Detrazioni casa ereditata, chiarimenti sulla regola della detenzione materiale

Detrazione lavori casa ereditata: cosa cambia per gli eredi
Quando un contribuente muore lasciando un immobile su cui ha eseguito lavori agevolati, gli eredi si chiedono chi possa usare le detrazioni residue, che cosa effettivamente si trasferisca, dove rilevi la disponibilità dell’immobile, quando si possono iniziare a detrarre le rate e perché in alcuni casi le quote annuali vanno perse.
Le risposte arrivano dall’art. 16-bis del TUIR e dal recente principio di diritto n. 7/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce in modo puntuale cosa accade alle detrazioni per ristrutturazione, ecobonus e altri bonus edilizi in caso di successione, soprattutto quando l’immobile è locato o concesso in comodato al momento del decesso.
In sintesi:
- Le rate residue spettano solo all’erede con detenzione materiale e diretta dell’immobile.
- Se l’immobile è locato o in comodato, la quota di quell’anno è persa.
- Le rate future si utilizzano dall’anno in cui l’erede ottiene la disponibilità.
- Il regime deriva dall’art. 16-bis TUIR e dal principio n. 7/2025.
Regole fiscali per la detrazione sulla casa ereditata
Nelle normali compravendite, le detrazioni per lavori edilizi (art. 16-bis TUIR) passano automaticamente all’acquirente, salvo diverso accordo indicato nell’atto o in scrittura privata autenticata.
Questa logica non vale, però, nelle successioni: in caso di decesso, le rate residue delle detrazioni spettano solo all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Non è sufficiente essere proprietari pro-quota; occorre poter utilizzare concretamente il bene (abitazione, seconda casa, ecc.).
Se più eredi hanno la disponibilità effettiva dell’immobile, la detrazione residua va ripartita tra loro secondo le rispettive quote, fermo restando il piano originario di ripartizione (ad esempio, 10 anni per il bonus ristrutturazione).
Il chiarimento più rilevante riguarda gli immobili locati o in comodato al momento della morte del contribuente. L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7/2025, ha precisato che, se nel periodo d’imposta del decesso nessun erede ha la detenzione diretta dell’immobile, la quota di detrazione di quell’anno non è utilizzabile da nessuno.
La stessa regola si applica per tutti gli anni successivi finché l’immobile resta nella disponibilità di un terzo (inquilino o comodatario): l’assenza di possesso diretto impedisce la fruizione della detrazione, che risulta così “saltata” per quelle annualità, senza possibilità di recupero successivo.
Quando, invece, uno degli eredi entra in possesso dell’immobile (ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione), potrà utilizzare le rate ancora spettanti per i periodi residui, sempre nel limite della durata originaria del beneficio.
Conseguenze pratiche e strategia per gli eredi
Dal punto di vista operativo, gli eredi devono verificare subito lo stato di detenzione dell’immobile alla data di apertura della successione e negli anni successivi, valutando l’eventuale opportunità di non rinnovare contratti di locazione o comodato se l’obiettivo è salvaguardare le detrazioni.
Un esempio tipico: spesa agevolata con detrazione complessiva di 20.000 euro, ripartita in 10 rate da 2.000 euro. Il contribuente utilizza 4 rate e muore; restano 6 quote. Se nell’anno del decesso l’immobile è locato, la rata di quell’anno (2.000 euro) è definitivamente persa.
Se l’anno successivo l’inquilino rilascia l’immobile e un erede ne acquisisce la disponibilità diretta, questo erede potrà detrarre solo le 5 rate residue, rispettando il piano decennale originale.
La scelta su chi utilizzerà l’immobile tra più coeredi assume dunque rilievo fiscale: la detrazione spetta per intero all’unico erede che abbia il possesso concreto del bene, con impatto diretto sulla pianificazione successoria e sulla convenienza a mantenere o meno la locazione in essere.
FAQ
Chi può usare le detrazioni sui lavori della casa ereditata?
Può usarle l’erede che ha detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè lo utilizza concretamente, anche se è comproprietario pro-quota con altri.
Cosa succede alle detrazioni se l’immobile ereditato è affittato?
Succede che, finché l’immobile resta locato o in comodato, nessun erede può utilizzare le quote di detrazione relative a quegli anni fiscali.
Le rate perse negli anni senza possesso diretto si possono recuperare?
No, le rate relative agli anni in cui manca la detenzione diretta sono definitivamente perse e non possono essere recuperate negli anni successivi.
Come si ripartiscono le detrazioni tra più eredi comproprietari?
Si ripartiscono solo tra gli eredi che hanno concreta disponibilità dell’immobile, in proporzione alle rispettive quote o secondo eventuali accordi interni.
Qual è la norma e il documento di riferimento ufficiale?
Il riferimento è l’art. 16-bis del TUIR e il principio di diritto n. 7/2025 dell’Agenzia delle Entrate citato nell’articolo originale.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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