Ministero chiarisce norme antincendio per bar e ristoranti dopo tragedia

Nuove regole antincendio per bar e ristoranti dopo il caso Crans Montana
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la circolare 674/2026 chiarisce quando bar e ristoranti, in tutta Italia, devono essere trattati come semplici pubblici esercizi e quando, invece, diventano locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo ai fini della prevenzione incendi.
Il documento, emanato dopo i tragici fatti di Crans Montana, interviene su dubbi applicativi stratificati in oltre un decennio di prassi non uniformi.
Mette a fuoco confini giuridici, obblighi di DVR, piano di emergenza e ruolo degli addetti antincendio, con l’obiettivo di rendere più omogenea la tutela di salute e sicurezza di lavoratori e clienti nei luoghi della quotidianità.
In sintesi:
- Bar e ristoranti, di norma, non rientrano tra le attività soggette al DPR 151/2011.
- Diventano “pubblico spettacolo” quando l’intrattenimento prevale e modifica funzione e organizzazione del locale.
- Il piano di emergenza è obbligatorio oltre specifiche soglie di lavoratori, pubblico e rischio.
- La circolare uniforma le prassi dei Vigili del Fuoco e chiarisce responsabilità degli esercenti.
Quando un bar resta pubblico esercizio e quando diventa pubblico spettacolo
La circolare conferma che, secondo il DPR 151/2011, bar e ristoranti non compaiono, come tali, nell’Allegato I delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Ne deriva che l’assoggettamento scatta solo in casi specifici: ad esempio quando il locale è inserito in strutture già regolamentate (centri commerciali, edifici complessi) oppure in presenza di impianti di produzione calore oltre 116 kW.
Il nodo decisivo è il passaggio da pubblico esercizio a locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo, ambito disciplinato dal Tulps (Regio Decreto 773/1931) e dalle regole tecniche per spettacoli e trattenimenti, incluso il DM 3 agosto 2015.
La sola musica di sottofondo non basta a trasformare un bar in una discoteca: occorre che l’intrattenimento diventi attività prevalente, con elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
Per musica dal vivo e karaoke, i locali restano pubblici esercizi se non esistono sale dedicate alle esibizioni e la capienza è inferiore a 100 persone. Diversamente, si configura una vera “trasformazione funzionale” che impone l’applicazione del Tulps e, potenzialmente, degli obblighi del DPR 151/2011.
DVR, piano di emergenza e ruolo degli addetti antincendio
La circolare ribadisce che bar e ristoranti non hanno una regola tecnica verticale dedicata. Le misure di sicurezza antincendio vanno quindi progettate tramite valutazione del rischio secondo il DM 3 settembre 2021 (“Decreto minicodice”), o, in alternativa, tramite Codice di prevenzione incendi del 2015.
Questa valutazione riguarda solo il rischio incendio e non sostituisce gli obblighi del d. lgs. 81/2008. Il DVR protegge i lavoratori e considera rischi professionali e organizzazione del lavoro, pur potendo includere l’impatto del pubblico.
Il piano di emergenza, disciplinato dal DM 2 settembre 2021, ha invece come riferimento tutte le persone presenti: lavoratori, clienti, visitatori. Diventa obbligatorio quando sono presenti almeno 10 lavoratori, quando il locale è aperto al pubblico con oltre 50 persone contemporaneamente o quando l’attività rientra nel DPR 151/2011.
Centralissimo è il ruolo degli addetti al servizio antincendio: non solo uso di estintori, ma controllo delle condizioni di esercizio, gestione delle evacuazioni, prevenzione di comportamenti pericolosi (fiamme libere, violazioni dei divieti di fumo). Il numero degli addetti deve essere coerente con scenario di rischio, affollamento e layout.
Impatto per esercenti, tecnici e clienti: cosa cambia davvero
La circolare 674/2026 non introduce nuovi obblighi, ma chiarisce in modo sistematico confini normativi spesso interpretati in modo difforme, come dimostrato da casi eclatanti quali la chiusura del Piper a Roma.
Per chi apre o gestisce bar e ristoranti, la novità principale è la maggiore certezza su quando l’attività scivola nel perimetro dei locali di pubblico spettacolo, con obblighi più stringenti e responsabilità dirette anche sul piano penale.
Per i tecnici (progettisti, RSPP, consulenti sicurezza) la circolare diventa riferimento operativo per valutare correttamente affollamento, percorsi di esodo, layout e classificazione dell’attività, riducendo il rischio di contestazioni successive.
Per i clienti, infine, la conseguenza più rilevante è implicita: l’attenzione si sposta dall’adempimento formale alla qualità reale dell’organizzazione antincendio, con piani di evacuazione più coerenti con scenari di affollamento tipici della ristorazione moderna e dei locali ibridi.
FAQ
Quando un bar è considerato locale di pubblico spettacolo?
Un bar è considerato locale di pubblico spettacolo quando l’intrattenimento diventa attività prevalente, aumenta l’affollamento, richiede modifiche strutturali e organizzative e rientra nelle previsioni del Tulps e del DPR 151/2011.
La semplice musica di sottofondo fa scattare gli obblighi del DPR 151/2011?
No, la sola musica di sottofondo non è sufficiente. Gli obblighi scattano quando l’attività assume caratteristiche di intrattenimento prevalente, con affollamento elevato, layout dedicato e trasformazione funzionale del locale.
Il karaoke trasforma automaticamente un ristorante in discoteca?
No, il karaoke non trasforma automaticamente il locale. Rimane pubblico esercizio se non esistono sale dedicate e la capienza non supera 100 persone; oltre tali limiti si valuta la classificazione come pubblico spettacolo.
Quando un bar deve predisporre il piano di emergenza antincendio?
Il piano di emergenza è obbligatorio con almeno 10 lavoratori, oltre 50 persone contemporaneamente presenti nel locale aperto al pubblico, oppure se l’attività è soggetta al DPR 151/2011.
Dove posso consultare la circolare 674/2026 dei Vigili del Fuoco?
La circolare è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sezione documentazione e circolari tecniche ufficiali.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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