Fisco cambia tutto con la rottamazione quinquies e scattano nuove regole

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Nuove regole della definizione agevolata 2026
La cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), rappresenta una definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, gestiti da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Consente di estinguere una vasta platea di carichi tributari, previdenziali e sanzionatori, pagando solo capitale, spese di notifica e procedure, con abbattimento di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Il perimetro applicativo resta però vincolato a regole tecniche puntuali, oggetto delle prime FAQ ufficiali pubblicate sul portale istituzionale.
Per aderire è obbligatorio l’invio telematico della domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente attraverso il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente può operare dall’area riservata con credenziali SPID, CIE, CNS o credenziali Agenzia delle Entrate per intermediari, oppure tramite area pubblica con apposito form e allegazione della documentazione richiesta. La procedura online rende disponibile un “prospetto informativo” personalizzato che elenca i carichi definibili e calcola gli importi dovuti in regime agevolato, distinguendo tra pagamento in unica soluzione e piano dilazionato.
La legge prevede due modalità di versamento: pagamento integrale entro il 31 luglio 2026, oppure rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, distribuite su nove anni. L’ampia durata concede respiro finanziario, ma amplia anche il periodo di esposizione al rischio di decadenza dai benefici, imponendo una pianificazione accurata dei flussi di cassa e un controllo rigoroso sulle scadenze.
Decadenza, tolleranze e rischi operativi
Il cuore critico della Rottamazione-quinquies è la disciplina della decadenza. Le FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione chiariscono che la perdita dei benefici non scatta solo in caso di mancato rispetto totale delle scadenze, ma anche se risultano impagate più di una rata, anche non consecutive, oppure se resta insoluta l’ultima rata del piano. In tali ipotesi, i pagamenti effettuati vengono considerati semplici acconti sul debito originario e l’ente di riscossione può riattivare azioni cautelari ed esecutive, comprese ipoteche e pignoramenti.
Una regola di particolare impatto operativo riguarda l’imputazione dei versamenti: se un contribuente salta una rata intermedia ma paga le successive, gli importi versati vengono imputati alle rate arretrate; di conseguenza, l’ultima scadenza rischia di restare scoperta, determinando automaticamente la decadenza. È ammessa una sola rata non pagata (purché non sia l’ultima), che può essere “coperta” dal successivo versamento, ma questa mini-tolleranza non elimina la necessità di monitorare costantemente il piano, soprattutto nei programmi più lunghi.
Per il pagamento in unica soluzione, la disciplina è ancora più rigida: l’omesso o insufficiente versamento entro il 31 luglio 2026 comporta la perdita immediata della definizione agevolata, senza possibilità di sanatoria interna allo strumento. Il contribuente torna esposto all’intero carico, comprensivo di interessi e sanzioni maturati secondo il regime ordinario. Da qui l’importanza di verificare con attenzione l’esattezza degli importi e la data valuta di accredito, specie in caso di pagamento tramite bonifico o canali telematici in prossimità della scadenza.
Tipologie di debiti ammessi ed esclusioni rilevanti
L’ambito oggettivo della Rottamazione-quinquies comprende i carichi derivanti da omessi versamenti di imposte emergenti da dichiarazioni annuali, accertamenti automatici e controlli formali, nonché contributi previdenziali dovuti all’INPS (con esclusione di quelli scaturiti da specifici accertamenti ispettivi). Rientrano, in parte, anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ma solo per quanto riguarda interessi e aggio, lasciando intatto l’importo della sanzione principale irrogata dall’ente.
Restano esclusi dalla definizione i carichi derivanti da contenzioso con l’Amministrazione finanziaria già definito con sentenza o con strumenti deflattivi, nonché i piani di pagamento per i quali tutte le rate scadute risultano versate alla data del 30 settembre 2025. In questi casi il contribuente non può “trasformare” il vecchio piano in rottamazione, ma deve proseguire nei versamenti secondo l’accordo originario. Altre esclusioni riguardano specifiche tipologie di entrate extra-tributarie o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, che seguono logiche autonomamente disciplinate dal diritto europeo.
Considerata la complessità delle casistiche, è consigliabile che il contribuente o il professionista di fiducia effettuino un’analisi preventiva della posizione tramite il prospetto informativo rilasciato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, incrociando i dati con cartelle, avvisi e piani preesistenti. L’aderenza o meno alla Rottamazione-quinquies può incidere in modo determinante sulla strategia complessiva di gestione del debito, anche in coordinamento con eventuali istituti di rateazione ordinaria o strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
FAQ
D: Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies?
R: Possono aderire persone fisiche, imprese e professionisti con debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, rientranti nelle tipologie ammesse dalla legge.
D: Come si presenta la domanda di definizione agevolata?
R: La domanda si presenta solo online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite area riservata o area pubblica, entro il 30 aprile 2026.
D: È possibile modificare il numero di rate dopo l’adesione?
R: No, una volta scelto il piano (unica soluzione o rate fino a 54), la struttura delle scadenze non è liberamente modificabile dal contribuente.
D: Cosa succede se pago in ritardo una rata intermedia?
R: Il ritardo può comportare la decadenza se determina il mancato rispetto di più di una rata o lascia insoluta l’ultima rata del piano, secondo i criteri fissati nelle FAQ ufficiali.
D: Posso compensare gli importi dovuti con crediti fiscali?
R: La compensazione segue le regole ordinarie; è necessario verificare caso per caso con il proprio consulente se il credito è utilizzabile in questo specifico contesto.
D: I debiti già oggetto di rateazione ordinaria possono rientrare?
R: Sì, salvo che si tratti di piani per i quali tutte le rate scadute risultano puntualmente versate alla data del 30 settembre 2025, che restano esclusi dalla definizione.
D: Come verifico quali cartelle sono effettivamente definibili?
R: Attraverso il prospetto informativo disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che elenca i carichi rottamabili e gli importi agevolati.
D: Dove trovo il testo normativo e le FAQ ufficiali complete?
R: Il riferimento principale è la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che costituiscono la fonte originale di dettaglio operativo.




