Canone RAI, scatta il conto alla rovescia per l’esonero che pochi conoscono
Esonero dal canone RAI: chi ne ha diritto
I titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono chiedere l’esonero dal Canone RAI dichiarando di non detenere alcun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni in cui l’utenza è intestata a loro o ai componenti della famiglia anagrafica. La richiesta si presenta tramite dichiarazione sostitutiva utilizzando l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate, compilando il Quadro A.
Con lo stesso modello il contribuente può anche certificare di non possedere ulteriori televisori oltre a quello per cui in passato è stata già presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. In questo caso la dichiarazione riguarda tutte le abitazioni collegate alle utenze a lui intestate e ai familiari anagraficamente conviventi. La precisione delle informazioni è fondamentale, perché dichiarazioni non veritiere espongono a recuperi d’imposta e sanzioni.
Il modello può essere utilizzato anche da un erede quando l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto. L’erede, nel Quadro A, attesta che nell’immobile collegato a quella fornitura non è presente alcun apparecchio TV. In attesa dell’aggiornamento formale dell’intestazione della bolletta, questa procedura consente di evitare addebiti non dovuti e allinea la posizione fiscale alla reale situazione familiare.
Scadenze, modalità e permessi per over 75
La domanda di esonero dal pagamento del Canone RAI deve essere presentata entro i termini fissati annualmente, di norma entro il 31 gennaio o il 2 febbraio per evitare l’addebito del canone in bolletta per l’intero anno. Se la dichiarazione arriva nel corso dell’anno, l’effetto decorre di solito dal semestre successivo, secondo le finestre temporali stabilite dalle norme vigenti.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di reddito (esclusi collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva specifica. Nella sezione I dell’apposito modello attestano il possesso dei requisiti per ottenere l’esonero, anche se nell’abitazione di residenza sono presenti uno o più televisori.
L’agevolazione per gli over 75 spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio. Se il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, il beneficio si applica solo al secondo semestre. Non è previsto il diritto all’esonero se l’apparecchio TV è collocato in un’abitazione diversa da quella di residenza anagrafica, anche se di proprietà del soggetto interessato.
Categorie esenti, rinnovi e obbligo di variazione
I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva e mantengono inalterati i requisiti di esenzione possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi senza dover inviare nuove domande. L’esonero prosegue automaticamente finché non cambia la situazione dichiarata, ad esempio per l’acquisto di un televisore o per variazioni del reddito familiare rilevanti ai fini del canone.
Se vengono meno i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto a presentare tempestivamente una dichiarazione di variazione, utilizzando la sezione II del modello dell’Agenzia delle Entrate. È il caso, per esempio, del superamento del limite di 8.000 euro di reddito per gli over 75 o della nuova detenzione di un apparecchio TV. L’omessa comunicazione può determinare l’accertamento del canone dovuto arretrato, con sanzioni e interessi.
Sono esentati dal pagamento del canone, per effetto di convenzioni internazionali, gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 1961), i funzionari e impiegati consolari (articolo 49 Convenzione di Vienna 1963), i funzionari di organizzazioni internazionali secondo gli accordi di sede, nonché i militari e il personale civile non residente di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, come previsto dalla Convenzione di Londra del 1951.
FAQ
D: Chi può chiedere l’esonero totale dal Canone RAI?
R: I titolari di utenza elettrica domestica che dichiarano di non detenere alcun apparecchio TV in nessuna delle abitazioni collegate all’utenza.
D: Entro quando va presentata la domanda per evitare l’addebito in bolletta?
R: In genere entro il 31 gennaio o il 2 febbraio dell’anno di riferimento, secondo il termine stabilito annualmente.
D: Gli over 75 sono sempre esonerati dal canone?
R: No, solo se il reddito annuo complessivo loro e del coniuge non supera 8.000 euro e non vi sono altri conviventi con reddito.
D: L’esonero per over 75 vale anche senza televisore?
R: Sì, ma l’agevolazione è prevista proprio per chi ha uno o più apparecchi TV nell’abitazione di residenza.
D: Chi ha già presentato la dichiarazione deve rinnovarla ogni anno?
R: No, se i requisiti restano invariati, il beneficio si rinnova automaticamente.
D: Cosa fare se inizio a possedere un TV dopo aver dichiarato la non detenzione?
R: Occorre inviare una dichiarazione di variazione dei presupposti, usando la sezione II del modello.
D: Gli stranieri delle forze NATO pagano il canone?
R: I militari e il personale civile non residente di cittadinanza non italiana delle forze NATO di stanza in Italia sono esenti in base alla Convenzione di Londra.
D: Dove trovo il modello ufficiale per l’esonero dal Canone RAI?
R: Il modello aggiornato e le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, fonte originale delle regole sull’esonero.




