Fabrizio Corona, svolta clamorosa sul caso Falsissimo e il sistema televisivo

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Fabrizio Corona, stop a Falsissimo. Il giudice: “I suoi video non sono di interesse pubblico e non c’è indizio di un sistema Signorini”
Lo stop del Tribunale di Milano
Il Tribunale civile di Milano, con un provvedimento d’urgenza firmato dal giudice Roberto Pertile, ha ordinato lo stop alla diffusione online del format “Falsissimo” condotto da Fabrizio Corona sul caso che coinvolge il conduttore televisivo Alfonso Signorini.
L’ordinanza inibisce la pubblicazione della nuova puntata e impone la rimozione delle due già diffuse, accogliendo le richieste dei legali di Signorini, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia.
Secondo il giudice, i contenuti pubblicati non presentano alcun interesse pubblico alla conoscenza delle abitudini e delle preferenze sessuali del conduttore, elementi che appartengono alla sfera più intima della persona e sono, per definizione, protetti dal diritto alla riservatezza.
Nel provvedimento si rileva che il rischio di ulteriori pubblicazioni configura un “pericolo di ulteriore aggravamento del danno” alla reputazione e all’onore del diretto interessato, giustificando quindi un intervento immediato e di tipo preventivo.
La decisione sottolinea anche che l’inibitoria non richiede, per legge, una sentenza definitiva sul presunto contenuto diffamatorio: lo strumento cautelare serve proprio a evitare che la lesione dei diritti della persona prosegua o si amplifichi, soprattutto quando le accuse sono divulgate in modo seriale e virale sulle piattaforme digitali.
Libertà di stampa, dignità e “sistema dei ricatti”
Nell’analisi dei video diffusi da Corona, il giudice rileva che i fatti narrati non possono essere considerati “oggettivamente veritieri”, anche perché lo stesso autore ammette che le sue ricostruzioni necessitano ancora di verifiche e approfondimenti probatori.
Il Tribunale afferma che non emerge alcun indizio concreto di un presunto “sistema” di ricatti sessuali volto a condizionare scelte legate al casting televisivo o all’accesso a programmi come il “Grande Fratello”, attribuito mediaticamente a Signorini dall’ex agente fotografico.
Inoltre, viene contestata la mancanza di “continenza espressiva”: nei video sono riportati insulti e toni gravemente denigratori che travalicano la critica, incidendo direttamente sulla dignità personale e professionale del conduttore.
L’ordinanza richiama il necessario bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione, e il diritto all’onore, alla reputazione e alla protezione della vita privata, che non possono essere sacrificati sull’altare dello spettacolo o dell’audience digitale.
Per il giudice, l’uso di epiteti offensivi e insinuazioni prive di un adeguato supporto probatorio non rientra nel legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica, ma sfocia in un attacco personale privo di utilità sociale, con potenziale effetto amplificato dall’ecosistema dei social media.
Chat, relazioni intime e assenza di prove di illeciti
Un passaggio centrale del provvedimento riguarda la natura del materiale esibito da Corona, in particolare chat e riferimenti a presunte relazioni o attrazioni sessuali attribuite a Signorini nei confronti di terzi, tra cui persone identificate come Vincenzo e Antonio Medugno.
Per il Tribunale, tali contenuti descrivono unicamente dinamiche intime tra adulti consenzienti e, nel nostro ordinamento, non configurano di per sé alcuna ipotesi di illecito: non emergono elementi di coercizione, abuso di potere o ricatto riconducibili al conduttore.
Le conversazioni attribuite a Vincenzo risalirebbero al periodo novembre 2014–novembre 2015, mentre quelle riferite a Medugno sarebbero comprese tra aprile 2021 e gennaio 2022; in entrambi i casi, il giudice segnala l’assenza di indizi di costrizione o di scambio illecito, ma piuttosto la piena consapevolezza dei soggetti coinvolti.
In aggiunta, viene rilevata la mancanza di un “principio di prova della genuinità” delle chat: non vi è certezza tecnica sull’autenticità e sull’integrità dei messaggi, aspetto determinante quando si usano conversazioni private per sostenere accuse gravissime sulla condotta di una persona nota.
Il provvedimento ribadisce che il diritto di informare non può essere confuso con un uso spettacolarizzato di contenuti privati, soprattutto quando si sfruttano presunte prove digitali non verificate per costruire narrazioni che incidono su reputazione, carriera e vita personale dei protagonisti.
FAQ
D: Cosa ha deciso il Tribunale civile di Milano sul format online di Fabrizio Corona?
R: Ha disposto un’inibitoria urgente che blocca la nuova puntata e impone la rimozione delle precedenti relative al caso su Alfonso Signorini.
D: Perché i video non sono stati considerati di interesse pubblico?
R: Perché riguardano esclusivamente la sfera intima e le preferenze sessuali di una persona, elementi privi di rilevanza per la collettività secondo il giudice.
D: È stato riconosciuto un “sistema di ricatti sessuali” legato al mondo televisivo?
R: No, l’ordinanza afferma che non emerge alcun indizio oggettivo dell’esistenza di un simile meccanismo imputabile a Signorini.
D: Qual è il ruolo della libertà di espressione in questo caso?
R: La libertà di espressione è riconosciuta, ma deve essere bilanciata con il diritto alla dignità, all’onore e alla reputazione delle persone coinvolte.
D: Perché il giudice parla di mancanza di “continenza della forma”?
R: Perché i video contengono insulti e toni lesivi, considerati eccedenti i limiti della critica legittima e privi di utilità informativa reale.
D: Le chat mostrate da Corona sono state considerate prove valide?
R: No, il Tribunale segnala l’assenza di un principio di prova sulla loro genuinità e la mancanza di indizi di illeciti o coercizioni.
D: Le relazioni o attrazioni sessuali citate possono costituire reato?
R: In quanto rapporti o dinamiche tra adulti consenzienti, non integrano di per sé alcun illecito nel nostro ordinamento, secondo l’ordinanza.
D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha diffuso la notizia sul provvedimento?
R: La vicenda è stata riportata dall’agenzia di stampa ANSA, che ha ricostruito contenuti e motivazioni dell’ordinanza del Tribunale civile di Milano.




