Antitrust indaga Harmont & Blaine su presunte manovre parassitarie per le Olimpiadi

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Ambush marketing e Olimpiadi: cosa contesta l’Antitrust
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Harmont & Blaine, marchio di abbigliamento con sede principale a Napoli, per presunte pratiche di ambush marketing collegate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Secondo la segnalazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, il brand avrebbe diffuso online e sui principali social una campagna che richiama in modo diretto l’evento olimpico.
Nei contenuti promozionali sarebbero comparsi il simbolo dei cinque cerchi, riferimenti testuali a “Milano Cortina”, l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, oltre a una linea dedicata denominata “Cortina a Colori”. Tali elementi, spesso associati ai segni distintivi di Harmont & Blaine, potrebbero generare nel pubblico un collegamento, ritenuto illecito dall’Autorità, tra il marchio e i Giochi.
L’Antitrust ha aperto anche un sub-procedimento cautelare per valutare la sospensione provvisoria dei messaggi contestati, in applicazione dell’articolo 10 del D.L. n. 16/2020, norma che vieta espressamente le attività parassitarie nei confronti degli eventi sportivi di particolare rilevanza, con tutela rafforzata per i partner e gli sponsor ufficiali.
Al centro del fascicolo vi è la tutela del valore economico dei diritti di sponsorizzazione connessi a Milano-Cortina 2026, venduti dal Comitato organizzatore a imprese che acquistano l’esclusiva di associazione ufficiale ai Giochi.
Quando un marchio non sponsor utilizza simboli, hashtag o riferimenti testuali idonei a far credere di essere partner dell’evento, rischia di compromettere il ritorno d’immagine e commerciale degli sponsor che hanno investito ingenti risorse.
L’attività parassitaria, in questa chiave, non viene valutata solo sotto il profilo della creatività pubblicitaria, ma in base alla sua capacità di sfruttare indebitamente la notorietà della manifestazione, confondendo gli utenti su chi sia realmente autorizzato a legarsi al brand olimpico.
Per approfondire i possibili profili di violazione, il 29 gennaio i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, hanno effettuato un’ispezione presso la sede di Harmont & Blaine S.p.A..
L’attività ispettiva serve a raccogliere documenti, comunicazioni interne e materiale creativo, così da ricostruire il disegno complessivo della campagna, l’uso pianificato dei simboli olimpici e il coinvolgimento di influencer e piattaforme social.
In parallelo, l’Autorità può richiedere informazioni dettagliate su budget, strategie di targeting, accordi commerciali e su eventuali valutazioni legali effettuate prima del lancio delle iniziative contestate.
La posizione di Harmont & Blaine e la strategia difensiva
In una nota ufficiale, Harmont & Blaine ha confermato di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità garante, accompagnata da richiesta di documentazione e dall’ispezione nei locali aziendali.
L’azienda sostiene di aver sempre operato secondo “canoni di massima correttezza e trasparenza”, spiegando che tutte le iniziative commerciali, comprese quelle oggetto di rilievo, sarebbero state concepite “in spirito di buona fede”.
Questa linea difensiva punta a dimostrare l’assenza di intenzionalità nel voler sfruttare in modo parassitario l’evento olimpico e a ricondurre la creatività a una generica ispirazione sportiva e territoriale, più che a un aggancio illecito al brand dei Giochi.
Un elemento significativo, in ottica di compliance regolatoria, è la scelta di Harmont & Blaine di procedere, in via autonoma e volontaria, alla rimozione dei profili e dei claim pubblicitari indicati nella comunicazione di avvio dell’istruttoria.
Questa iniziativa viene letta come un segnale di collaborazione con l’Antitrust e potrebbe incidere sulla valutazione dell’Autorità, soprattutto in relazione all’eventuale misura cautelare di sospensione e alla definizione delle sanzioni finali.
Dal punto di vista della reputazione, il brand tenta così di contenere l’impatto mediatico del caso e di rassicurare partner commerciali e consumatori sul rispetto delle regole, in un momento in cui la sensibilità verso la correttezza delle pratiche di marketing collegato ai grandi eventi è particolarmente elevata.
La difesa giuridica si concentrerà probabilmente sull’interpretazione del concetto di “collegamento illecito” e sull’uso di simboli e hashtag.
