Falsissimo bloccato in extremis, Corona si scontra con la mossa Signorini

Indice dei Contenuti:
Falsissimo non va in onda: Fabrizio Corona fermato dal ricorso di Signorini
Stop del giudice ai contenuti online
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, disponendo il blocco immediato dei contenuti ritenuti diffamatori e la loro rimozione da ogni canale digitale. La decisione investe direttamente la puntata del 26 gennaio del format online di Corona, che non potrà essere diffusa in alcuna forma.
Il provvedimento è stato emesso in sede civile come misura cautelare urgente, applicata in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, con esecutorietà immediata a tutela dell’onore, dell’immagine e della riservatezza del direttore di Chi. Il giudice ha ritenuto sussistente sia il pericolo nel ritardo, sia il rischio di un pregiudizio grave e difficilmente reversibile legato alla permanenza dei materiali in rete.
L’ordinanza incide su piattaforme social, servizi di hosting, siti e canali comunque riconducibili, anche indirettamente, all’ex fotografo dei vip, segnando un passaggio rilevante nel confronto sempre più serrato tra diritto di cronaca, libertà di espressione e tutela della reputazione nell’ecosistema digitale contemporaneo.
Obblighi, divieti e sanzioni economiche
L’ordinanza firmata dal giudice della prima sezione civile Roberto Pertile impone a Fabrizio Corona la rimozione immediata di tutti i video, audio, testi e materiali multimediali collegati alla vicenda che riguarda Alfonso Signorini, da ogni canale di diffusione online. Il divieto è esteso al futuro: non potrà essere pubblicato né rilanciato alcun contenuto idoneo a ledere, anche solo indirettamente, la reputazione e la privacy del conduttore del Grande Fratello su Canale 5.
Il giudice ha inoltre ordinato la consegna, entro due giorni, di tutti i supporti, file, dati, immagini e documenti riferibili alla sfera privata del giornalista, comprese chat e corrispondenza personale, da depositare in cancelleria presso il Tribunale di Milano. L’obiettivo è impedire nuove fughe di materiale e consentire una verifica puntuale della natura e dell’origine dei contenuti.
È stata fissata una penale di 2.000 euro per ogni giorno di inottemperanza e per ciascuna violazione accertata, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali (286 euro) e dei compensi legali, quantificati in 9.000 euro. La sanzione economica mira a rendere concretamente dissuasiva la reiterazione delle condotte ritenute lesive.
Diritti digitali e libertà di espressione
Gli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno espresso “piena soddisfazione” per la decisione del Tribunale di Milano, sottolineando come il provvedimento riaffermi il principio secondo cui la libertà di espressione, pur costituzionalmente garantita, non può trasformarsi in una licenza di diffamare, specie nel contesto iper-virale dei social media. Per il conduttore del Grande Fratello si tratta di un primo importante risultato giudiziario dopo settimane di forte esposizione mediatica.
Dal fronte opposto, Fabrizio Corona aveva rivendicato il proprio diritto di critica, lamentando una presunta censura e paragonando il proprio caso a quello di storici giornalisti televisivi come Enzo Biagi e Michele Santoro. Al momento, tuttavia, non sono arrivati commenti ufficiali dai diretti interessati su questa specifica ordinanza, che segna comunque uno spartiacque sul confine tra informazione, intrattenimento e spettacolarizzazione della vita privata.
Il caso si inserisce in una più ampia tendenza giurisprudenziale volta a rafforzare la tutela della reputazione e dei dati personali anche nei confronti di contenuti diffusi via web, dove la replicabilità e l’archiviazione permanente amplificano gli effetti dei messaggi lesivi rispetto ai media tradizionali.
FAQ
D: Cosa ha deciso il Tribunale di Milano nel caso tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona?
R: Ha ordinato il blocco immediato dei contenuti ritenuti diffamatori e vietato ogni futura diffusione di materiali lesivi della reputazione di Alfonso Signorini da parte di Fabrizio Corona.
D: Perché la puntata del 26 gennaio non potrà essere trasmessa?
R: La decisione cautelare include anche quella specifica puntata, ritenuta parte del materiale oggetto del ricorso, che quindi non può andare online né in streaming né su social.
D: Quali contenuti devono essere rimossi dalle piattaforme digitali?
R: Tutti i video, audio, testi e post riconducibili alla vicenda che riguardi Alfonso Signorini, pubblicati su social network, siti, canali personali o servizi di hosting collegati a Fabrizio Corona.
D: Che cosa prevede l’obbligo di consegna del materiale privato?
R: Fabrizio Corona deve depositare in cancelleria del Tribunale di Milano documenti, file, immagini, chat e corrispondenza legati alla sfera privata di Alfonso Signorini, per metterli sotto controllo giudiziario.
D: Quali sono le sanzioni economiche in caso di violazione dell’ordinanza?
R: È prevista una penale di 2.000 euro per ogni giorno di inottemperanza e per ogni singola violazione, oltre a spese processuali e compensi legali già liquidati dal giudice.
D: Come hanno commentato i legali di Signorini la decisione?
R: Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello hanno parlato di un importante riconoscimento del limite alla libertà di espressione quando degenera in diffamazione, soprattutto online.
D: In che modo questo caso incide sulla tutela della reputazione in rete?
R: Conferma che i giudici possono intervenire con misure rapide e incisive per rimuovere contenuti lesivi e prevenire nuovi danni, anche nelle dinamiche veloci dei social media.
D: Qual è la fonte giornalistica originale citata per questa vicenda?
R: La ricostruzione delle motivazioni del provvedimento fa riferimento agli elementi riportati dal Corriere della Sera, oltre agli atti giudiziari menzionati nelle cronache.




