Pensione di vecchiaia: addio assegno sociale, sorpresa arretrati per chi ha maturato i requisiti nascosti

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Requisiti per il passaggio dall’assegno sociale alla pensione
INPS eroga l’assegno sociale agli over 67 senza pensione e con redditi inferiori alla soglia prevista. Dopo quattro anni, una parte dei beneficiari può transitare alla pensione di vecchiaia, se possiede contribuzione nel regime contributivo puro. Il passaggio non è automatico: occorre verificare i requisiti assicurativi e anagrafici e presentare domanda di pensione.
Il diritto interessa chi, pur avendo percepito l’assegno sociale per insufficienza reddituale, ha almeno una storia contributiva dal 1° gennaio 1996 in poi. Restano esclusi coloro che non hanno mai versato contributi o che hanno anzianità assicurativa precedente al 1996, se non ricondotta integralmente al sistema contributivo.
Il cambio di prestazione avviene quando la pensione risulta liquidabile secondo le regole contributive, senza limiti di reddito, e sostituisce l’assegno sociale. L’importo viene calcolato sui contributi effettivi e può risultare più favorevole. In assenza dei requisiti assicurativi minimi, l’unica misura resta l’assegno sociale.
Pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi a 71 anni
Con il sistema contributivo puro, la pensione di vecchiaia è accessibile a 71 anni con almeno 5 anni di versamenti accreditati dal 1° gennaio 1996 in poi. È indispensabile l’assenza totale di contributi anteriori al 1996 e il perfezionamento dell’età anagrafica richiesta alla data di decorrenza.
Questa via consente a chi ha percepito l’assegno sociale dai 67 anni di sostituire la misura assistenziale con una pensione calcolata sui montanti effettivi, senza vincoli reddituali. La domanda va presentata a INPS con istruttoria sulla posizione assicurativa e verifica dei periodi utili.
L’importo è determinato con il metodo contributivo: montante individuale rivalutato e coefficiente di trasformazione previsto a 71 anni. In assenza del requisito dei 5 anni post-1995, non è possibile la liquidazione e resta confermato l’assegno sociale.
FAQ
- Chi può accedere alla pensione a 71 anni con 5 anni? Chi ha almeno 5 anni di contributi interamente dopo il 1° gennaio 1996 e nessuna anzianità ante 1996.
- L’assegno sociale conta come contributi? No, è prestazione assistenziale e non genera contribuzione.
- Servono limiti di reddito per la pensione a 71 anni? No, la pensione contributiva non prevede soglie reddituali.
- Come viene calcolato l’importo? Con metodo contributivo su montante rivalutato e coefficiente a 71 anni.
- È automatico il passaggio dall’assegno sociale? No, occorre presentare domanda a INPS e verificare i requisiti.
- Cosa accade se ho contributi prima del 1996? Non rientri nella fattispecie “pura” a 71 anni con 5 anni; valgono altre regole.
Agevolazioni per lavoratrici madri e anticipo fino a 16 mesi
Per le lavoratrici madri nel sistema contributivo puro, l’accesso alla pensione di vecchiaia può essere anticipato rispetto ai 71 anni grazie a specifiche maggiorazioni legate ai figli. L’anticipo massimo arriva fino a 16 mesi in presenza di più di tre figli, con possibile decorrenza già a 69 anni e 8 mesi.
Il requisito contributivo minimo resta di 5 anni accreditati dal 1° gennaio 1996 in poi, senza anzianità precedente al 1996. L’anticipo opera sulla sola età anagrafica, non riduce i contributi richiesti e non modifica il metodo di calcolo contributivo della prestazione.
Chi ha percepito l’assegno sociale dai 67 anni può sostituirlo con la pensione alla prima data utile maturata con le agevolazioni da madre, presentando domanda a INPS. In alternativa, è possibile attendere i 71 anni e richiedere poi la decorrenza retroattiva, con eventuali arretrati determinati secondo le regole di conguaglio della Gestione.
Arretrati e conguagli nel cambio prestazione secondo INPS
Quando si passa dall’assegno sociale alla pensione di vecchiaia, INPS ricalcola le spettanze dal primo mese utile di decorrenza pensionistica e sostituisce la misura assistenziale con quella previdenziale. Se la pensione risulta più favorevole, viene liquidata con decorrenza alla data maturata e l’assegno sociale cessa.
Nel caso di lavoratrici madri con età anticipata fino a 16 mesi, l’ente può riconoscere arretrati dalla data in cui l’età ridotta era già perfezionata, a condizione che venga richiesta la decorrenza retroattiva. Gli arretrati non sono integrali: si applica il conguaglio tra pensione dovuta e assegno sociale percepito per ciascun mese coperto.
In concreto, per ogni mensilità retrodatabile, INPS accredita la differenza tra importo pensionistico e somma assistenziale già corrisposta. Se l’assegno sociale supera o eguaglia la pensione lorda dovuta, non residuano somme a credito; in caso opposto, il credito corrisponde alla differenza netta. Il conguaglio considera anche tredicesima e capienza di eventuali recuperi.
FAQ
- Quando scatta il ricalcolo INPS? Al momento del passaggio alla pensione, dalla prima decorrenza utile maturata.
- Gli arretrati sono sempre dovuti? Solo se c’è diritto a decorrenza retroattiva e la pensione supera l’assegno sociale percepito.
- Come si calcola il conguaglio? Mese per mese, come differenza tra pensione spettante e assegno sociale già pagato.
- Serve domanda specifica? Sì, la retrodatazione richiede istanza e verifica dei requisiti da parte di INPS.
- Le lavoratrici madri hanno più arretrati? Possono averli fino a 16 mesi, nei limiti della differenza tra le prestazioni.
- Si applica la tredicesima nel conguaglio? Sì, INPS considera anche le mensilità aggiuntive maturate.




