Autocertificazione o atto notorio guida pratica per scegliere correttamente

Atto notorio e autocertificazione: cosa cambia davvero e quando usarli
In Italia, cittadini, professionisti e imprese devono spesso scegliere tra autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio per completare pratiche con Pubbliche Amministrazioni, banche, assicurazioni e gestori di pubblici servizi.
La distinzione, definita dal D.P.R. 445/2000, incide direttamente sull’esito delle domande e sulle responsabilità, anche penali, di chi firma.
La questione emerge ogni volta che si certificano residenza, titoli di studio, qualità di erede, successioni o copie conformi. Comprendere quando l’autocertificazione non basta e quando occorre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è essenziale per evitare il rigetto delle pratiche e contestazioni future.
Perché? Perché l’errore sul tipo di dichiarazione può rendere inutilizzabile il documento, far decadere dai benefici ottenuti e integrare reati come la falsità ideologica in atto pubblico.
In sintesi:
- Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio hanno funzioni diverse e non sono intercambiabili.
- L’autocertificazione sostituisce solo certificati previsti dalla legge, mai valutazioni tecniche o sanitarie.
- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio serve per eredità, copie conformi e fatti su terzi.
- Dichiarazioni false comportano sanzioni penali, decadenza dai benefici e possibili richieste di restituzione.
Il D.P.R. 445/2000 separa in modo netto i due strumenti. L’autocertificazione (art. 46) sostituisce certificati su stati e qualità personali che la P.A. può verificare nei propri archivi: residenza, stato di famiglia, cittadinanza, titolo di studio.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47) copre, invece, fatti non elencati nell’art. 46 o che coinvolgono anche altri soggetti, come la qualità di erede, la composizione del nucleo successorio o l’attestazione di copia conforme all’originale.
Entrambe devono essere rese “ai sensi del D.P.R. 445/2000”, con data, firma e allegazione del documento di identità se non sottoscritte davanti al funzionario. L’art. 76 richiama le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci: il firmatario risponde personalmente per quanto afferma, anche quando l’errore non è doloso ma produce un indebito vantaggio economico.
Come scegliere il documento giusto e quando l’autocertificazione non basta
La regola pratica è verificare se il fatto da dichiarare rientra tra quelli tassativamente indicati per l’autocertificazione. Se il certificato corrispondente esiste già nei registri pubblici (residenza, nascita, matrimonio, titolo di studio), si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Quando, invece, si tratta di ricostruire situazioni giuridiche complesse o fatti non certificabili, serve la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Non possono essere oggetto di autocertificazione: certificazioni sanitarie o mediche, atti per cui la legge richiede atto pubblico o notaio, dichiarazioni su fatti riguardanti terzi, qualità di erede e nucleo successorio. In questi casi, un’utilizzo improprio dell’autocertificazione rende la dichiarazione inidonea ai fini della pratica e costringe a ripresentare la documentazione corretta.
Successioni, rapporti con le banche e conseguenze future delle dichiarazioni
Il campo più delicato per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è quello delle successioni. Né il certificato di morte né lo stato di famiglia storico consentono di individuare con certezza tutti gli eredi e le rispettive quote.
Per sbloccare conti correnti, depositi presso banche e Poste Italiane o polizze assicurative intestate al defunto, gli intermediari richiedono normalmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, con cui chi si presenta attesta, sotto la propria responsabilità, la qualità di erede e l’assenza di altri aventi diritto.
Lo stesso strumento è corretto quando si dichiara che una copia è conforme all’originale: non si sostituisce un certificato, ma si assume la responsabilità di un fatto materiale. La firma non richiede il notaio se il documento è destinato alla P.A. ed è corredata da copia del documento di identità; può invece essere richiesta l’autentica nei rapporti tra privati.
Sotto il profilo fiscale, la dichiarazione destinata alla P.A. è resa in carta semplice; l’eventuale marca da bollo rileva solo nei rapporti tra privati, secondo la disciplina dell’imposta di bollo.
FAQ
Quando devo usare l’autocertificazione e non l’atto notorio?
Devi usare l’autocertificazione quando dichiari stati o qualità personali certificabili dalla P.A., come residenza, stato di famiglia, cittadinanza, titoli di studio.
Per sbloccare il conto di un defunto quale dichiarazione serve?
Serve normalmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, con cui attesti qualità di erede e composizione del nucleo successorio.
La copia conforme all’originale si può fare con autocertificazione?
No, richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perché riguarda un fatto materiale non coperto dall’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni false in autocertificazione sono davvero reato?
Sì, possono integrare falsità ideologica in atto pubblico o falsa attestazione a pubblico ufficiale, con sanzioni penali e decadenza dai benefici ottenuti.
Dove posso verificare le regole su autocertificazione e atto notorio?
Puoi verificarle direttamente nel D.P.R. 445/2000, in particolare agli articoli 46, 47, 75 e 76, richiamati dall’articolo originale.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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