Francia riscrive il matrimonio: cosa cambia davvero per la vita di coppia

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Matrimonio e consenso: una svolta giuridica
Il superamento del cosiddetto “dovere coniugale” segna una svolta nel modo in cui il matrimonio viene interpretato dal diritto, separando in modo netto il legame affettivo dal consenso sessuale. Il nuovo orientamento sancisce che la “comunione di vita” tra coniugi non include, né può sottintendere, un obbligo di rapporti intimi, ridefinendo così l’equilibrio tra diritti individuali e vincoli familiari. Questa scelta normativa si inserisce in un contesto europeo in cui il consenso esplicito è divenuto il perno di ogni relazione sessuale, anche all’interno della coppia.
Per decenni, una giurisprudenza risalente aveva assimilato la vita comune alla “comunione di letto”, consentendo ai giudici di valutare l’assenza di rapporti come una mancanza di uno dei doveri matrimoniali, con conseguenze pesanti in sede di divorzio. La separazione tra status coniugale e sessualità rappresenta quindi un’operazione di pulizia concettuale: i doveri di fedeltà, assistenza e soccorso restano, ma vengono privati di ogni lettura che possa scivolare in un presunto diritto al corpo dell’altro.
In questo quadro, l’intervento del legislatore si muove anche sul terreno della prevenzione della violenza: se il matrimonio non crea obblighi sessuali, ogni rapporto non consensuale tra coniugi si configura più chiaramente come violenza o stupro, senza aree grigie. Il messaggio politico e culturale è netto: nessun contratto, neppure quello matrimoniale, può derogare al principio di autodeterminazione sessuale della persona.
La proposta di riforma, sostenuta da oltre 120 deputati di schieramenti diversi, punta a consolidare questa visione prima dell’estate 2026, con particolare attenzione alle ricadute pratiche su tribunali e operatori del diritto. La ridefinizione del lessico giuridico, dalla dottrina alle sentenze, diventa cruciale per evitare letture distorte che ripropongano, in forma implicita, ciò che la legge intende eliminare esplicitamente.
Giurisprudenza, divorzi e tutela delle vittime
Alla base dell’accelerazione normativa vi sono casi concreti che hanno messo in luce le criticità dell’impianto precedente. Emblematico è il procedimento in cui un uomo aveva ottenuto il divorzio con addebito esclusivo alla moglie per la sua prolungata astensione dai rapporti sessuali. Il rigetto del ricorso in Cassazione aveva consolidato un orientamento che riconosceva, di fatto, un dovere coniugale di natura sessuale, interpretazione contestata da associazioni di tutela delle donne e da giuristi specializzati in diritti umani.
Il caso è approdato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che nel gennaio 2025 ha condannato lo Stato per violazione dei diritti fondamentali, stabilendo che il riconoscimento di un dovere sessuale tra coniugi equivale a legittimare rapporti sotto costrizione. La minaccia di un divorzio per colpa, utilizzata come leva per imporre l’intimità, è stata qualificata come forma di coercizione incompatibile con la Convenzione europea. Questa pronuncia ha rappresentato un punto di non ritorno per il legislatore nazionale.
Il nuovo impianto normativo introduce quindi un divieto espresso: non sarà più possibile fondare un divorzio per colpa sull’assenza o sul rifiuto di rapporti intimi. Viene così eliminata una delle leve più insidiose di pressione all’interno del matrimonio, spesso sfruttata nei contesti di controllo psicologico e di violenza domestica, dove il ricatto economico e familiare si intreccia con il corpo della vittima.
In parallelo, la riforma impone agli avvocati di famiglia e ai magistrati un aggiornamento delle prassi. Le strategie difensive basate sulla “mancanza di vita sessuale” perderanno rilevanza, mentre acquisteranno centralità elementi come la violenza, l’umiliazione, il disprezzo e l’abuso economico. Si tratta di uno spostamento di prospettiva che può incidere profondamente sulle statistiche dei divorzi per colpa e sulla capacità del sistema giudiziario di riconoscere le varie forme di violenza coniugale.
