Garante Privacy blocca riconoscimento facciale e impone sanzioni a eCampus

Sanzione al riconoscimento facciale di eCampus: cosa ha deciso il Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l’Università eCampus con 50mila euro per l’uso illecito di sistemi di riconoscimento facciale nei corsi online di abilitazione all’insegnamento.
Il provvedimento riguarda lezioni svolte in Italia, con oltre 450 corsisti collegati per ogni sessione, e una tecnologia biometrica impiegata per verificare identità e presenza dei partecipanti.
L’Autorità è intervenuta dopo aver accertato l’assenza di una base giuridica adeguata e di una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati, obbligatorie per trattamenti biometrici così invasivi.
Il sistema è stato infine disattivato dall’Ateneo, che ha collaborato con il Garante, ma le violazioni pregresse hanno portato alla sanzione per tutelare i diritti degli studenti e fissare un precedente per l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito universitario.
In sintesi:
- Sanzione di 50mila euro del Garante all’Università eCampus per uso illecito di dati biometrici.
- Riconoscimento facciale usato per controllare identità e presenza ai corsi di abilitazione all’insegnamento.
- Mancanza di base giuridica adeguata e di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati biometrici.
- Sistema poi disattivato, ma violazioni su oltre 450 corsisti per lezione restano sanzionate.
Perché il riconoscimento facciale di eCampus è stato dichiarato illecito
L’Università eCampus aveva introdotto un sistema di riconoscimento facciale per monitorare identità e presenza dei partecipanti ai corsi online di abilitazione all’insegnamento.
Il Garante ha evidenziato che i dati biometrici sono dati particolarmente sensibili e, quindi, soggetti a garanzie rafforzate: servono una base giuridica specifica e una rigorosa valutazione d’impatto prima dell’attivazione del trattamento.
Dalle verifiche è emerso che tali presupposti mancavano e che esistevano strumenti meno invasivi – come registri elettronici, controlli documentali o sistemi di autenticazione tradizionali – idonei a garantire la presenza senza ricorrere alla biometria.
Nonostante alcune modifiche introdotte dall’Ateneo durante l’istruttoria, l’Autorità ha giudicato i correttivi insufficienti a rimuovere le criticità.
Il trattamento ha coinvolto un numero molto elevato di interessati, oltre 450 corsisti per lezione, aggravando il peso delle violazioni.
Nel determinare la sanzione di 50mila euro, il Garante ha comunque considerato positivamente la collaborazione dell’università e la decisione di interrompere volontariamente l’uso del riconoscimento facciale.
Le conseguenze per le università che usano biometria e AI nella didattica
Il caso eCampus rappresenta un precedente significativo per tutti gli atenei che intendono integrare tecnologie biometriche o soluzioni di intelligenza artificiale nella didattica e nella verifica della presenza o degli esami.


Il messaggio del Garante è chiaro: l’innovazione non può prescindere dal rispetto rigoroso del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), soprattutto quando si trattano dati biometrici.
Le università dovranno valutare con attenzione la reale necessità di tali strumenti, preferire soluzioni meno invasive e predisporre, prima dell’implementazione, dettagliate valutazioni di impatto privacy.
La vicenda potrebbe accelerare l’adozione di linee guida nazionali sull’uso di riconoscimento facciale e proctoring negli esami online, spingendo gli atenei verso modelli di controllo più trasparenti, proporzionati e rispettosi dei diritti digitali di studenti e docenti.
FAQ
Perché il Garante ha multato l’Università eCampus per 50mila euro?
La sanzione è stata irrogata perché l’Università eCampus ha trattato dati biometrici con riconoscimento facciale senza adeguata base giuridica e senza valutazione d’impatto preventiva, violando il Gdpr.
Quali dati biometrici raccoglieva il sistema di riconoscimento facciale?
Il sistema rilevava e analizzava le caratteristiche del volto degli studenti per identificarli e monitorarne la presenza durante le lezioni online, configurando un trattamento di dati biometrici particolarmente sensibili.
Il riconoscimento facciale nelle università è sempre vietato?
No, è ammesso solo se strettamente necessario, con base giuridica chiara, misure di sicurezza adeguate e previa valutazione d’impatto; vanno privilegiate soluzioni meno invasive quando disponibili.
Cosa devono fare gli atenei prima di introdurre sistemi biometrici?
Devono verificare la necessità del trattamento, individuare la base giuridica, svolgere una dettagliata valutazione d’impatto privacy e documentare misure tecniche e organizzative di sicurezza proporzionate.
Dove si può leggere il provvedimento completo del Garante su eCampus?
Il provvedimento integrale è consultabile sul sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali e nella notizia pubblicata da Key4biz.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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