Nuovi problemi con il Superbonus 110%: omessa asseverazione comporta decadenza, ecco come rimediare
L’importanza dell’asseverazione per usufruire del Superbonus 110%
Per coloro che desiderano beneficiare del Superbonus 110%, è fondamentale prestare la massima attenzione alla corretta documentazione da allegare alla pratica o alla richiesta di autorizzazione dei lavori presso il Comune. Tra i vari documenti obbligatori, vi è l’asseverazione richiesta per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che rientrano tra i lavori principali agevolabili attraverso il Super Sismabonus. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’importanza cruciale dell’asseverazione sismica, sottolineando che la mancata presentazione di tale documento comporta la decadenza dall’ambito maxi-incentivo. Si tratta di un errore che va al di là della mera formalità, rappresentando un’omissione sostanziale che impedisce di usufruire dei benefici fiscali.
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Tuttavia, esistono ancora delle possibilità di rimediare a questo errore, ad esempio attraverso il meccanismo della remissione in bonis. Va precisato, però, che tale meccanismo può essere applicato solo se non sono state ancora avviate pratiche di accertamento e se la violazione non è stata ancora constatata. Ora, procediamo all’approfondimento di questa tematica attraverso i seguenti paragrafi.
Superbonus 110%: Omessa asseverazione – Un errore formale o sostanziale?
Per rispondere a questa importante questione, dobbiamo fare riferimento alla risposta ad interpello n. 332 del 29 maggio 2023, in cui l’istante dichiara di aver effettuato interventi agevolabili con il Superbonus 110% su un immobile di sua proprietà. Nello specifico, il contribuente afferma di aver intrapreso, in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, un intervento edilizio volto a ridurre il rischio sismico di un’unità precedentemente adibita a Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fini di lucro (categoria C/6), che, grazie ai lavori effettuati, sarà trasformata in un’unità abitativa.
L’istante sostiene che l’intervento realizzato sia ammissibile al Super Sismabonus 110%, con un limite di spesa massima pari a 96.000 euro. A tal fine, l’istante ha affidato la preparazione e la sottoscrizione digitale di tutti i documenti richiesti dalle normative a un ingegnere asseveratore, che li ha trasmessi mediante l’applicativo informatico “OpenGenio”.
Tuttavia, il contribuente afferma che nella Comunicazione di inizio lavori depositata presso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) non sono state allegare l’asseverazione di rischio sismico ante operam, come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica. È importante notare che la relazione illustrativa risulta essere stata asseverata e inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori, quindi il Comune competente avrebbe avuto conoscenza degli interventi rientranti nella misura del Superbonus attraverso la comunicazione di inizio lavori.
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In luce di ciò, ci si chiede se l’omissione dell’asseverazione possa rientrare tra gli errori “formali” che, a differenza di quelli “sostanziali”, non precludono la possibilità di usufruire dell’incentivo. Per rispondere a questa domanda, analizziamo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in merito.
Omessa asseverazione: Una violazione che ostacola i controlli
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, richiama quanto stabilito dall’art. 3, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, che specifica che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, presentati tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori presso lo sportello unico competente.
La Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 fornisce ulteriori chiarimenti riguardo agli interventi antisismici ammissibili al Superbonus, affermando che è obbligatorio che i professionisti incaricati attestino l’efficacia degli interventi eseguiti mediante la presentazione dell’Allegato B, di cui al D.M. n. 58/2017 menzionato in precedenza.
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È importante notare che l’efficacia degli interventi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. Tali professionisti devono anche attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, invece, deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
La stessa Circolare n. 28/E precisa che la mancata o tardiva presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al Superbonus 110%. Tale omissione non può essere considerata un errore “formale”, ma rappresenta una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Superbonus: Remissione in bonis per rimediare all’errore
Tuttavia, il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023, all’art. 2-ter, comma 1, lettera c), ha introdotto la possibilità di utilizzare la remissione in bonis per quanto riguarda l’obbligo di trasmettere l’asseverazione per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
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La remissione in bonis consente ai contribuenti che non hanno rispettato i tempi previsti per l’invio dei documenti o delle asseverazioni di procedere con la trasmissione tardiva senza rischiare di perdere l’accesso all’incentivo. Tuttavia, affinché la remissione in bonis sia applicabile, è necessario che il contribuente soddisfi i seguenti requisiti:
- Deve possedere i requisiti sostanziali per accedere all’incentivo.
- Deve trasmettere l’asseverazione entro la prima dichiarazione dei redditi in cui si esercita il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
- Deve pagare una sanzione di 250 euro a causa della trasmissione tardiva dei documenti.
È importante sottolineare che la possibilità di sanare l’omissione tramite la remissione in bonis è applicabile solo se la violazione non è stata ancora constatata e se non sono in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente inadempiente sia venuto a conoscenza.
Valutare la tempistica per la remissione in bonis
Tuttavia, nel caso dell’istante menzionato in precedenza, non viene specificato in quale periodo d’imposta siano iniziati i lavori. Pertanto, non è possibile stabilire se il contribuente sia ancora in tempo per avvalersi della remissione in bonis. La possibilità di utilizzare tale meccanismo sarebbe fattibile se la prima dichiarazione utile da presentare fosse quella entro il 30 novembre 2023.
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Infine, è importante evidenziare che nel caso in cui il contribuente abbia scelto di fruire del credito mediante le opzioni alternative alla detrazione (cessione del credito o sconto in fattura) per le spese sostenute nel 2022, l’asseverazione omessa dovrà essere presentata prima della trasmissione della Comunicazione per la scelta delle opzioni. La Comunicazione per le opzioni alternative deve essere trasmessa entro il 16 marzo di ogni anno, in riferimento alle spese sostenute l’anno precedente.
Tuttavia, per quest’anno, il termine di presentazione è stato prorogato al 31 marzo 2023. Nel caso in cui i contribuenti non rispettino questa scadenza, sarà comunque possibile usufruire della remissione in bonis per le spese sostenute nel 2022, purché l’asseverazione sia presentata entro il 30 novembre 2023.
In conclusione, per poter usufruire del Superbonus 110% è fondamentale prestare attenzione ai documenti obbligatori da allegare alla pratica e alla richiesta di autorizzazione dei lavori presso il Comune. L’asseverazione sismica è uno di questi documenti essenziali, e la mancata presentazione comporta la decadenza dall’incentivo.
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Tuttavia, grazie alla remissione in bonis, è possibile rimediare all’errore, purché siano rispettate determinate condizioni. Comunque è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista esperto nel settore per ottenere ulteriori informazioni e assistenza specifica.
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