Diritto all’oblio e nuove regole di indicizzazione dei motori di ricerca: approfondimento relativo al caso Google Inc. e Rcs Quotidiani S.p.A.
Tale Provvedimento è stato emanato, in seguito agli interpelli preventivi ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, 196) nei confronti di Google Inc. e Rcs Quotidiani S.p.A.
In detto interpello XY, lamentava la continua reperibilità tramite il motore di ricerca google di un articolo del KW dal titolo “WZ”, contenente dati personali che lo riguardano.
Xy chiedeva quindi “di mettere in atto ogni più opportuno accorgimento (cancellazione della notizia oppure trasformazione della stessa in forma anonima oppure blocco elettronico della stessa) affinché chiunque, via internet, faccia una ricerca nominativa” relativa alla sua persona, attraverso il motore di ricerca, non acceda direttamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo.
Rcs Quotidiani S.p.A. ha quindi negato nelle sue memorie difensive di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che peraltro “riferiva di fatti veri”) contenuto nell’archivio storico del quotidiano che, “per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni” e non potrebbe subire alcuna “amputazione” a pena di perdere le carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all’atto della sua pubblicazione o nel caso di una “nuova pubblicazione” nell’ambito di una “nuova iniziativa giornalistica”), ma “a fini documentaristici, nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca” e nel rispetto peraltro delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici.
Tutto ciò premesso il Garante per la protezione dei dati personali decideva con Provvedimento dell’11 dicembre 2008 ( e sul quale si fondano molte decisioni successive):
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc.;
b) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nell’articolo oggetto del ricorso;
c) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all’opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell’interessato ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell’articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine.