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  • AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Deepfake: come la Commissione europea rafforza protezioni con avvisi sonori e metadati parlanti per sicurezza digitale

  • Redazione Assodigitale
  • 24 Dicembre 2025

Bollino e classificazione dei contenuti AI

La Commissione europea propone un sistema di etichettatura per i contenuti generati o modificati dall’intelligenza artificiale, introducendo indicatori chiari sul livello di intervento umano e sulle tecnologie impiegate. Questo approccio mira a fornire trasparenza agli utenti attraverso un bollino distintivo e una classificazione dinamica che descriva dettagli tecnici, grado di manipolazione e presenza di elementi sintetici in audio, video e testi, consentendo controlli, tracciabilità e informazione continua senza compromettere la fruizione dei contenuti.

 

Indice dei Contenuti:
  • Bollino e classificazione dei contenuti AI
  • FAQ
  • Avvisi sonori e segnalazioni nei video e negli audio
  • FAQ
  • Metadati, filigrane e credenziali digitali per gli sviluppatori
  • FAQ
  • Monitoraggio, statistiche e responsabilità di controllo
  • FAQ

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Bollino AI: viene attribuito quando l’opera è stata interamente generata tramite sistemi di intelligenza artificiale. Il bollino dovrà essere visibile nei punti chiave della fruizione: nella pagina di presentazione, nel colophon e, dove applicabile, nei metadati embeddati nel file. Il marchio non è meramente simbolico, ma accompagnato da dettagli tecnici che indicano il modello impiegato, la versione e l’eventuale firma digitale che attesta la provenienza.

Etichetta AI‑H: prevista per produzioni ibride con intervento umano significativo. La dicitura «AI‑H» segnala che strumenti automatici hanno partecipato al processo creativo o di post‑produzione — ad esempio per ritocchi visivi, ricostruzioni vocali o generazione di paratesti — ma che esiste un contributo umano identificabile. Quando è disponibile una revisione editoriale umana, il sistema richiede la registrazione dei responsabili e dei processi adottati per poter circoscrivere la responsabilità.

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La classificazione deve essere dinamica e granulare: non si limita a un bollino statico ma descrive il grado di manipolazione (da marginale a totale), la tipologia di intervento (sintesi vocale, ricostruzione immagine, generazione testuale) e la presenza di elementi sensibili come imitazioni di voci o volti riconoscibili. Questo livello di dettaglio è pensato per permettere agli utenti e alle piattaforme di valutare il contenuto nel contesto d’uso e per facilitare indagini successive in caso di abusi.

La segnalazione obbliga inoltre all’inclusione di informazioni temporali: data di produzione e versioni degli strumenti usati, per garantire tracciabilità e riproducibilità. Nei casi in cui la legge o la sicurezza pubblica richiedano anonimizzazione, il bollino deve comunque essere presente, corredato da un percorso documentale accessibile agli organi competenti che attesti la conformità alle norme applicabili.

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FAQ

  • Cos’è il bollino AI? — Etichetta che indica contenuti generati interamente da sistemi di intelligenza artificiale, accompagnata da informazioni tecniche sulla provenienza.
  • Quando si usa AI‑H? — Quando il contenuto nasce da un processo misto in cui l’intervento umano è rilevante e documentato.
  • Quali dettagli deve contenere la classificazione? — Grado di manipolazione, tipologia di intervento, modello AI e versione, data di produzione e firma digitale quando disponibile.
  • Il bollino può essere nascosto per motivi di sicurezza? — No: il bollino deve rimanere visibile, mentre la documentazione dettagliata può essere accessibile solo agli enti autorizzati.
  • Chi è responsabile dell’etichettatura? — Produttori, editori e piattaforme che immettono il contenuto sul mercato sono tenuti ad applicare il bollino e la classificazione.
  • Come aiuta l’etichettatura nella lotta ai deepfake? — Fornisce trasparenza immediata, facilita identificazione e tracciamento e supporta indagini su abusi e responsabilità.
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Avvisi sonori e segnalazioni nei video e negli audio

Questo paragrafo illustra le modalità proposte dalla Commissione per rendere riconoscibili i contenuti audiovisivi e sonori creati o manipolati dall’intelligenza artificiale, specificando posizionamento, frequenza e caratteristiche degli avvisi per garantire che gli utenti comprendano immediatamente la natura sintetica dei materiali multimediali. Vengono trattati anche gli obblighi per le piattaforme di streaming e per i distributori di podcast e le soluzioni tecniche per mantenere la fruizione senza interrompere l’esperienza d’uso.

