Avvocati dell’imputato denunciano parzialità del tribunale e presentano richiesta di ricusazione del giudice

Indice dei Contenuti:
“Sentenza già scritta prima del processo”, la denuncia degli avvocati dell’imputato. Presentata istanza di ricusazione
Accusa di imparzialità violata
Gli avvocati dell’imputato, il collegio difensivo guidato da Nome Cognome, denunciano un quadro definito “intollerabile” per un processo di rilievo pubblico. Nel mirino finiscono alcune espressioni utilizzate dal giudice del collegio, che secondo la difesa farebbero emergere una decisione già formata sulla responsabilità dell’assistito, ben prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale.
Il cuore dell’atto depositato in cancelleria riguarda verbali, ordinanze e passaggi in udienza in cui il magistrato, per i legali, avrebbe anticipato valutazioni di merito su attendibilità dei testi, lettura delle prove e credibilità dell’imputato. Una condotta che, sempre secondo la difesa, “azzera la presunzione di innocenza” e mina l’equilibrio tra accusa e difesa.
I difensori richiamano gli articoli del codice di procedura penale in tema di terzietà e dovere di astensione, sostenendo che l’atteggiamento del giudice superi la soglia dell’ordinaria dialettica processuale. Nel fascicolo vengono allegate trascrizioni stenotipiche e registrazioni d’udienza per documentare, passo dopo passo, la presunta parzialità del collegio giudicante.
L’istanza di ricusazione
L’atto di ricusazione è stato formalmente presentato alla Corte d’Appello di Milano, individuata come giudice competente a valutare la posizione del magistrato contestato. Nelle oltre poche pagine dell’istanza, la difesa chiede l’immediata sospensione del processo in corso e la sostituzione del giudice, ritenuto non più idoneo a garantire un giudizio imparziale.
I legali sollecitano un esame “urgente” del ricorso, sottolineando che ogni ulteriore udienza celebrata davanti allo stesso collegio aggraverebbe il vulnus alle garanzie difensive. Contestualmente viene chiesto di dichiarare la nullità degli atti già compiuti dopo le frasi considerate sintomatiche di pregiudizio accusatorio.
La ricusazione si fonda su precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo, che hanno fissato il principio per cui non conta solo l’imparzialità “soggettiva” del giudice, ma anche la sua apparenza esterna. Per la difesa, dichiarazioni percepite come anticipazione di colpevolezza incrinano irrimediabilmente la fiducia nel processo.
Ricadute sul processo e sul dibattito pubblico
La mossa della difesa apre un fronte delicatissimo nella gestione del procedimento, con il rischio concreto di un ulteriore allungamento dei tempi e di una possibile ripartenza del dibattimento davanti a un nuovo collegio. L’istanza verrà decisa in camera di consiglio, dopo il parere del pubblico ministero titolare dell’inchiesta e l’eventuale memoria di replica del giudice ricusato.
Il caso alimenta inoltre il dibattito su separazione dei poteri, responsabilità dei magistrati e tutela dell’immagine degli imputati nei processi mediatici. Ordini forensi e associazioni di categoria seguono con attenzione la vicenda, che potrebbe diventare precedente in materia di limiti del linguaggio giudiziario in aula.
In parallelo, la difesa valuta un esposto al Csm per profili deontologici, mentre l’accusa respinge ogni ipotesi di parzialità e difende la correttezza del collegio. Sullo sfondo resta la posizione dell’imputato, che rivendica l’esercizio pieno del diritto di difesa e chiede che la sua posizione venga valutata solo sulle prove acquisite, non su convinzioni anticipate.
FAQ
D: Che cos’è la ricusazione di un giudice?
R: È lo strumento con cui le parti chiedono che un giudice sia sostituito quando ritengono compromessa la sua imparzialità per motivi previsti dalla legge.
D: Chi decide sull’istanza di ricusazione?
R: La decisione spetta a un diverso collegio, di norma la Corte d’Appello competente per territorio, che valuta atti e memorie senza entrare nel merito del processo principale.
D: Cosa deve provare la difesa per ottenere la ricusazione?
R: Non è necessario dimostrare un pregiudizio effettivo, ma la sussistenza di elementi oggettivi idonei a far dubitare dell’apparente imparzialità del giudice.
D: Cosa accade al processo se la ricusazione viene accolta?
R: Il giudice viene sostituito e il dibattimento può dover ripartire, in tutto o in parte, davanti al nuovo collegio, con possibili rinvii e rinnovazione dell’istruttoria.
D: Le frasi pronunciate in udienza possono essere causa di ricusazione?
R: Sì, se interpretate come anticipazione di giudizio sulla colpevolezza o come segno di ostilità verso una parte, oltre l’ordinaria gestione dell’udienza.
D: Qual è il ruolo del Csm in casi di presunta parzialità?
R: Il Csm può essere investito di profili disciplinari, distinti dalla ricusazione, valutando eventuali violazioni dei doveri deontologici del magistrato.
D: L’imputato è tutelato anche sul piano mediatico?
R: Sì, la presunzione di innocenza impone cautela nella comunicazione istituzionale e nel linguaggio processuale, per evitare sentenze “anticipate” nell’opinione pubblica.
D: Qual è la fonte giornalistica originale richiamata per metodo e stile?
R: Il modello redazionale e di sintesi si ispira al linguaggio delle agenzie come Adnkronos, citata nell’articolo di provenienza come riferimento giornalistico.




