Molestie su facebook Cassazione conferma non sono pubbliche quando avvengono via chat privata
CON sentenza del 12 settembre 2014 la Cassazione ha deciso su un caso di molestie su Facebook ai danni di una giornalista televisiva riguardanti le caratteristiche del suo fisico ed il modo di vestire. Molestie che sarebbero avvenute anche presso la redazione del giornale.
Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.
Il processo ha visto una sentenza assolutoria in primo grado e una sentenza di condanna in appello.
Tra i motivi di ricorso la Cassazione si è trovata a decidere se le molestie su Facebook presso la redazione del giornale fossero da considerarsi avvenute in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure no e se gli apprezzamenti veicolati attraverso il social network fossero pubblici o meno in quanto sembrerebbero essere stati inseriti non nella bacheca visibile a tutti ma nella parte di messaggeria privata, che è riservata alla lettura della sola destinataria.
Solo nel primo caso, infatti, secondo la Suprema Corte, si sarebbe in condizioni di ritenere pubbliche le molestie su Facebook perpetrate ai danni della vittima, dovendo invece, nella seconda ipotesi, considerarle come private.
Continua la Corte che, ove risultasse esatta la ricostruzione della Corte di appello, la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui all’art. 660 cod. pen. non dipenderebbe tanto dall’assimilabilità della comunicazione telematica alla comunicazione telefonica, quanto dalla natura stessa di “luogo” virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete, di un social network o community quale Facebook.
Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.
Di fatto, sembra innegabile, secondo il Collegio, che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di áyopá virtuale.
Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare.
Qui la sentenza per esteso
Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.
Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.