Per i video, la Commissione suggerisce l’applicazione di avvisi iniziali e di chiusura: prima dell’avvio della riproduzione dovrà comparire un messaggio visibile che dichiari chiaramente l’uso di tecnologie AI; analogamente, nei titoli di coda dovranno essere registrati i dettagli essenziali sul livello di intervento. Nei casi di contenuti lunghi o seriali, il messaggio dovrà essere ripetuto a intervalli regolari — ad esempio ogni 20 minuti o all’inizio di ogni episodio — per garantire che lo spettatore sia avvertito anche in sessioni di visione prolungate o parziali.

Per gli audio e i podcast la proposta prevede avvisi sonori espliciti: all’apertura della traccia e, se la durata supera soglie prestabilite, in punti intermedi riconoscibili (break pubblicitari o transizioni) dovrà essere inserita una locuzione che informi l’ascoltatore della presenza di contenuti generati o manipolati da AI. Questo meccanismo operativo mira a evitare che l’indicazione perda efficacia con ascolti frammentati o tramite playlist automatiche.

Gli avvisi dovranno adottare una formulazione standard, semplice e non ambigua, e comparire in forma testuale e/o sonora secondo il canale di fruizione. Per i video, il testo dovrà essere leggibile almeno per alcuni secondi e posizionato in aree non nascoste da sottotitoli o sovrapposizioni; per l’audio, la comunicazione dovrà avere caratteristiche sonore neutre e ripetute in modo da non essere percepite come pubblicità. L’obiettivo è l’equilibrio tra trasparenza e usabilità, evitando avvisi che gli utenti possano facilmente ignorare o bypassare.

La Commissione richiede alle piattaforme di implementare logiche di compliance automatizzata: sistemi che verifichino la presenza degli avvisi nei contenuti caricati, segnalino omissioni e blocchino la pubblicazione fino al corretto inserimento. Inoltre, dovranno essere predisposti canali di rettifica rapida per casi di segnalazione da parte degli utenti o di autorità competenti, con registri che attestino le azioni correttive intraprese.

Nei casi in cui il contenuto sia contrassegnato come satira o parodia, l’avviso rimane obbligatorio ma può essere adattato nel tono, purché mantenga chiarezza sulla natura artificiale della produzione. È prevista la possibilità di specificare ulteriori dettagli contestuali — ad esempio l’uso di imitazioni vocali o la presenza di ricostruzioni di personaggi pubblici — affinché l’utente comprenda il grado di manipolazione e l’intento comunicativo senza dover ricorrere a indagini esterne.

FAQ

  • Come devono apparire gli avvisi nei video? — Devono comparire all’inizio e alla fine, essere leggibili e ripetuti a intervalli in contenuti lunghi per garantire informazione costante.
  • Che forma devono avere gli avvisi negli audio? — Locuzioni chiare e neutre all’inizio e, per tracce lunghe, in punti intermedi come break o transizioni.
  • Le piattaforme devono controllare automaticamente la presenza degli avvisi? — Sì: sistemi di compliance automatizzata devono verificare, segnalare e bloccare pubblicazioni incomplete.
  • È prevista un’eccezione per la satira? — No: l’avviso è obbligatorio anche per satira, ma può essere adattato nel tono mantenendo la chiarezza.
  • Cosa succede se un avviso manca? — Le piattaforme devono attivare procedure di rettifica rapida e registrare le azioni intraprese; nei casi gravi sono previste sanzioni.
  • Gli avvisi devono includere dettagli tecnici? — Devono indicare la natura AI del contenuto; i dettagli tecnici più approfonditi restano nei metadati accessibili agli organi competenti.
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Metadati, filigrane e credenziali digitali per gli sviluppatori

La Commissione europea sollecita gli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale a mettere a disposizione strumenti tecnici e garanzie che rendano i contenuti sintetici tracciabili e resistenti alle manipolazioni, integrando metadati strutturati, filigrane robuste e meccanismi di firma digitale. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui la provenienza del contenuto sia verificabile senza impattare la fruizione, permettendo alle piattaforme e alle autorità di accertare responsabilità e integrità delle opere multimediali.

