Giudice conferma la linea dura ma scoppia l’allarme libertà di espressione

Indice dei Contenuti:
“La decisione del giudice è corretta ma è a rischio la libertà di espressione”
Equilibrio tra diritto e parola
La decisione del Tribunale di Milano contro i contenuti di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini è, sul piano tecnico-giuridico, coerente con le norme vigenti e con la tutela dell’onore. Il giudice ha imposto la rimozione dei materiali online riconoscendo la gravità potenziale delle accuse e l’impatto di una gogna digitale amplificata. Tuttavia questa scelta apre un fronte delicatissimo sul bilanciamento tra reputazione individuale e pluralismo delle voci nello spazio pubblico.
La riflessione di Ruben Razzante, professore di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma, mette in luce un paradosso: la misura è giuridicamente ineccepibile, ma rischia di trasformarsi di fatto in una censura preventiva. La sanzione arriva prima dell’accertamento pieno dell’eventuale diffamazione, sospendendo la possibilità di esprimere opinioni – anche urticanti – su figure esposte mediaticamente.
In questo quadro, la personalità divisiva di Corona non può diventare il criterio per restringere la libertà di parola. La Costituzione protegge anche le espressioni sgradevoli, purché non sfocino in reato: la verifica del danno e delle responsabilità economiche deve restare in capo al processo, non alla pressione emotiva del clima mediatico.
Piattaforme, vigilanza e rischio censura
Le grandi piattaforme come YouTube e Google non sono qualificabili come editori e, quindi, non sono soggette a obblighi di vigilanza preventiva sui contenuti caricati dagli utenti. La responsabilità primaria rimane in capo al soggetto che pubblica, mentre i gestori dei servizi digitali devono intervenire solo dopo un provvedimento dell’autorità giudiziaria. È esattamente quanto avvenuto nel caso milanese, con l’ordine di rimozione indirizzato ai colossi del web.
Questo modello, ricorda Razzante, tutela formalmente la neutralità tecnologica, ma finisce per concentrare nelle mani dei giudici un potere enorme sulla circolazione delle informazioni. Quando l’inibitoria anticipa l’accertamento della diffamazione, il rischio è duplice: da un lato si proteggono le vittime di campagne denigratorie, dall’altro si crea un precedente che legittima interventi rapidi e radicali sui contenuti scomodi.
Nel tempo, tale dinamica potrebbe indurre le piattaforme a una prudenza eccessiva, sfociando in rimozioni “difensive” senza attendere il contenzioso. Il confine tra tutela dei diritti e soppressione del dissenso si assottiglia, soprattutto in un ecosistema informativo dominato da algoritmi che premiano la spettacolarizzazione e marginalizzano le analisi ponderate.
Privacy, spettacolo e interesse pubblico
Il nodo etico-giuridico emerge in modo ancora più evidente quando la narrazione mediatica invade la sfera più intima delle persone coinvolte. Il codice deontologico dei giornalisti tutela con particolare rigore le abitudini sessuali e la vita privata, imponendo una verifica stringente dell’interesse pubblico alla divulgazione. Anche nel caso che oppone Corona a Signorini, la spettacolarizzazione appare un moltiplicatore di danno che travalica la cronaca giudiziaria o di costume.
La stessa logica di eccesso informativo è stata rilevata da Razzante rispetto alla vicenda affrontata da Report sull’audio riguardante il ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Gabriella Boccia, su cui il Tribunale di Roma ha dato ragione alla trasmissione. Secondo il giurista, non era indispensabile diffondere le voci originali per garantire il diritto di cronaca: sarebbe bastata una ricostruzione dettagliata dei fatti, senza penetrare così a fondo nell’intimità familiare.
La linea di confine, in tutti questi casi, passa dall’accertamento dell’utilità sociale dell’informazione rispetto alla mera curiosità del pubblico. Quando il racconto giornalistico indulge sul privato senza aggiungere conoscenza rilevante su eventuali reati o conflitti d’interesse, la libertà di espressione rischia di trasformarsi in aggressione alla dignità, con l’effetto collaterale di alimentare richieste crescenti di intervento censorio.
FAQ
D: Il provvedimento del giudice di Milano è legittimo?
R: Sì, è giuridicamente legittimo perché rientra nei poteri inibitori del giudice a tutela dell’onore e della reputazione.
D: Perché si parla di rischio per la libertà di espressione?
R: Perché la rimozione dei contenuti avviene prima dell’accertamento definitivo di un’eventuale diffamazione, configurando una forma di censura preventiva.
D: Qual è il ruolo di YouTube e Google in questi casi?
R: Non hanno obblighi di controllo preventivo e intervengono solo dopo un ordine dell’autorità competente, rimuovendo i contenuti contestati.
D: Chi è responsabile dei contenuti diffamatori online?
R: La responsabilità è dell’utente che pubblica il contenuto; le piattaforme rispondono solo se non ottemperano ai provvedimenti di rimozione.
D: Cosa dice il codice deontologico su vita privata e sessualità?
R: Prevede una tutela rafforzata, imponendo estrema cautela nella pubblicazione di dettagli su abitudini sessuali e sfera intima.
D: Come andrebbe gestita la cronaca su figure pubbliche?
R: Bisogna limitarsi ai fatti essenziali di interesse pubblico, evitando elementi pruriginosi o irrilevanti per la comprensione di eventuali reati.
D: Quali conseguenze rischia chi diffama online?
R: In caso di condanna, sono possibili pesanti risarcimenti economici e sanzioni penali, oltre alla rimozione dei contenuti.
D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento citata?
R: Le analisi e le dichiarazioni richiamate provengono da un’intervista a Ruben Razzante pubblicata su un quotidiano nazionale, richiamata qui come fonte originaria del dibattito.




