Lavoratori domestici guida completa per ricevere correttamente la tredicesima a dicembre 2024 normativa aggiornata

A chi spetta la tredicesima nei lavoratori domestici
La tredicesima mensilità rappresenta un diritto spettante a tutti i lavoratori domestici senza eccezioni, a prescindere dalla tipologia di contratto, dall’orario di lavoro o dalla retribuzione percepita. Ciò significa che colf, badanti, baby sitter, sia a tempo pieno che part-time, così come chi è assunto con contratti a tempo determinato o indeterminato, devono ricevere questa mensilità supplementare.
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Un elemento fondamentale riguarda il lavoratore convivente con il datore di lavoro: in questo caso, oltre alla retribuzione in denaro, deve essere considerato il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, che integra la base di calcolo della tredicesima. Tale integrazione rispecchia la natura economica complessiva della retribuzione, riconosciuta anche quando non espressa in forma monetaria.


Nessun collaboratore domestico può essere escluso dalla corresponsione della tredicesima, garantendo così un trattamento uniforme e conforme alle normative vigenti, indipendentemente dalle specifiche condizioni contrattuali o dalla modalità di lavoro.
Come si calcola la tredicesima e la proporzionalità in caso di contratti iniziati durante l’anno
Il calcolo della tredicesima per i lavoratori domestici è basato su una mensilità della retribuzione complessiva, comprensiva di eventuali benefici in natura come vitto e alloggio se previsti dal contratto. Per i collaboratori conviventi, il valore convenzionale di questi benefici deve essere sommato allo stipendio mensile per determinare la base di calcolo.
Nei casi in cui il rapporto di lavoro abbia avuto inizio nel corso dell’anno, la tredicesima non è dovuta per intero, ma proporzionata ai mesi effettivamente lavorati. La metodologia prevede di dividere la retribuzione mensile per dodici e moltiplicare il risultato per il numero dei mesi di attività svolta.
Ad esempio, un collaboratore assunto a partire da agosto maturerà una tredicesima pari a 5/12 della sua retribuzione mensile complessiva (inclusi eventuali valori di vitto e alloggio). Questo metodo garantisce equità nel riconoscimento della mensilità aggiuntiva, assicurando che venga corrisposta in maniera proporzionale all’effettivo periodo lavorativo nell’anno di riferimento.
La tredicesima in caso di cessazione del rapporto di lavoro e l’importanza di una corretta gestione
La corresponsione della tredicesima mensilità mantiene la sua rilevanza anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro. Nel momento in cui il contratto si interrompe prima della fine dell’anno, il lavoratore domestico ha diritto a ricevere una quota proporzionale della tredicesima calcolata sui mesi effettivamente prestati. Questo principio tutela il lavoratore da eventuali perdite economiche dovute alla cessazione anticipata.
Il datore di lavoro, quindi, è obbligato a versare l’importo proporzionale della mensilità aggiuntiva in sede di liquidazione finale. Per esempio, se il rapporto si conclude a settembre, spetterà una tredicesima pari a 9/12 della retribuzione mensile complessiva, comprensiva del valore di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi. Questa quota deve essere riconosciuta indipendentemente dalla modalità con cui avviene la cessazione, sia essa per dimissioni, licenziamento o altro.
Per garantire una gestione trasparente e priva di contestazioni, è fondamentale che il pagamento della tredicesima venga adeguatamente documentato. Conservare ricevute o buste paga firmate attesta l’avvenuto pagamento e protegge entrambe le parti da possibili controversie. L’adempimento puntuale di questo obbligo non solo rispetta le normative contrattuali, ma consolida rapporti di lavoro basati su fiducia e correttezza.