Metadati: gli sviluppatori devono includere nei file digitali campi standardizzati che documentino origine, modello AI utilizzato, versione del modello, parametri rilevanti e data di generazione. Queste informazioni devono essere embeddate in formati interoperabili (es. XMP, JSON‑LD) per garantire lettura automatica da parte delle piattaforme e conservazione a lungo termine. La presenza di metadati non dovrà limitarsi a etichette testuali superficiali, ma contenere dati tecnici sufficienti per ricostruire il processo di produzione senza esporre segreti industriali sensibili.

Filigrane impercettibili: la Commissione richiede filigrane digitali progettate per resistere alle manipolazioni più comuni — compressione, ritaglio, ridimensionamento, rotazione — e per sopravvivere a successive elaborazioni. Tali watermark devono essere inseriti a livello di dati binari o come segnali di frequenza non percepibili per l’ascoltatore/spettatore, consentendo l’identificazione automatica del contenuto sintetico anche dopo trasformazioni intenzionali o accidentali.

Impronta digitale e firme: ogni modello e ogni output dovrebbe poter essere associato a una firma digitale o a un’impronta che colleghi il file al modello e all’account sviluppatore che lo ha prodotto. Questi meccanismi crittografici permettono di stabilire responsabilità e catene di custodia: in presenza di abusi è possibile risalire agli attori coinvolti e alle versioni degli strumenti impiegati, garantendo allo stesso tempo la non repudiabilità dei dati.

Le linee guida richiedono anche che gli sviluppatori pubblichino termini d’uso chiari e strumenti di rilevamento accessibili: API e librerie open o documentate che consentano alle piattaforme di verificare la presenza di watermark, interpretare i metadati e convalidare firme digitali. Tali strumenti devono essere accompagnati da procedure di aggiornamento e patching per adattarsi alle nuove tecniche di attacco e alle evoluzioni dei formati multimediali.

Infine, la Commissione pone l’accento sulla necessità di formazione e trasparenza operativa: gli sviluppatori dovranno predisporre documentazione tecnica e programmi formativi per i partner e le piattaforme, oltre a meccanismi di segnalazione degli abusi e registri che attestino le azioni intraprese per contrastare tentativi di rimozione dei metadati o di alterazione delle filigrane. Questo approccio integrato punta a colmare le falle tecniche e procedurali oggi sfruttate per diffondere deepfake e contenuti manipolati.

FAQ

  • Quali metadati devono essere inclusi? — Origine, modello AI e versione, parametri di generazione, data e firma digitale, embeddate in formati interoperabili.
  • Cosa sono le filigrane impercettibili? — Segnali inseriti nei dati (audio/video/immagine) progettati per resistere a compressione, ritaglio e altre manipolazioni.
  • Perché servono firme digitali? — Per collegare in modo non ripudiabile un contenuto al modello e all’account sviluppatore, utile per la responsabilità legale.
  • Come devono essere accessibili gli strumenti di verifica? — Tramite API e librerie documentate che le piattaforme possano integrare per rilevare watermark e leggere metadati.
  • Cosa succede se i metadati vengono rimossi? — Devono esistere registri esterni e firme crittografiche che permettano comunque la verifica della provenienza da parte delle autorità.
  • Gli sviluppatori devono formare le piattaforme? — Sì: è prevista documentazione tecnica e formazione per facilitare la corretta implementazione e aggiornamento degli strumenti di rilevamento.

Monitoraggio, statistiche e responsabilità di controllo

Questo paragrafo descrive le proposte operative della Commissione per il monitoraggio dei contenuti AI, la raccolta statistica e la definizione di responsabilità: sistemi di sorveglianza automatizzati, registri ufficiali e obblighi di rendicontazione per piattaforme, sviluppatori e soggetti responsabili, volti a quantificare l’uso delle tecnologie sintetiche e a individuare tendenze e abusi tramite dati verificabili e auditabili.

