Dispositivi medici in voce 3004: scopri l’agevolazione IVA disponibile

Aliquota IVA dispositivi medici: solo quelli in voce 3004 hanno l’agevolazione
L’attuale panorama normativo che regola l’aliquota IVA sui dispositivi medici presenta importanti chiarimenti per gli operatori del settore. L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’interpello n. 92 del 2025, ha confermato che l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica unicamente ai dispositivi medici classificabili sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea. Questa normativa è fondamentale, in quanto definisce chiaramente i criteri necessitati per accedere all’agevolazione, evitando ambiguità interpretative che potevano sorgere in precedenza. È cruciale che le aziende e i fornitori comprendano queste disposizioni per garantire una corretta applicazione della normativa fiscale e per tutelare la propria competitività sul mercato.
Quadro normativo di riferimento
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La disciplina fiscale applicabile ai dispositivi medici trae origine dalla legge di Bilancio del 2019, un testo normativo che ha introdotto una precisa interpretazione circa l’applicazione dell’aliquota IVA. In particolare, l’articolo 1, comma 3, stabilisce che i beni rientranti nella voce 3004 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 10%. Questa norma rileva come un’interpretazione autentica, quindi i suoi effetti si estendono anche ai periodi fiscali antecedenti alla sua ratifica. Di conseguenza, l’inquadramento IVA dei dispositivi medici mira a facilitare l’accesso a tali beni, fornendo chiarimenti essenziali riguardo le condizioni necessarie affinché la riduzione dell’imposta sia applicabile ed evitando malintesi frequenti nel settore.
La voce doganale 3004
Il regime agevolato dell’aliquota IVA per i dispositivi medici si basa su un’interpretazione rigorosa della classificazione doganale. Solo i dispositivi che rientrano nella voce 3004 della nomenclatura combinata possono beneficiare della riduzione al 10%, una condizione fondamentale per accedere all’agevolazione. Questa voce include, in particolare, preparati medicamentosi composti da miscele di sostanze, pronti per l’uso terapeutico o preventivo. La loro applicazione non si limita esclusivamente alla somministrazione orale o iniettabile; infatti, la classificazione concerne tutti i dispositivi medici a base di sostanze destinate a scopi terapeutici, sia nell’uso umano che veterinario. È indispensabile sottolineare che il solo fatto di essere qualificato come “dispositivo medico” non garantisce l’accesso all’aliquota agevolata. Pertanto, è essenziale che tutti gli operatori del settore sanitario garantiscano la corretta classificazione doganale dei prodotti che offrono, per evitare problematiche fiscali e garantire compliance con la normativa vigente.
Dispositivi medici esclusi dall’agevolazione IVA
La normativa chiarisce che non tutti i dispositivi medici godono dell’aliquota IVA ridotta. In particolare, i beni che non rientrano nella classificazione doganale della voce 3004 rimangono esclusi dall’agevolazione e sono quindi soggetti all’aliquota ordinaria del 22%. Tra questi, sono compresi strumenti diagnostici, apparecchiature elettroniche e dispositivi meccanici privi di sostanze attive o non pronti all’uso terapeutico immediato. Quindi, anche se utilizzati in ambito terapeutico o preventivo, tali dispositivi non soddisfano i criteri necessari per poter accedere all’aliquota ridotta. Le aziende devono essere particolarmente vigilanti in merito a questa classificazione per evitare di cadere in errate applicazioni fiscali, che potrebbero comportare sanzioni. Pertanto, è consigliato monitorare attivamente le classificazioni doganali e, in caso di incertezze, richiedere consulenze tecniche o interpelli ufficiali per chiarire la posizione fiscale dei dispositivi in questione.
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