CARF criptovalute sotto assedio fiscale: stretta globale in 48 paesi, investitori nel mirino
Quadro normativo CARF e impatti sulla fiscalità cripto
CARF, il quadro di rendicontazione per i crypto-asset promosso dall’OCSE, introduce un sistema globale di trasparenza fiscale pensato per colmare le lacune informative che hanno finora favorito evasione e arbitraggi regolamentari. Il modello replica la logica dello scambio automatico di informazioni già applicata ai conti finanziari tradizionali, estendendola a token trasferibili, stablecoin e altri strumenti digitali negoziabili su exchange, broker e infrastrutture on-chain. L’obiettivo è uniformare definizioni, perimetro degli intermediari obbligati e set minimo di dati da raccogliere e condividere tra le amministrazioni fiscali.
Indice dei Contenuti:
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Il framework prevede obblighi standardizzati di due diligence e reporting: identificazione del titolare effettivo, residenza fiscale, indirizzi e contatti, nonché tracciatura delle principali categorie di movimenti (acquisti, vendite, conversioni cripto-cripto, prelievi, trasferimenti tra wallet custodial e non-custodial) con importi, date, controvalori in valuta legale e, dove necessario, cost basis. La trasmissione avverrà in formato elettronico armonizzato, abilitando lo scambio automatico tra autorità a cadenza periodica.
Per i contribuenti, l’impatto è duplice: maggiore certezza delle regole e riduzione degli spazi di opacità. Le autorità potranno incrociare i dati transfrontalieri e verificare la corretta dichiarazione di plusvalenze, redditi da staking, interessi o ricompense, a prescindere dalla giurisdizione dell’operatore. Ne deriva un cambio di paradigma: la mancata tracciabilità non sarà più un’opzione e gli errori di rendicontazione diventeranno più facilmente rilevabili. Gli investitori dovranno quindi mantenere documentazione completa sulle basi di costo e sulle movimentazioni, allineando i propri registri ai formati che i provider invieranno al fisco.
Per gli operatori, il CARF comporta investimenti in KYC/AML, classificazione delle attività, riconciliazioni multi-venue e sistemi per convertire valori cripto in fiat ai tassi di riferimento corretti. Sono previste soglie, eccezioni limitate e obblighi specifici per le entità che facilitano scambi o trasferimenti, incluse alcune piattaforme decentralized quando esercitano un controllo o una funzione di intermediazione rilevante. La standardizzazione riduce il rischio di arbitraggio regolamentare tra Paesi e spinge verso processi di compliance integrati, con benefici attesi in termini di fiducia di mercato e accesso ai servizi regolamentati.
Sul piano macro, l’allineamento all’OCSE accompagna le richieste del G20 di rafforzare la cooperazione fiscale nel digitale. L’entrata a regime dello scambio automatico di informazioni incentiva la convergenza delle prassi dichiarative e accelera la maturazione del mercato, riducendo l’asimmetria informativa tra contribuenti, operatori e amministrazioni. Per gli ecosistemi locali, ciò significa inserire le cripto in un perimetro fiscale comparabile agli altri asset finanziari, con riflessi su pianificazione fiscale, valutazione del rischio e governance dei dati.
Obblighi di raccolta dati per i provider di servizi cripto
I provider che rientrano nel perimetro del CARF – tra cui exchange centralizzati, alcune piattaforme DeFi con funzioni di intermediazione, broker, dealer e ATM cripto – devono avviare procedure strutturate di due diligence e reporting già dall’inizio dell’anno fiscale, in vista dello scambio automatico di informazioni. Le attività includono l’identificazione e la verifica del cliente (KYC), la determinazione della residenza fiscale, la raccolta di dati anagrafici e contatti, nonché l’attribuzione univoca degli account ai titolari effettivi, con controlli rafforzati in caso di incongruenze o operatività transfrontaliera.
La tracciatura deve coprire l’intero ciclo di vita delle operazioni su crypto-asset: acquisti, vendite, scambi cripto-cripto, conversioni in fiat, depositi e prelievi, trasferimenti tra wallet custodial e non-custodial. Per ciascun evento vanno registrati identificativo dell’asset, quantità, timestamp, controvalore in valuta legale ai tassi di riferimento, commissioni e, quando applicabile, cost basis e plus/minusvalenze realizzate. I registri devono essere riconciliati su base multi-venue, includendo movimenti provenienti da altre piattaforme per garantire coerenza dei saldi e tracciabilità delle origini.
Sono richiesti formati elettronici standardizzati per l’invio alle autorità, con schemi dati armonizzati che consentano l’interoperabilità internazionale. Gli operatori devono implementare procedure di classificazione degli strumenti (token trasferibili, stablecoin, derivati su cripto), regole per la conversione dei prezzi, e controlli di qualità dei dati per minimizzare errori, duplicazioni e segnalazioni incomplete. In presenza di entità che “facilitano” scambi o trasferimenti, gli obblighi si estendono anche a componenti decentralized che esercitano un controllo rilevante sull’accesso, sull’abbinamento degli ordini o sulla regolazione delle transazioni.
Sotto il profilo organizzativo, è necessario predisporre flussi di onboarding che integrino verifiche AML e individuazione del titolare effettivo, con aggiornamenti periodici della posizione fiscale del cliente. Devono essere istituiti presidi per la gestione dei consensi informativi, la conservazione dei documenti e la risposta alle richieste delle autorità. Le politiche di data governance devono assicurare integrità, sicurezza e auditabilità dei dataset, con log delle modifiche e tracciamento degli accessi.
