Fotovoltaico e dichiarazione 730: come cambia lo scambio sul posto e cosa fare oggi

cos’è e come funziona lo scambio sul posto
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Lo scambio sul posto (SSP) ha rappresentato per anni un pilastro fondamentale nella promozione del fotovoltaico in Italia, offrendo un sistema efficiente per bilanciare l’energia prodotta e consumata. Questo meccanismo consente ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente piccoli impianti fotovoltaici fino a 500 kW, di immettere l’energia prodotta in rete e prelevarla in momenti differenti, senza doverla consumare immediatamente. Gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il servizio si basa sul principio di compensazione: l’energia immessa in rete e quella prelevata vengono contabilizzate per ridurre i costi in bolletta.
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In pratica, il SSP funziona come un sistema di “baratto energetico”, in cui l’energia prodotta e immessa in rete viene utilizzata per compensare i consumi successivi, permettendo un’ottimizzazione dell’autoconsumo e un risparmio economico. Il Gestore dei Servizi Energetici calcola periodicamente un contributo economico, noto come contributo in conto scambio, che equivale al valore minore tra energia immessa e prelevata, riconoscendo così un rimborso parziale delle spese energetiche sostenute. Va precisato che tale contributo non costituisce un guadagno commerciale, bensì un rimborso che consente di abbattere i costi della bolletta.
Qualora produca più energia di quanta ne consumi, il soggetto può accumulare un credito energetico da utilizzare negli anni successivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Questo sistema è stato quindi uno strumento chiave per sostenere l’autoproduzione e favorire l’espansione del fotovoltaico domestico e industriale, dando valore alla produzione distribuita senza dover necessariamente vendere l’energia in eccesso sul mercato.
regime fiscale e dichiarazione nel modello 730
La disciplina fiscale applicata alle diverse forme di valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici è di fondamentale importanza per i contribuenti. Nel caso dello scambio sul posto (SSP), il contributo in conto scambio riconosciuto dal GSE non rappresenta un reddito imponibile, bensì un rimborso parziale delle spese sostenute per l’energia prelevata dalla rete, pertanto non deve essere dichiarato nel modello 730 né in altre dichiarazioni fiscali.
Al contrario, quando si procede alla vendita dell’energia elettrica eccedente prodotta e non autoconsumata, i compensi percepiti sono qualificati come redditi diversi dall’Agenzia delle Entrate, in quanto derivano da un’attività non abituale di impresa commerciale. In questi casi, i proventi ricevuti devono essere dichiarati in dichiarazione dei redditi, con specifiche indicazioni:
- Nel modello 730, i guadagni vanno inseriti nel rigo D5 della sezione dei redditi diversi;
- Nel modello Redditi Persone Fisiche, gli importi devono essere riportati nel rigo RL14.
La tassazione dei ricavi segue il criterio di cassa: si dichiarano nell’anno fiscale in cui sono effettivamente incassati. Il GSE fornisce annualmente un’attestazione che riepiloga i compensi corrisposti, indispensabile per una corretta compilazione.
È quindi essenziale distinguere tra i due regimi: il contributo dello scambio sul posto è esente da tassazione e da dichiarazione, mentre i ricavi da vendita dell’energia eccedente costituiscono reddito imponibile e devono essere comunicati nel modello 730 o Redditi. Questa differenziazione ha impatti significativi sulle modalità di gestione fiscale per i possessori di impianti fotovoltaici.
la fine dello scambio sul posto e le alternative future
Dal 29 maggio 2025, con l’entrata in vigore della delibera ARERA n. 78/2025/R/EFR, lo scambio sul posto (SSP) cesserà di essere disponibile per i nuovi impianti fotovoltaici immessi in esercizio successivamente a tale data. Questo cambiamento nasce dall’esigenza di aggiornare il sistema energetico nazionale verso modelli più efficienti e sostenibili, favorendo strumenti alternativi in grado di valorizzare in modo diretto l’energia prodotta.
I soggetti che hanno già sottoscritto una convenzione SSP potranno tuttavia mantenere il regime fino alla naturale scadenza del contratto, che non può superare i quindici anni dalla firma. Per chi non rientra in queste situazioni, rimane una finestra temporale per accedere al servizio fino al 26 settembre 2025, riservata a specifiche categorie come i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) o equivalenti. Dopo tale termine, la gestione dell’energia autoconsumata dovrà avvenire attraverso nuovi meccanismi.
La principale alternativa allo scambio sul posto è il ritiro dedicato, che consente la vendita dell’energia prodotta alla rete a condizioni economiche stabilite dal GSE, trasformando l’immissione in un vero e proprio reddito da dichiarare fiscalmente. Parallelamente, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) stanno assumendo un ruolo cruciale, promuovendo modelli condivisi di produzione e consumo locale dell’energia, con benefici sia ambientali che economici per i partecipanti.
Queste novità impattano direttamente sulla pianificazione finanziaria e fiscale dei proprietari di impianti fotovoltaici, che dovranno adeguarsi a nuovi strumenti di valorizzazione dell’energia, abbandonando progressivamente il sistema di compensazione dello scambio sul posto.
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