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Polizze catastrofali obbligatorie imprese novità legge DL 39 2025 aggiornamenti e adempimenti post conversione

  • Redazione Assodigitale
  • 22 Maggio 2025
Polizze catastrofali obbligatorie imprese novità legge DL 39 2025 aggiornamenti e adempimenti post conversione

Obblighi assicurativi per le imprese a seguito del DL 39/2025

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Con l’entrata in vigore del DL 39/2025, le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia sono sottoposte a un obbligo assicurativo vincolante volto a garantire la copertura dei beni aziendali contro eventi catastrofali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e simili calamità naturali. Tale obbligo riguarda in particolare i beni materiali iscritti nel bilancio d’esercizio ai sensi dell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, inclusi terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Entro il 31 marzo 2025, le grandi imprese dovranno aver concluso la stipula delle polizze assicurative necessarie, mentre le medie imprese avranno tempo fino al 1° ottobre 2025 e le piccole e micro imprese fino al 1° gennaio 2026.

Indice dei Contenuti:
  • Polizze catastrofali obbligatorie imprese novità legge DL 39 2025 aggiornamenti e adempimenti post conversione
  • Obblighi assicurativi per le imprese a seguito del DL 39/2025
  • Novità nella definizione delle dimensioni d’impresa e scadenze di attuazione
  • Principali modifiche e tutele introdotte con la conversione in legge


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La normativa si applica non solo alle imprese italiane, ma anche a quelle straniere con stabile organizzazione in Italia, obbligate all’iscrizione al registro delle imprese secondo l’art. 2188 del codice civile. Le polizze devono coprire i danni diretti causati dagli eventi calamitosi avvenuti sul territorio nazionale, includendo quindi sia le perdite materiali sia i danni agli impianti e alle infrastrutture strumentali all’attività produttiva. Il rispetto dei termini e delle modalità di stipula delle polizze costituisce condizione essenziale anche ai fini dell’accesso a contributi e sovvenzioni pubbliche, con una tolleranza temporale di 90 giorni concessa alle grandi imprese prima dell’irrogazione di eventuali sanzioni.

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Il DL 39/2025 conferma quindi un quadro stringente di obblighi assicurativi, con l’obiettivo di garantire una maggiore resilienza delle imprese italiane agli eventi naturali estremi, secondo un modello di prevenzione che coinvolge direttamente i soggetti economici più esposti al rischio catastrofale nel territorio italiano.

Novità nella definizione delle dimensioni d’impresa e scadenze di attuazione


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Con la conversione in legge del DL 39/2025, è stata ridefinita la classificazione delle dimensioni aziendali ai fini dell’applicazione degli obblighi assicurativi, adottando i parametri della Raccomandazione UE 2003/361/CE in luogo della Direttiva UE 2023/2775 precedentemente prevista. Le microimprese sono così definite come quelle con meno di 10 addetti e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le piccole imprese comprendono quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuale fino a 10 milioni di euro. Le medie imprese si distinguono per un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo fino a 43 milioni.

Questa revisione ha implicazioni sostanziali sulle scadenze per la stipula delle polizze: le grandi imprese devono rispettare il termine del 31 marzo 2025, con una tolleranza di 90 giorni prima dell’applicazione delle eventuali penalizzazioni. Per le medie imprese la scadenza è fissata al 1° ottobre 2025, mentre le piccole e le micro imprese hanno un termine prorogato al 1° gennaio 2026, offrendo così un periodo più ampio per adeguarsi all’obbligo.

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Il passaggio ai parametri UE più tradizionali rappresenta un’importante semplificazione, uniformando la normativa italiana agli standard comunitari riconosciuti e facilitando l’identificazione della categoria d’impresa applicabile. Rimane fermo il principio che l’obbligo è esteso anche alle imprese con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dalla sede legale estera, nel rispetto delle tempistiche e delle soglie dimensionali aggiornate.

Principali modifiche e tutele introdotte con la conversione in legge

La conversione in legge del DL 39/2025 ha introdotto alcune modifiche sostanziali e tutele mirate volte a rafforzare la protezione delle imprese e ad assicurare un’applicazione più equilibrata degli obblighi assicurativi. Una novità di rilievo riguarda la gestione degli indennizzi in presenza di contratti di locazione: il conduttore che ha sottoscritto la polizza è ora tenuto a versare l’indennizzo al proprietario dell’immobile, che deve necessariamente reinvestire tali somme nel ripristino o nel recupero dei beni danneggiati o, in alternativa, del loro pieno funzionamento.

Qualora il proprietario non adempia a tale obbligo, al conduttore spettano tutele economiche specifiche, con la possibilità di trattenere fino al 40% dell’indennizzo percepito, a titolo di lucro cessante per l’interruzione dell’attività. Questa misura rappresenta un bilanciamento delle posizioni tra locatore e conduttore, riconoscendo un concreto diritto al soggetto più direttamente coinvolto nelle perdite economiche derivanti dall’evento calamitoso.

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Ulteriormente, è stato riconfermato un privilegio particolare per l’imprenditore che stipula la polizza. In base all’articolo 1891, comma 4, del codice civile, l’imprenditore vanta un privilegio preferenziale sul credito verso l’assicuratore, che riguarda sia i premi versati sia le spese contrattuali e il lucro cessante. Questa tutela mira a rafforzare la posizione dell’impresa nei confronti delle compagnie assicurative, garantendo una maggiore sicurezza e priorità nella gestione delle somme assicurate.

Sono inoltre precisati i criteri per la determinazione del valore dei beni assicurati: si prende a riferimento il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili o, in alternativa, il costo di rimpiazzo per i beni mobili, e il costo di ripristino per i terreni coinvolti. Ciò garantisce che la copertura assicurativa sia adeguata all’effettivo valore economico necessario per il ripristino post-sinistro, evitando sottovalutazioni che potrebbero compromettere la capacità di ricostruzione dell’impresa.

Si specifica che devono essere assicurati anche gli immobili costruiti o ampliati con un valido titolo edilizio, quelli la cui costruzione risale a periodi in cui il titolo edilizio non era obbligatorio, così come quelli interessati da sanatorie o da procedimenti in corso di sanatoria o condono. Questa estensione elimina possibili zone grigie nell’obbligo assicurativo, assicurando una copertura omogenea e completa dei beni immobiliari, condizione essenziale per la certezza giuridica e l’efficacia del sistema di prevenzione e protezione previsto dalla normativa.


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