Per operare in conformità, i provider sono tenuti a definire calendari di raccolta, validazione e trasmissione, prevedendo metriche di accuratezza e perfezionamento dei dati. Sono contemplate soglie operative e limitate esenzioni, ma l’orientamento è di ampia copertura per ridurre il rischio di arbitraggio. Gli investimenti tecnologici includono motori di riconciliazione, pricing oracles affidabili, sistemi di deduplicazione e moduli di esportazione nei tracciati previsti. La readiness richiede test end-to-end, piani di continuità operativa e formazione del personale su classificazioni fiscali, controlli interni e segnalazioni transfrontaliere.
L’obiettivo finale è fornire alle amministrazioni fiscali dataset comparabili e tempestivi, in grado di supportare l’incrocio delle informazioni tra giurisdizioni. In prospettiva, la standardizzazione riduce l’asimmetria informativa, aumenta la qualità delle dichiarazioni degli investitori e innalza la soglia di compliance di mercato, limitando pratiche elusive e lacune nella documentazione delle basi di costo.
Giurisdizioni aderenti e tempistiche di implementazione
Il primo gruppo di giurisdizioni che ha sottoscritto il CARF comprende 48 Paesi, impegnati ad allineare la normativa interna e a predisporre i sistemi di reporting per avviare lo scambio automatico di informazioni nel 2027. In queste aree, i provider dovranno completare l’adeguamento tecnologico e procedurale entro il 2026, anno in cui inizierà la registrazione strutturata dei dati finalizzata al successivo trasferimento tra autorità fiscali. L’adesione è il risultato di un percorso multilaterale promosso dall’OCSE e sostenuto dal G20, con l’obiettivo di eliminare asimmetrie di supervisione sulle attività in crypto-asset e ridurre le opportunità di arbitraggio regolamentare.
Un secondo blocco di 27 Paesi ha confermato l’implementazione con una finestra temporale posticipata: la raccolta dei dati dovrà iniziare entro il 1° gennaio 2027, mentre lo scambio intergovernativo è previsto dal 2028. Tra questi figurano Australia, Canada, Messico e Svizzera, giurisdizioni che stanno completando gli iter legislativi e gli standard tecnici per garantire compatibilità con i tracciati OCSE e interoperabilità con le piattaforme di invio elettronico.
Il calendario a due velocità consente una convergenza graduale ma vincolante: i Paesi del primo gruppo fungono da riferimento operativo e di compliance, mentre quelli del secondo consolidano l’impianto normativo e i requisiti di due diligence per i soggetti obbligati. In entrambi i casi, la priorità è allineare definizioni, perimetro degli intermediari coinvolti e formati dati, così da assicurare comparabilità e qualità delle segnalazioni. Le amministrazioni fiscali potranno incrociare dati transfrontalieri sulle operazioni in cripto a prescindere dalla residenza del contribuente o dalla sede del provider.
Secondo l’OCSE, numerosi Stati hanno già adottato o stanno finalizzando norme attuative che impongono ai crypto service provider la conformità ai requisiti del framework. Questo comporta la messa a punto di meccanismi di scambio sicuro delle informazioni, il recepimento delle soglie ed eccezioni previste e la definizione di sanzioni per inadempienze o ritardi. L’obiettivo è garantire che, alla data di avvio dello scambio, i dataset siano completi, coerenti e pronti per essere utilizzati nei controlli fiscali, con un impatto diretto sulla capacità delle autorità di verificare la corretta dichiarazione di redditi e plusvalenze.
Per i mercati locali, l’adesione al CARF implica l’inserimento delle cripto in un perimetro di trasparenza assimilabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali. La standardizzazione delle tempistiche e dei requisiti riduce l’incertezza per gli operatori, facilita l’accesso a servizi regolamentati e innalza la soglia minima di compliance. Il risultato atteso è una maggiore omogeneità nella sorveglianza fiscale e una migliore tracciabilità delle movimentazioni, anche quando coinvolgono wallet non-custodial o flussi tra piattaforme di Paesi diversi.
FAQ
- Che cos’è il CARF?
È il quadro OCSE di trasparenza fiscale per i crypto-asset che introduce standard comuni di due diligence e reporting con scambio automatico di informazioni tra autorità. - Quando inizierà lo scambio di informazioni?
Per il primo gruppo di 48 Paesi lo scambio parte nel 2027; per il secondo gruppo di 27 Paesi dal 2028. - Quali operatori rientrano nel perimetro?
Exchange centralizzati, alcune piattaforme DeFi con funzioni di intermediazione, broker, dealer e ATM cripto. - Quali dati devono essere raccolti dai provider?
Dati anagrafici e fiscali dei clienti, dettagli di operazioni (acquisti, vendite, scambi, prelievi, trasferimenti), importi, date, controvalori in valuta legale e cost basis quando applicabile. - Quali sono le tempistiche operative per i Paesi aderenti?
Il primo gruppo registra dati nel 2026 in vista dello scambio 2027; il secondo avvia la raccolta entro il 1° gennaio 2027 e scambia dal 2028. - Come cambia la fiscalità per gli investitori?
Aumenta la tracciabilità: le autorità potranno verificare dichiarazioni e plusvalenze incrociando dati transfrontalieri inviati dai provider.