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La proposta della Commissione prevede la creazione di un quadro di monitoraggio multilivello che combina strumenti automatici di rilevamento con registri centralizzati. Le piattaforme dovranno implementare sistemi di logging che traccino la presenza di bollini, avvisi e metadati associati ai contenuti AI, esportando periodicamente report aggregati agli organismi di vigilanza. Questi report devono includere volumi di contenuti etichettati, tipologie di intervento rilevate e tassi di omissione degli avvisi, consentendo analisi longitudinali e confronti tra settori e Paesi.

Per garantire integrità dei dati, la Commissione richiede meccanismi di audit indipendenti: terze parti qualificate potranno accedere a campioni crittografati e a registri verificabili per validare i report delle piattaforme. Tale processo mira a ridurre il rischio di sottostima volontaria o di errori sistemici nei conteggi, offrendo una base verificabile per eventuali sanzioni amministrative o interventi correttivi. Gli audit dovranno valutare anche l’efficacia degli strumenti di rilevamento automatico e la resilienza delle filigrane e dei metadati alle manipolazioni.

La Commissione incentiva inoltre l’adozione di metriche standardizzate per la misurazione dei deepfake e dei contenuti AI, in modo da favorire interoperabilità statistica tra piattaforme e autorità nazionali. Indicatori come numero di file identificati, durata media dei contenuti sintetici, incidenza per categoria tematica e velocità di rimozione dopo segnalazione saranno elementi chiave dei dataset ufficiali. Queste metriche devono essere raccolte con modalità che tutelino la privacy e la concorrenzialità, evitando la divulgazione di informazioni sensibili sulle infrastrutture proprietarie delle piattaforme.

Sul fronte delle responsabilità, la proposta stabilisce obblighi differenziati: le piattaforme sono responsabili della corretta applicazione dei bollini e della trasmissione dei report; gli sviluppatori devono fornire strumenti di tracciamento e assistenza tecnica per la verifica; gli editori e i distributori devono garantire la corretta documentazione editoriale quando rivendicano revisione umana. In caso di omissioni o dati falsificati, è previsto un sistema multidisciplinare di sanzioni che va da multe pecuniarie a misure restrittive sulla distribuzione del servizio.

Infine, per colmare il gap informativo esistente, la Commissione propone un osservatorio europeo sui contenuti sintetici che raccolga e pubblichi statistiche aggregate accessibili al pubblico e alle istituzioni. L’osservatorio fungerà da centro di riferimento per studi, previsioni e policy making, supportando anche campagne informative rivolte ai cittadini e formazione rivolta agli operatori del settore. L’obiettivo è trasformare i dati di monitoraggio in strumenti operativi per prevenire e contrastare l’abuso delle tecnologie AI in ambito mediatico e sociale.

FAQ

  • Chi deve inviare report sul contenuto AI? — Le piattaforme che distribuiscono contenuti sono tenute a trasmettere report periodici aggregati agli organismi di vigilanza.
  • Come si garantisce l’affidabilità dei dati? — Attraverso audit indipendenti su campioni crittografati e registri verificabili che convalidano i report delle piattaforme.
  • Quali metriche saranno usate per monitorare i deepfake? — Numero di file identificati, durata media, incidenza per categoria tematica, tempi di rimozione dopo segnalazione e tassi di omissione.
  • Chi è responsabile per omissioni o falsificazioni? — Le piattaforme, gli sviluppatori e gli editori possono essere sanzionati in base al ruolo e alla gravità dell’omissione o della manipolazione.
  • Esisterà un registro pubblico dei contenuti AI? — È previsto un osservatorio europeo che pubblicherà statistiche aggregate, non elenchi nominativi sensibili, per tutela della privacy e della concorrenzialità.
  • Come aiuta il monitoraggio a prevenire abusi? — Fornisce dati verificabili per interventi tempestivi, orienta le policy e migliora l’efficacia degli strumenti tecnici di rilevamento e contrasto.
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