Licenziamento per lunga malattia illegittimo, cosa stabilisce la nuova sentenza
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Licenziamento per troppe malattie: cosa ha deciso davvero la Cassazione
Con la sentenza 5469/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito quando un datore di lavoro può licenziare per assenze da malattia. Il caso riguarda un dipendente di un’azienda di logistica portuale, licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa delle frequenti assenze, soprattutto nei turni notturni.
La vicenda si è sviluppata tra il Tribunale, che ha ritenuto legittimo il licenziamento, la Corte d’Appello, che ha disposto la reintegrazione, e infine la Cassazione, che ha confermato la tutela del lavoratore.
Il punto centrale: finché non è superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, le assenze per malattia regolarmente certificate non possono giustificare un licenziamento, neppure se provocano gravi problemi organizzativi all’azienda.
In sintesi:
- La Cassazione vieta il licenziamento per assenze da malattia prima del periodo di comporto.
- Le difficoltà organizzative e i maggiori costi restano “rischio d’impresa”.
- L’assenteismo per malattia non equivale a scarso rendimento disciplinare.
- Il lavoratore licenziato va reintegrato con risarcimento e contributi.
Periodo di comporto, rischio d’impresa e limiti al potere di licenziamento
Nel caso della società di logistica portuale, il datore sosteneva che le numerose assenze del dipendente, con punte oltre il 65% dei turni notturni, rendevano la prestazione “inutile” e antieconomica. Il Tribunale aveva condiviso questa impostazione, ma la Corte d’Appello ha annullato il licenziamento, ordinando reintegra, indennità fino a 12 mensilità e versamento dei contributi.
La Corte di Cassazione ha confermato questa lettura applicando l’art. 2110 c.c.: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del periodo di comporto, stabilito dal Ccnl. Solo dopo il superamento di tale limite il datore può recedere legittimamente.
Le assenze per malattia, anche frequenti e concentrate in particolari turni, rientrano negli effetti fisiologici della malattia stessa e nel normale rischio d’impresa. I disagi organizzativi, i costi aggiuntivi e la discontinuità della prestazione non possono trasformarsi in un licenziamento anticipato, né giustificare un “aggiramento” del comporto attraverso il richiamo al giustificato motivo oggettivo.
Assenze per malattia, scarso rendimento e ricadute per aziende e lavoratori
La Cassazione precisa che l’assenza per malattia non può essere confusa con lo scarso rendimento. Quest’ultimo legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo solo se esiste una precisa colpa del lavoratore, una violazione degli obblighi di diligenza e una chiara sproporzione tra obiettivi e risultati.
Nel caso esaminato, l’azienda non aveva mai contestato abusi della malattia o comportamenti scorretti: lamentava solo i problemi organizzativi. Mancando ogni profilo di colpa, la qualificazione in termini di “scarso rendimento” risultava giuridicamente infondata.
Per i datori di lavoro, la sentenza 5469/2026 ribadisce che le assenze per malattia certificate sono protette sino alla fine del comporto: non è possibile anticipare il recesso invocando costi, riorganizzazioni o “inutilità” della prestazione. Per i lavoratori, il principio è altrettanto netto: curarsi restando entro il periodo di comporto non può comportare il rischio di perdere il posto di lavoro, anche in presenza di assenze numerose o concentrate in turni strategici.
FAQ
Quando il datore può licenziare per troppe assenze per malattia?
Il licenziamento è legittimo solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Le assenze frequenti per malattia possono diventare scarso rendimento?
No, riguardano un evento non imputabile al lavoratore. Lo scarso rendimento richiede colpa, violazione di diligenza e risultati insufficienti.
Le difficoltà organizzative giustificano il licenziamento prima del comporto?
No, le difficoltà organizzative e i maggiori costi sono considerati normale rischio d’impresa, giuridicamente irrilevante prima del comporto.
Che tutela ottiene il lavoratore se il licenziamento è nullo?
Ottiene reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento commisurato alla retribuzione e pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Da quali fonti è stata ricostruita questa ricostruzione giuridica?
È stata elaborata dalla nostra Redazione sulla base congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

