Cartelle esattoriali scadenza 9 giugno come evitare sanzioni e problemi finanziari gravissimi

Scadenze e importanza del 9 giugno
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La data del 9 giugno rappresenta un termine imprescindibile per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2022. La scadenza iniziale prevista per il pagamento di una delle rate fondamentali è il 31 maggio, ma la normativa introduce una finestra di tolleranza di cinque giorni lavorativi che, considerati i primi di giugno festivi e non lavorativi, sposta effettivamente il termine ultimo al 9 giugno. Questo periodo aggiuntivo non è una mera concessione, bensì una clausola formale da rispettare rigorosamente per non incorrere in decadenza dal beneficio.
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Il calcolo dei giorni lavorativi parte dal 3 giugno (martedì), escludendo festività come il 2 giugno, Festa della Repubblica, e weekend, fino all’effettivo ultimo giorno valido, lunedì 9 giugno, entro cui deve essere eseguito il pagamento. Rispettare questo termine significa mantenere il diritto alla sanatoria e proseguire il piano di rientro secondo il calendario stabilito, pena la perdita delle agevolazioni.
Conseguenze della mancata corresponsione delle rate
Saltare il pagamento della rata entro il 9 giugno comporta la decadenza immediata dal beneficio della rottamazione quater, con conseguenze gravissime per il contribuente. Infatti, tutte le somme versate fino a quel momento saranno considerate esclusivamente come acconti e non più come saldo agevolato. Di conseguenza, il debito residuo sarà nuovamente soggetto all’applicazione di sanzioni e interessi di mora secondo le disposizioni ordinarie.
Oltre alla perdita dello sconto sulle sanzioni e agli interessi più elevati, vengono ripristinate tutte le procedure esecutive e cautelari a carico del contribuente. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà nuovamente procedere con fermi amministrativi, pignoramenti e altre misure coercitive sul patrimonio del debitore.
Questa situazione rischia di aggravare fortemente la posizione finanziaria del contribuente, soprattutto se quest’ultimo era già in difficoltà economica. La rigidità del sistema non prevede ulteriori proroghe automatizzate: il mancato pagamento entro la scadenza del 9 giugno equivale a un termine perentorio e inappellabile. Pertanto, è indispensabile procedere tempestivamente al versamento per evitare di perdere ogni opportunità di regolarizzazione.
Modalità di riammissione e proroghe previste
Nel caso in cui il contribuente abbia perso la scadenza del 9 giugno e abbia quindi subito la decadenza dal beneficio della rottamazione quater, il governo ha previsto una possibilità di riammissione al piano agevolato. Tale riapertura consente ai soggetti decaduti di presentare un’apposita domanda, entro termini stabiliti, per ristabilire la propria posizione e tornare a usufruire delle vantaggiose condizioni di pagamento. La domanda di riammissione doveva essere presentata entro il 30 aprile scorso, consentendo così di rientrare nella sanatoria senza perdere del tutto i benefici precedentemente ottenuti.
Una volta accolta la richiesta di riammissione, le somme dovute verranno ricalcolate e ripartite in un nuovo piano rateale, comprendente anche le rate scadute alla data della decadenza. Questo calendario riformulato prevede il pagamento in 10 rate trimestrali con scadenze fisse, a partire dal 31 luglio, garantendo una distribuzione più agevole dell’importo residuo. La riammissione, dunque, rappresenta una misura straordinaria ma imprescindibile per evitare l’attivazione di azioni esecutive e il recupero integrale del debito con oneri maggiori.
Va sottolineato che la procedura di riammissione non è automatica né illimitata nel tempo: è condizionata dal rispetto delle scadenze e alla presentazione puntuale della domanda di adesione alla nuova definizione. Non sono previste ulteriori proroghe post-30 aprile, pertanto i contribuenti devono agire con tempestività e precisione. In assenza di tale domanda, il rischio concreto è la perdita totale del beneficio e l’avvio delle misure coercitive da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
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