Foto segnaletiche. Non devono essere diffuse, neanche In presenza del diritto di cronaca. Cassazione 12834 del giugno 2014
La Corte di Cassazione ha recentemente deciso in materia di foto segnaletiche, legge sulla privacy e diritto di cronaca stabilendo che
“In materia di tutela dell’immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca (fissati dagli artt. 20 e 25 della legge n. 675 del 1996 applicabile pro tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell’ art. 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l’ indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della
• foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta””.
La foto segnaletica nasce infatti con una finalità precisa ( identificare un soggetto nello schedario di polizia) e per questo deve rispettare certi requisiti standard per cui, per la posizione forzata fatta assumere al soggetto ritratto, per il fatto che reca delle indicazioni numeriche in sovrimpressione atte ad identificare la persona ritratta, inequivocabilmente sottoposta a misura restrittiva della libertà, per il contesto di luogo e di fatto in cui è scattata, essa ritrae una persona contro la sua volontà in una situazione obiettivamente umiliante in cui questa non può opporsi né allo scatto della foto né ad altre pratiche identificative per altri versi mortificanti ( prelievo impronte digitali).
Sia che si trattasse di foto segnaletiche (in questo caso “sbianchettate” ovvero con eliminazione dei numeri in sovrimpressione, sulla legittimità della cui pubblicazione in quanto non equiparabili alle immagini di persone ritratte in stato di detenzione, v. da ultimo Cass. n. 194 del 2014) o di semplici foto formato tessera degli arrestati, la sentenza di merito va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello.
La sentenza 194 del 2014 citata dalla attuale Cassazione, sanciva la pubblicabilita’ delle foto segnaletiche in caso di eliminazione dei numeri in sovraimpressione.
Il Garante Privacy ha sempre ritenuto le foto segnaletiche non diffondibili.
La foto di Al Pacino e’ chiaramente un falso, ripresa dal sito worth.com vuole solo essere un piccolo omaggio all’artista che spero di poter intervistare a #Venezia71 dove e’ presente con due film.
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