Con diritto all’oblio si intende il diritto ad essere lasciati in pace e di non vedere riproposti al pubblico all’infinito attraverso internet e complici i motori di ricerca informazioni proprie, magari pregiudizievoli o dannose.
Sul tema c’e’ stato un provvedimento ad hoc del Garante del 2008 ma ancora attuale, soprattutto perche’ le decisioni successive rimandano a questo.
Tale Provvedimento è stato emanato, in seguito agli interpelli preventivi ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, 196) nei confronti di Google Inc. e Rcs Quotidiani S.p.A.
In detto interpello XY, lamentava la continua reperibilità tramite il motore di ricerca google di un articolo del KW dal titolo “WZ”, contenente dati personali che lo riguardano.
Xy chiedeva quindi “di mettere in atto ogni più opportuno accorgimento (cancellazione della notizia oppure trasformazione della stessa in forma anonima oppure blocco elettronico della stessa) affinché chiunque, via internet, faccia una ricerca nominativa” relativa alla sua persona, attraverso il motore di ricerca, non acceda direttamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo.
XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ribadendo le precedenti richieste presentava ricorso nei confronti di Google Inc. e di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet “www.corriere.it”, con il quale rilevando che, a suo avviso, la riproposizione on-line, a diversi anni di distanza, dell’articolo in questione – nel quale si narra del suo arresto nell’ambito di un’ampia inchiesta giudiziaria relativa a episodi di concussione e corruzione in ambito militare – sarebbe illecita, non rispondendo più “ai requisiti di attualità, essenzialità ed interesse pubblico” e sarebbe “in contrasto con il cd. diritto all’oblìo”.
Tale riproposizione sarebbe inoltre lesiva della sua reputazione e dignità, non tenendosi conto del fatto che “dalla vicenda de qua ad oggi sono trascorsi ben diversi anni durante i quali il ricorrente si è ricostruito una nuova vita” e che l’articolo “riflette un’immagine del ricorrente non più corrispondente con il suo attuale modo di essere e ne mette a rischio la presente e rinnovata dimensione sociale”.
Nella difesa La società Google ha precisato che è possibile escludere pagine web di siti sorgente ancora disponibili in rete dall’indicizzazione automaticamente operata dai propri crawler esclusivamente con la collaborazione dei webmaster dei medesimi siti sorgente e che, quindi, “nel caso specifico, solo rimuovendo dall’archivio storico del sito www.corriere.it la pagina web” cui il ricorrente fa riferimento o inserendo un codice (robot.txt) che impedisca al crawler di Google di selezionare automaticamente la pagina, potrà essere definitivamente impedita l’indicizzazione della stessa da parte di Google”.
Rcs Quotidiani S.p.A. ha quindi negato nelle sue memorie difensive di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che peraltro “riferiva di fatti veri”) contenuto nell’archivio storico del quotidiano che, “per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni” e non potrebbe subire alcuna “amputazione” a pena di perdere le carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all’atto della sua pubblicazione o nel caso di una “nuova pubblicazione” nell’ambito di una “nuova iniziativa giornalistica”), ma “a fini documentaristici, nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca” e nel rispetto peraltro delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici.
Ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe lesivo tenuto conto che “la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota.
L’utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione”.
Con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì rilevato che l’articolo oggetto del ricorso fa riferimento a un fatto “dotato di rilevante interesse pubblico, interesse che non è affatto detto che sia oggi del tutto scemato” e contiene comunque dati che non “appartengono esclusivamente alla vita privata dell’interessato”, quale la circostanza del suo arresto.
Il ricorrente ribadiva quindi le proprie richieste rilevando che se è vero che “l’archivio storico della R.c.s. deve conservare memoria delle notizie accadute nel tempo”, sarebbe altresì necessario che “dopo un congruo periodo di tempo (…) la pagina, al limite” possa essere “accessibile solo dall’indirizzo principale (appunto
www.corriere.it) e non dai singoli motori di ricerca”.
Tutto ciò premesso il Garante per la protezione dei dati personali decideva con Provvedimento dell’11 dicembre 2008 ( e sul quale si fondano molte decisioni successive):
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc.;
b) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nell’articolo oggetto del ricorso;
c) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all’opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell’interessato ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell’articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell’avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine.
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