Garante infanzia frena gli allontanamenti: quando davvero scatta il pericolo
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Famiglia nel bosco, Garante: «I minori vanno allontanati solo in caso di pericolo grave e immediato». Norme, limiti, numeri e zone d?ombra
Perché l’allontanamento è misura estrema
L’intervento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, guidata da Marina Terragni, ribadisce un principio cardine: un bambino può essere sottratto alla propria casa solo davanti a un pericolo grave e immediato, come previsto dall’articolo 403 del Codice civile.
La norma consente il prelevamento forzoso esclusivamente quando il minore è in stato di abbandono morale o materiale, o esposto a rischi seri per la salute fisica e psichica, e impone che si tratti di un provvedimento eccezionale e temporaneo.
La prassi, però, mostra uno scarto evidente rispetto al diritto scritto: l’allontanamento viene spesso utilizzato dentro conflitti tra genitori, separazioni ad alta conflittualità e contenziosi familiari, in contrasto con il principio – sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu – secondo cui il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia.
Il documento “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”, presentato a Roma, chiarisce inoltre il ruolo delle forze dell’ordine: il loro intervento dovrebbe essere limitato ai soli casi di urgenza estrema riconducibili all’articolo 403, e non trasformarsi in prassi standard nei procedimenti civili.
Se il bambino si oppone al prelevamento, l’operazione deve essere sospesa e rimessa al giudice, che ha il dovere di ascoltarlo direttamente, salvo motivate eccezioni circostanziate per iscritto.
Numeri, costi e vuoti di monitoraggio
La fotografia statistica mostra un sistema sbilanciato sulle strutture e poco orientato al sostegno delle famiglie. Secondo dati del Ministero del Lavoro, nel 2024 circa 25 mila minori vivevano in servizi residenziali, mentre 16 mila erano in famiglie affidatarie, senza contare i minori stranieri non accompagnati.
Il principio secondo cui va privilegiata la famiglia, anche quella allargata, viene così spesso disatteso, con le comunità educative ridotte di fatto a soluzione ordinaria anziché residuale.
L’impatto economico è enorme: circa 150 euro al giorno per minore, per una spesa complessiva che supera 1,3 miliardi di euro l’anno, a fronte di 4.836 strutture attive e oltre 28 mila posti disponibili al 31 dicembre 2024.
La stessa Terragni sottolinea come una parte significativa di queste risorse potrebbe essere riconvertita in interventi domiciliari, sostegni economici mirati, servizi educativi e psicologici a favore dei genitori, riducendo gli allontanamenti evitabili.
Restano, però, zone d’ombra rilevanti: manca un monitoraggio che distingua con chiarezza i provvedimenti d’urgenza ex articolo 403, quelli legati a conflitti di coppia e quelli motivati da altre ragioni, così come non esiste una valutazione sistematica degli effetti psicologici di separazioni lunghe e ripetute.
Conflitti, violenza domestica e rischi clinici
Uno dei nodi più delicati riguarda i casi in cui il minore rifiuta uno dei genitori, spesso il padre, e il rifiuto viene utilizzato come motivo per il collocamento in comunità. L’Autorità garante chiede indagini accurate sulle cause, evitando scorciatoie concettuali come la cosiddetta alienazione parentale, o Pas, priva di validazione scientifica e non riconosciuta dagli organismi internazionali.
Allo stesso modo, le cosiddette “terapie di riunificazione” sono considerate potenzialmente dannose, specie quando impongono interruzioni brusche dei legami affettivi primari e spostamenti coatti.
Il documento, redatto con il contributo di due avvocate esperte di diritto di famiglia, invita a distinguere rigorosamente tra conflitto genitoriale e violenza domestica: il primo richiede mediazione e supporto, la seconda necessita di protezione forte e rapida, anche attraverso provvedimenti restrittivi verso l’adulto responsabile.
Il collocamento fuori casa dovrebbe avere durata limitata (24 mesi secondo la legge), ma nella pratica le proroghe sono frequenti e scarsamente motivate, mentre manca un’analisi sul reale beneficio per il bambino e sul tasso di rientro duraturo nella famiglia d’origine.
Il disegno di legge Roccella-Nordio sull’affido punta a colmare parte di questi vuoti, introducendo un censimento sistematico delle strutture e delle famiglie affidatarie e un flusso informativo stabile dai tribunali, essenziale per valutare quando lo Stato protegge davvero e quando, invece, rischia di creare nuovi traumi.
FAQ
D: In quali casi è lecito il prelevamento immediato di un minore?
R: Solo in presenza di pericolo grave e immediato per la sua integrità fisica o psichica, come previsto dall’articolo 403 del Codice civile.
D: Le forze dell’ordine possono intervenire sempre nei prelevamenti?
R: No, dovrebbero intervenire solo in situazioni di urgenza estrema; negli altri casi decide il giudice minorile con modalità non traumatiche.
D: Il minore deve essere ascoltato dal giudice?
R: Sì, l’ascolto diretto è la regola e l’eventuale omissione va motivata in modo puntuale nel provvedimento.
D: Quanto costa mediamente il collocamento in struttura?
R: Circa 150 euro al giorno per bambino, per una spesa annua complessiva superiore a 1,3 miliardi di euro.
D: Le strutture residenziali sono la prima scelta?
R: No, dovrebbero essere l’ultima opzione, dopo aver valutato sostegno alla famiglia d’origine e alle reti familiari allargate.
D: Che differenza c’è tra conflitto genitoriale e violenza domestica?
R: Il conflitto è uno scontro tra adulti che richiede mediazione; la violenza è un reato e può imporre misure urgenti di protezione per il minore e il genitore vittima.
D: L’alienazione parentale è riconosciuta dalla comunità scientifica?
R: No, non è riconosciuta come diagnosi valida e non può essere usata come base esclusiva per allontanare un bambino.
D: Qual è la fonte giornalistica originale richiamata?
R: I contenuti fanno riferimento alla ricostruzione giornalistica su casi recenti, inclusa la cosiddetta “famiglia nel bosco”, e al documento “Prelevamento dei minori, facciamo il punto” presentato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, come riportato dalla stampa nazionale.




