Criptoattività, stangata in arrivo: nuova tassa al 33% cambia le regole del gioco per gli investitori
Aliquota e decorrenza della tassa sulle criptoattività
Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova imposizione fiscale al 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi generati dalle criptoattività, in linea con l’impianto definitivo della legge di Bilancio 2026. La misura conferma l’inasprimento già delineato nella precedente manovra e respinge le proposte di modifica che puntavano a mitigare il prelievo. Il perimetro applicativo è ampio: l’aliquota del 33% si applicherà a tutte le cessioni, permute o utilizzi che realizzano redditi imponibili a partire dalla data di decorrenza, a prescindere dal momento di acquisto degli asset digitali. In assenza di un meccanismo di salvaguardia legato alla data di acquisto, risultano quindi imponibili al 33% anche le plusvalenze maturate su criptovalute detenute prima del 2026, purché il realizzo avvenga dal nuovo anno fiscale in avanti. Per i contribuenti che hanno effettuato in passato l’affrancamento (rivalutazione) del valore fiscale delle proprie cripto, la nuova aliquota si applicherà esclusivamente alla quota di guadagno che eccede il valore “rivalutato”, anche se tale eccedenza è maturata in periodi precedenti all’entrata in vigore della norma. L’impostazione punta a uniformare il trattamento delle operazioni su asset digitali, con un regime ordinario al 33% che diventa la regola generale per i proventi derivanti da criptoattività realizzati dal 2026.
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Eccezioni al prelievo e operazioni fiscalmente neutrali
Resta confermata l’aliquota ridotta al 26% in un perimetro circoscritto di casi. Il prelievo agevolato si applica alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o utilizzo di token di moneta elettronica denominati in euro e dotati di licenza conforme al regolamento MiCA. In questa categoria rientrano esclusivamente strumenti che replicano la funzione del denaro elettronico e che operano sotto autorizzazione dell’autorità competente, con requisiti prudenziali e di vigilanza specifici. Per le criptoattività diverse dai token di moneta elettronica, l’aliquota ordinaria al 33% rimane applicabile in via generale a partire dal 2026.
Il prelievo al 26% si estende inoltre alle criptoattività negoziate indirettamente tramite strumenti finanziari, come gli ETF o veicoli assimilabili, quando il reddito imponibile deriva dall’investimento nel prodotto finanziario e non dal possesso diretto dell’asset crittografico. In tali ipotesi, il regime segue la disciplina del reddito di natura finanziaria, lasciando fuori dall’agevolazione le operazioni effettuate direttamente sulle criptovalute (ad esempio la conversione di Bitcoin in euro), per le quali opera la nuova aliquota al 33%.
La disciplina individua precise operazioni considerate fiscalmente neutrali, che non generano né plusvalenze né minusvalenze. Non comportano realizzo imponibile la semplice conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, così come il rimborso in euro del loro valore nominale. Rimane neutrale anche la permuta tra criptovalute con caratteristiche e funzioni equivalenti, in continuità con le regole in vigore dal 1° gennaio 2023: scambi tra asset che presentano analoga natura economica non innescano eventi tassabili fino al momento del successivo realizzo in valuta fiat o in asset non equivalenti.
In pratica, la distinzione tra operazioni soggette a imposta e operazioni neutrali si fonda sulla presenza di un evento di realizzo che modifichi in modo sostanziale la posizione economica del contribuente. Restano quindi esclusi da tassazione gli scambi che preservano la continuità dell’investimento in strumenti equivalenti o che si limitano a movimenti tecnici su token di moneta elettronica in euro. Viceversa, la cessione a titolo oneroso, l’utilizzo per acquisti o la conversione in euro di criptovalute diverse dai token e-money abilitati MiCA rappresentano eventi fiscalmente rilevanti, con imposizione al 33% a partire dal 2026.
Compensazione delle minusvalenze e regole transitorie
La legge di Bilancio 2026 introduce un quadro transitorio che consente di utilizzare le minusvalenze maturate fino al 31 dicembre 2025 per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026. Il riporto resta soggetto al limite temporale ordinario: le perdite sono compensabili entro i quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo. La misura evita effetti distorsivi nel passaggio al nuovo regime, permettendo ai contribuenti di assorbire parzialmente l’inasprimento dell’aliquota ordinaria al 33%.
La compensazione è tuttavia circoscritta al perimetro delle criptoattività maturate dal 1° gennaio 2023. Solo le perdite generate da tale data in poi possono essere imputate a riduzione dei redditi imponibili su criptovalute. Le minusvalenze formatesi fino al 31 dicembre 2022 restano utilizzabili esclusivamente nei confronti delle plusvalenze riferite a specifici strumenti finanziari, secondo la disciplina previgente. Si determina così una netta distinzione tra perdite “qualificate cripto” (dal 2023) e perdite “finanziarie tradizionali” (fino al 2022), con canali di compensazione separati.
Per il biennio 2023-2024 continua ad applicarsi una franchigia di 2.000 euro sulle minusvalenze da criptoattività, che riduce l’importo fiscalmente rilevante. In termini operativi, solo la quota eccedente i 2.000 euro è riportabile ai periodi d’imposta successivi e potrà essere utilizzata in compensazione dal 2026. Ad esempio, con una perdita complessiva di 2.800 euro nel 2023, risultano riportabili 800 euro; l’eccedenza potrà essere imputata a riduzione delle plusvalenze future entro il limite dei quattro anni.
Resta applicabile il principio di corrispondenza tra categorie reddituali: le minusvalenze utilizzate in compensazione devono riferirsi alla stessa tipologia di redditi di capitale o diversi generati da criptoattività, secondo le definizioni adottate dal legislatore. La gestione contabile richiede quindi una tracciabilità puntuale dei momenti di realizzo, della data di maturazione delle perdite e della loro qualificazione fiscale, per evitare commistioni con strumenti che seguono regole differenti.
Per i contribuenti che hanno effettuato l’affrancamento del valore fiscale delle proprie cripto prima del 2026, l’eventuale minusvalenza successiva resta computabile secondo i criteri generali, ma la plusvalenza imponibile post-2026 dovrà essere calcolata assumendo come costo fiscalmente riconosciuto il valore affrancato. In presenza di plusvalenze maturate prima del 2026 ma realizzate dal 1° gennaio 2026, la remunerazione imponibile sarà determinata al netto delle perdite riportabili ammesse, nel rispetto del termine quadriennale e delle limitazioni temporali sopra indicate.
Per ottimizzare la compensazione, è determinante la cronologia degli eventi: le perdite 2023-2025 eccedenti la franchigia confluiscono nel monte riportabile, mentre a partire dal 2026 ogni realizzo imponibile su criptoattività potrà essere abbattuto fino a capienza, senza possibilità di creare un credito fiscale. In mancanza di capienza sufficiente entro il quarto anno, la quota residua si estingue senza ulteriori effetti.




