Italia al bivio: referendum sulla separazione delle carriere svela il vero volto della giustizia Ue
Indice dei Contenuti:
Quadro del referendum e riforma della magistratura
Italia chiamata alle urne il 22-23 marzo (salvo esiti dei ricorsi) per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Il fulcro è la separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, con modifica del Titolo IV della Costituzione. La misura introduce due distinti organi di autogoverno: Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.
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Prevista anche l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, che sottrae al CSM la giurisdizione disciplinare. L’organo, a composizione mista tra nominati e sorteggiati, emette decisioni impugnabili solo al suo interno, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare autonomia e imparzialità.
La campagna è già accesa: la maggioranza presenta la riforma come un argine alle “correnti politicizzate”, mentre le opposizioni denunciano il rischio di assoggettare la magistratura all’Esecutivo.
Nel quadro comparato, il referendum apre il dossier su come l’Europa bilancia indipendenza dei giudici, ruolo del Pubblico ministero e sistemi disciplinari. Il servizio studi della Camera dei deputati offre la base di confronto istituzionale per valutare impatti e scenari applicativi.
Confronto dei modelli europei tra unità e separazione delle carriere
In Francia vige un corpo unico con passaggi possibili tra funzione giudicante (siège) e requirente (parquet), ma con statuti differenti: solo i giudici sono inamovibili, mentre i pubblici ministeri dipendono gerarchicamente dal Ministro della Giustizia. La mobilità tra ruoli è frequente e la formazione è comune, pur comportando un cambio di status e garanzie.
Il Conseil supérieur de la magistrature opera in due formazioni distinte per siège e parquet e condivide il potere disciplinare con il Ministro. Dal 2008 è ammessa la querela dei cittadini contro i magistrati per condotte lesive durante il processo.
In Germania il percorso formativo è unico per tutte le professioni legali e i neoassunti alternano compiti giudicanti e requirenti come “giudici in prova”. Il Pubblico ministero è un funzionario dipendente dall’Esecutivo, selezionato con regole analoghe agli altri Beamte, con status distinto da quello dei giudici.
Non esiste un CSM nazionale, ma operano il Praesidialrat per nomine e trasferimenti e il Richterrat per questioni generali. Le carriere restano separate dopo la scelta della funzione, pur con passaggi possibili specie ai vertici e trattamento economico omogeneo.
In Portogallo la Costituzione sancisce separazione netta: giudici e Pubblico ministero hanno organi di autogoverno propri e statuti autonomi. L’ufficio requirente è gerarchico, guidato dal Procuratore generale della Repubblica nominato dal Presidente su proposta del Governo.
La valutazione dei giudici è periodica con ispezioni e classificazioni di merito; sanzioni per infrazioni fino al licenziamento nei casi molto gravi, nel rispetto dell’inamovibilità prevista dalla legge.
In Spagna le carriere sono distinte e i concorsi di accesso sono unificati con opzione finale tra magistratura e fiscal. Il Procuratore generale dello Stato, nominato dal Re su proposta del Governo, dirige l’accusa con autonomia funzionale ma senza le stesse garanzie d’indipendenza e inamovibilità dei giudici.
Il sistema disciplinare distingue tra illeciti molto gravi, gravi e lievi, con decisioni affidate agli organi di governo giudiziario o alla Commissione disciplinare e sanzioni fino alla destituzione.
Organi di autogoverno e disciplina nei principali Paesi Ue
In Francia l’autogoverno è affidato al Conseil supérieur de la magistrature, articolato in due formazioni per siège e parquet. Il Ministro della Giustizia conserva poteri sui magistrati del parquet, inclusi trasferimenti e impulso disciplinare, mentre per i giudici prevalgono garanzie di indipendenza e inamovibilità. Gli illeciti coprono doveri di imparzialità, integrità e riservatezza; dal 2008 i cittadini possono proporre querele disciplinari.
In Germania mancano organi analoghi al CSM, ma operano Praesidialrat (pareri su nomine, trasferimenti e assegnazioni) e Richterrat (tutela collettiva). La giurisdizione disciplinare è affidata ai tribunali: il Dienstgericht presso la Corte di Cassazione federale decide sulle controversie interne, con procedure definite anche dai singoli Länder.
In Portogallo agiscono tre consigli: Consiglio superiore della magistratura, Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e fiscali e Consiglio superiore del Pubblico ministero. Ispezioni periodiche classificano i giudici per merito; le sanzioni vanno dall’avvertimento al licenziamento nei casi molto gravi, salvaguardando i limiti di legge sull’inamovibilità.
In Spagna il Consiglio generale del Potere giudiziario gestisce la disciplina dei magistrati tramite Commissione disciplinare e organi di governo dei tribunali. Le infrazioni sono graduate in molto gravi, gravi e lievi, con esiti fino a trasferimento, sospensione o destituzione. Il Pubblico ministero, guidato dal Procuratore generale dello Stato, opera con autonomia funzionale ma senza lo stesso statuto dei giudici.
FAQ
- Quali Paesi Ue prevedono due organi distinti per giudici e PM?
Francia (formazioni separate nel CSM) e Portogallo (consigli separati), mentre la Spagna distingue carriere con CGPJ per i giudici.
- Chi esercita l’azione disciplinare in Francia?
Il CSM e il Ministro della Giustizia, con regimi differenziati per siège e parquet.
- Come funziona la disciplina in Germania?
È giudicata dai tribunali disciplinari; a livello federale decide il Dienstgericht presso la Corte di Cassazione.
- Il Pubblico ministero è indipendente in Portogallo?
È autonomo e organizzato gerarchicamente sotto il Procuratore generale della Repubblica.
- Chi decide le sanzioni ai giudici in Spagna?
La Commissione disciplinare del CGPJ o gli organi di governo dei tribunali, in base alla gravità.
- I cittadini possono presentare querele contro i magistrati in Francia?
Sì, dal 2008 è prevista la querela da parte delle parti in giudizio.
- Qual è la fonte del confronto tra sistemi europei?
Il dossier del servizio studi della Camera dei deputati citato da Askanews.




