Governo e opposizioni convergono su nuova legge contro i deepfake

Nuove tutele contro i deepfake: il Senato avvia l’esame del ddl 1644
Il Senato ha avviato l’esame del disegno di legge n. 1644, a prima firma dei senatori di Fratelli d’Italia Mattia Gelmetti e Lavinia Mennuni, che introduce un quadro organico di protezione dell’identità personale contro deepfake e manipolazioni tramite intelligenza artificiale. Il testo, incardinato in 8ª Commissione permanente, mira a disciplinare uso di nome, immagine e voce generati o alterati da sistemi di AI, con un impianto di responsabilità civili, obblighi per le piattaforme e sanzioni penali. In un contesto in cui video e audio sintetici diventano indistinguibili dagli originali, il provvedimento punta a rafforzare la tutela di dignità, reputazione, sicurezza digitale e diritto all’autodeterminazione dell’immagine.
La proposta si colloca nel quadro europeo dell’AI Act e delle norme sulla protezione dei dati personali, cercando di colmare un vuoto regolatorio nazionale sui deepfake.
Diritti sulla propria immagine, voce e identità digitale
L’articolo 1 riconosce a ogni persona un diritto esclusivo su nome, immagine, voce, espressioni facciali, identità visiva e sonora anche quando siano riprodotti, simulati o modificati da AI, qualificandoli come espressione della personalità e parte della dignità umana.
L’articolo 2 vieta la riproduzione, imitazione, simulazione o diffusione tramite AI dell’identità di una persona senza consenso esplicito, informato e documentato, estendendo il divieto anche a usi artistici, satirici o parodistici se potenzialmente lesivi di reputazione, dignità o integrità.
L’articolo 3 introduce una presunzione di danno in caso di uso non autorizzato con AI, riconoscendo alla persona lesa diritto a rimozione immediata dei contenuti, rettifica pubblica e risarcimento del danno materiale e morale.
Bilanciamento tra tutela dell’identità e libertà di espressione
L’impostazione del ddl 1644 tende a privilegiare in modo marcato la protezione dell’identità rispetto alla libertà di espressione, inclusa quella artistica e satirica, potenzialmente creando aree di frizione interpretativa.


Il nodo del consenso documentato per qualsiasi uso AI dell’immagine o voce, anche in contesti parodistici, rischia di incidere su pratiche consolidate di satira politica, cultura pop e produzione audiovisiva, imponendo nuove cautele legali a media, piattaforme e creator.
La definizione di “danno alla reputazione o dignità” avrà un ruolo decisivo: un’interpretazione ampia potrebbe generare contenzioso e un effetto di autocensura, mentre un’interpretazione restrittiva lascerebbe spazi a deepfake offensivi difficili da reprimere in tempi rapidi.
Obblighi per piattaforme e istituzioni su deepfake e AI
Il cuore operativo del disegno di legge riguarda obblighi di trasparenza e intervento rapido per chi diffonde contenuti generati da AI e per le piattaforme digitali che li ospitano. L’articolo 4 richiede etichette chiare sui contenuti sintetici, mentre l’articolo 5 affida a Ministero dell’istruzione e del merito e Ministero della cultura il compito di educare cittadini e studenti ai rischi dei deepfake e alla tutela dell’identità digitale. Questo approccio combina regolazione, responsabilità degli intermediari e formazione, in linea con le più recenti raccomandazioni europee sull’AI responsabile.
Il disegno di legge punta così a costruire un ecosistema di prevenzione e risposta rapida agli abusi.
Trasparenza, segnalazioni e blocco rapido dei contenuti AI
L’articolo 4 impone a chiunque diffonda contenuti audiovisivi generati o alterati con AI che riproducono sembianze umane di indicare in modo chiaro e visibile la natura artificiale del contenuto, introducendo un obbligo di etichettatura che mira a ridurre il rischio di inganno.
Per le piattaforme digitali, il testo prevede strumenti efficaci di segnalazione e blocco rapido dei deepfake su richiesta del soggetto interessato, con procedure che dovranno essere tecnicamente implementabili e verificabili.
Questi obblighi si innestano sulle responsabilità già previste dal Digital Services Act e dall’AI Act, rafforzando la tracciabilità dei contenuti sintetici e la capacità di intervento contro abusi mirati alla reputazione.
Educazione digitale e campagne di sensibilizzazione
L’articolo 5 assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il compito di sviluppare percorsi formativi sul diritto all’identità digitale, sull’etica dell’intelligenza artificiale e sulla gestione consapevole della propria immagine, integrandoli nei curricula scolastici.
Al Ministero della cultura è attribuito il mandato di promuovere campagne informative e iniziative pubbliche che spieghino rischi e responsabilità legati alla manipolazione digitale di immagini e voci, rivolgendosi a cittadini, media e operatori culturali.
Questa dimensione educativa è cruciale per rendere effettive le tutele formali, aumentando la capacità delle persone di riconoscere i deepfake, reagire rapidamente e far valere i propri diritti.