Dalla cultura del possesso alla cultura del consenso
Il dibattito politico che ha accompagnato la riforma ha messo al centro la critica alla cosiddetta “cultura dello stupro”, ossia a quell’insieme di norme sociali e giuridiche che, direttamente o indirettamente, normalizzano la disponibilità del corpo femminile all’interno della coppia. La cancellazione del dovere coniugale è stata presentata come un punto di partenza per smantellare l’idea che il matrimonio conferisca un diritto permanente all’accesso sessuale. Questo vale in particolare nei confronti delle donne che, per pressioni sociali o religiose, hanno a lungo interiorizzato l’obbligo di “concedersi”.
Durante il confronto parlamentare, alcuni gruppi, in particolare i Socialisti e La France Insoumise, hanno tentato di eliminare anche il riferimento alla “fedeltà” dai doveri matrimoniali, sostenendo che possa essere letto come un vincolo sessuale implicito. La proposta non ha ottenuto i voti necessari, segno che una parte dell’arco politico intende preservare un legame simbolico tra matrimonio e esclusività affettivo-sessuale, pur respingendo la logica dell’obbligo. Il compromesso raggiunto segna una tappa, ma non la fine del dibattito sulla modernizzazione del diritto di famiglia.
L’obiettivo dichiarato dei promotori è quello di trasformare il matrimonio in un’istituzione pienamente compatibile con i principi di autodeterminazione e parità di genere, senza più retaggi patriarcali. Questo implica anche campagne di informazione, formazione di magistrati, forze dell’ordine e operatori sanitari, affinché lo stupro coniugale sia riconosciuto e perseguito in modo effettivo, senza zone d’ombra. La legge, da sola, non basta: serve una trasformazione culturale che porti a considerare il consenso non come un presupposto automatico, ma come una scelta rinnovata di volta in volta.
In questo senso, la riforma si inserisce in un movimento più ampio che attraversa l’Europa e che vede molte democrazie ridefinire il reato di stupro sulla base del mancato consenso, e non più sulla sola violenza fisica. La distinzione tra desiderio, abitudine e costrizione diventa centrale per leggere le dinamiche intime di coppia, riconoscendo dignità giuridica a chi decide di dire “no” anche all’interno del vincolo matrimoniale.
FAQ
D: Il matrimonio può ancora essere motivo per imporre rapporti sessuali?
R: No, il nuovo impianto chiarisce che il matrimonio non crea alcun obbligo di avere relazioni sessuali, neppure in forma implicita.
D: Cosa cambia nei divorzi per colpa?
R: Non sarà più possibile invocare l’assenza o il rifiuto di rapporti intimi come motivo per ottenere un divorzio con addebito all’altro coniuge.
D: Lo stupro coniugale è riconosciuto dalla legge?
R: Sì, ogni rapporto non consensuale tra coniugi è configurato come violenza sessuale o stupro, senza eccezioni legate allo status matrimoniale.
D: La fedeltà resta un dovere matrimoniale?
R: Sì, il riferimento alla fedeltà è stato mantenuto, nonostante alcuni partiti avessero proposto di eliminarlo dall’elenco dei doveri.
D: Qual è il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo?
R: La CEDU ha condannato lo Stato per aver riconosciuto, tramite la giurisprudenza, un dovere coniugale sessuale, spingendo verso la riforma.
D: Questa riforma tutela anche gli uomini vittime di coercizione?
R: Sì, le nuove regole valgono per tutti i coniugi, indipendentemente dal genere, e proteggono chiunque subisca rapporti non desiderati.
D: Cosa cambia per avvocati e giudici di diritto di famiglia?
R: Dovranno rivedere le strategie processuali e le decisioni, dando meno peso alla vita sessuale e più attenzione a violenza, rispetto e dignità.
D: Qual è la fonte originale di questi sviluppi normativi?
R: La fonte principale è la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del gennaio 2025, che ha condannato lo Stato per il riconoscimento del dovere coniugale sessuale.