Da un lato, il simbolo dei cinque cerchi è fortemente protetto; dall’altro, l’impiego di espressioni geografiche come “Milano” e “Cortina”, o di hashtag molto diffusi, può essere rivendicato come riferito al territorio e non necessariamente all’evento.
Tuttavia, quando tali elementi sono combinati, come nel caso di #MilanoCortina2026, e associati a capi di una collezione specifica e a campagne strutturate con influencer, la linea di demarcazione tra legittimo richiamo e ambush marketing diventa sottile e sarà centrale nell’analisi dell’Antitrust.
Implicazioni per il marketing sportivo e per i grandi eventi
Il procedimento contro Harmont & Blaine si inserisce in un quadro normativo che, negli ultimi anni, ha rafforzato la tutela degli eventi sportivi di particolare rilevanza, a partire da Expo 2015 fino agli Europei di calcio e ora alle Olimpiadi invernali.
L’articolo 10 del D.L. n. 16/2020 prevede sanzioni per le imprese che creano, anche in modo surrettizio, un’apparente associazione con l’evento, senza averne i diritti.
Per i brand che investono nella sponsorizzazione ufficiale, questa protezione è fondamentale: consente di preservare l’esclusività del legame con il logo olimpico, con le denominazioni ufficiali e con l’immaginario costruito attorno a Milano-Cortina 2026.
Dal punto di vista del marketing, il caso rappresenta un segnale chiaro anche per agenzie creative, influencer e content creator.
Campagne “borderline” che giocano su assonanze, grafiche simili ai cinque cerchi o hashtag che uniscono città e anno dell’evento rischiano di essere inquadrate come attività parassitarie.
Diventa quindi essenziale impostare, a monte, un controllo legale rigoroso delle campagne, soprattutto quando si toccano simboli, claim o format comunicativi che richiamano eventi tutelati, per evitare costose controversie e danni reputazionali.
Per gli organizzatori di Milano-Cortina 2026, vicende di questo tipo hanno una duplice valenza: da un lato rafforzano la credibilità verso gli sponsor, mostrando che le istituzioni vigilano; dall’altro impongono un costante lavoro di monitoraggio del mercato.
La crescita dei social e delle collaborazioni con influencer rende infatti più rapida e pervasiva la diffusione di messaggi potenzialmente illeciti, che possono raggiungere milioni di utenti in poche ore.
In prospettiva, il contenzioso in corso potrebbe contribuire a definire più chiaramente, anche in giurisprudenza, il perimetro tra creatività ispirata allo sport e sfruttamento indebito del brand olimpico, con effetti destinati a riflettersi su tutti i grandi eventi futuri ospitati in Italia.
FAQ
D: Che cos’è l’ambush marketing?
R: È una strategia con cui un’azienda si associa indirettamente a un grande evento senza essere sponsor ufficiale, sfruttandone visibilità e notorietà.
D: Perché l’Antitrust indaga su Harmont & Blaine?
R: L’Autorità ipotizza che il brand abbia creato un collegamento illecito con Milano-Cortina 2026 usando simboli e riferimenti olimpici nelle proprie campagne.
D: Cosa prevede l’articolo 10 del D.L. 16/2020?
R: Vietata ogni attività parassitaria legata a eventi di particolare rilevanza, con sanzioni per chi sfrutta abusivamente segni, denominazioni o simboli ufficiali.
D: Harmont & Blaine è sponsor ufficiale dei Giochi?
R: No, secondo l’Antitrust il marchio non risulta tra gli sponsor ufficiali di Milano-Cortina 2026.
D: Che ruolo ha avuto la Guardia di finanza?
R: Il Nucleo speciale Antitrust ha segnalato il caso e affiancato l’Autorità nelle ispezioni presso la sede di Harmont & Blaine.
D: Cosa ha fatto il brand dopo l’avvio dell’istruttoria?
R: La società ha rimosso volontariamente i contenuti e i claim pubblicitari contestati, dichiarando piena collaborazione con l’Autorità.
D: Quali rischi corrono le aziende che fanno ambush marketing?
R: Possono subire sanzioni amministrative, ordini di rimozione delle campagne e danni reputazionali legati alla violazione delle regole sugli eventi.
D: Qual è la fonte delle informazioni sul procedimento?
R: I dettagli provengono dalle comunicazioni ufficiali dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla nota diffusa da Harmont & Blaine.