Sanzioni, coordinamento con l’AI Act e confronto politico
La parte finale del ddl 1644 definisce il regime sanzionatorio e il raccordo con il quadro europeo, oltre a registrare un rilevante elemento di confronto politico in Commissione. L’articolo 6 prevede multe significative e, nei casi più gravi, la reclusione, mentre l’articolo 7 chiarisce che le norme si applicano in coerenza con il regolamento europeo n. 1689 del 2024 (AI Act) e con gli standard internazionali sulla protezione dei dati e dei diritti della personalità. In Commissione, il Partito democratico ha rivendicato la paternità di una proposta precedente, chiedendo l’esame congiunto dei testi per accelerare l’iter e garantire un equilibrio tra tutela dell’identità e libertà di espressione.
La decisione su testo base e audizioni aggiuntive sarà determinante per i tempi della riforma.
Sanzioni economiche e penali per l’uso illecito dei deepfake
L’articolo 6 prevede, oltre al risarcimento del danno, una multa da 10mila a 100mila euro per le violazioni delle nuove disposizioni, con l’obiettivo di rendere economicamente dissuasivo l’uso illecito dei deepfake, anche da parte di soggetti professionali.
In caso di dolo o recidiva, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, segnalando la natura potenzialmente grave e seriale delle condotte di manipolazione identitaria con AI, specie quando finalizzate a diffamazione, ricatto o disinformazione.
L’articolo 7 assicura la compatibilità delle norme con l’AI Act e con le regole internazionali in materia di dati personali e diritti della personalità, evitando conflitti di giurisdizione e rafforzando la certezza del diritto per operatori e piattaforme.
La posizione del PD e l’ipotesi di testo unificato
Nel dibattito in Commissione, il senatore Lorenzo Basso (PD-IDP) ha ricordato l’esistenza del ddl n. 1066, a sua prima firma, dal contenuto in parte sovrapponibile, chiedendo l’esame congiunto o un nuovo testo unificato sulle parti comuni.
I senatori Lorenzo Basso e Antonio Nicita (PD) avevano già osservato il 14 gennaio: “Fratelli d’Italia annuncia un disegno di legge, a prima firma del senatore Gelmetti, sulla tutela dell’identità personale nell’era dell’IA, che riprende principi e impostazione della proposta depositata dal Pd a fine 2023. È un paradosso, ma anche un fatto positivo: finalmente potremmo arrivare a una soluzione. Benvenuti ai colleghi di FdI ma l’innovazione corre veloce e la politica non può permettersi tempi lunghi”.
Nella stessa nota avevano aggiunto: “Lo diciamo perché pochi mesi fa il centrodestra ha respinto la nostra iniziativa quando l’abbiamo riproposta come emendamento al Ddl IA: su diritti fondamentali e sicurezza digitale servono pragmatismo e rapidità, non tatticismi. Nel merito, restano differenze da discutere: per noi è centrale il bilanciamento tra tutela dell’identità e libertà di espressione, inclusi ambiti artistici e satirici. Ma la convergenza è possibile e doverosa”.
FAQ
Cosa prevede il ddl 1644 sui deepfake approdato al Senato
Il ddl 1644 introduce un diritto esclusivo su nome, immagine, voce e identità digitale, vieta l’uso tramite AI senza consenso esplicito e documentato e prevede rimozione rapida dei contenuti illeciti, risarcimenti e sanzioni.
Come vengono tutelati nome, immagine e voce nell’era dell’AI
Nome, immagine, voce, espressioni facciali e identità visiva/sonora sono qualificati come espressione della personalità e della dignità umana, tutelati anche quando simulati o modificati con strumenti di intelligenza artificiale.
Quali obblighi impone il ddl a piattaforme e utenti
Chi diffonde contenuti AI che riproducono sembianze umane deve segnalarne chiaramente la natura artificiale; le piattaforme devono predisporre sistemi di segnalazione e blocco rapido su richiesta della persona interessata.
Quali sono le sanzioni previste per l’uso illecito dei deepfake
Oltre al risarcimento del danno, sono previste multe da 10mila a 100mila euro e, in caso di dolo o recidiva, la reclusione da sei mesi a tre anni per gli autori delle violazioni.
In che modo il ddl si coordina con l’AI Act europeo
L’articolo 7 stabilisce che le nuove norme si applicano conformemente al regolamento europeo n. 1689 del 2024 (AI Act) e alle regole internazionali sulla protezione dei dati personali e dei diritti della personalità.
Qual è il ruolo di scuole e campagne di sensibilizzazione
Il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà promuovere percorsi formativi su identità digitale e AI, mentre il Ministero della cultura attiverà iniziative e campagne sui rischi della manipolazione digitale.
Perché il Partito democratico rivendica una proposta precedente
Il PD richiama il ddl n. 1066, a prima firma Lorenzo Basso, con contenuti analoghi, chiedendo un esame congiunto o un testo unificato per accelerare l’iter e garantire un corretto bilanciamento con la libertà di espressione.
Qual è la fonte della ricostruzione sul dibattito in Commissione
La ricostruzione del dibattito parlamentare e dei contenuti del ddl 1644 deriva dall’analisi dell’articolo pubblicato su Key4biz dedicato all’avvio dell’esame in Senato delle norme contro i deepfake.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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