile e più conveniente di quanto sia, data la destinazione originaria dei modelli a essere venduti “in sconto”.
Impatto sui consumatori e norme violate
La rappresentazione di prezzi “pieni” mai praticati ha alterato la percezione di convenienza, inducendo i clienti a decisioni d’acquisto basate su un risparmio solo apparente. L’“effetto aggancio” ha creato urgenza e aspettativa di occasione irripetibile, riducendo la capacità di valutare alternative e confronti di prezzo.
L’Autorità ha qualificato la condotta come idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio, specie in presenza di campagne capillari su TV, radio, social e sito. L’inclusione del margine nel prezzo “scontato” ha reso l’abbattimento puramente nominale, impedendo una informazione corretta sul reale risparmio.
La violazione riguarda gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo: divieto di pratiche scorrette, ingannevoli per contenuto e presentazione, e omissione di informazioni rilevanti per una scelta consapevole. La reiterazione tra gennaio 2023 e febbraio 2025 ha aggravato l’impatto, estendendo l’effetto su una platea ampia e eterogenea di acquirenti.
FAQ
- Qual è l’infrazione principale contestata? L’uso di prezzi barrati mai applicati per creare sconti solo apparenti, configurando pratica commerciale ingannevole.
- Quali norme del Codice del consumo sono state violate? Gli articoli 20, 21 e 22, relativi a pratiche scorrette, ingannevoli e informazioni omesse.
- Come incide l’“effetto aggancio” sul consumatore? Genera urgenza e percezione di offerta irripetibile, condizionando la scelta d’acquisto.
- Su quali canali sono state diffuse le promozioni? TV, radio, social e sito web dell’azienda.
- Perché lo sconto è considerato inesistente? Il prezzo “pieno” non risultava praticato e il prezzo “scontato” includeva già il margine di guadagno.
- Qual è la portata temporale delle condotte? Campagne ripetute tra gennaio 2023 e febbraio 2025, con impatto su un pubblico ampio.
Possibili ricorsi e sviluppi futuri
Poltronesofà può impugnare il provvedimento davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni, chiedendo la sospensione cautelare e l’annullamento della sanzione da 1 milione di euro. In alternativa è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, strada meno frequente ma prevista dall’ordinamento.
L’eventuale ricorso verterà su proporzionalità della sanzione, carattere ingannevole delle comunicazioni e adeguatezza delle prove raccolte da AGCM. La società potrebbe inoltre annunciare correttivi alle campagne, riformulando prezzi e claim per ridurre il rischio di reiterazione.
In caso di conferma della decisione, sono plausibili linee guida interne più stringenti su prezzi barrati, evidenza dei prezzi effettivamente praticati e durata delle offerte. Possibili riflessi anche per il settore arredo, con controlli più serrati sulle comunicazioni di sconto e benchmark di trasparenza rafforzati.
FAQ
- Entro quando può ricorrere Poltronesofà? Entro 60 giorni al TAR del Lazio o 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Quali sono i principali motivi di ricorso? Proporzionalità della sanzione, natura ingannevole contestata, sufficienza delle prove istruttorie.
- È possibile la sospensione della sanzione? Sì, previa istanza cautelare e valutazione del TAR su fumus e periculum.
- Cosa cambia per le future campagne promozionali? Maggiore trasparenza su prezzi reali, limiti all’uso di prezzi barrati e chiarezza sulla durata degli sconti.
- Ci saranno effetti per il settore? Verifiche più frequenti e standard comunicativi più rigorosi su sconti e prezzi di riferimento.
- Cosa succede se il TAR conferma la sanzione? La multa resta efficace e l’azienda dovrà adeguare le pratiche per evitare nuove contestazioni.




