Agcom interviene sul caso Corona Garlasco e scatena un dibattito acceso

Indice dei Contenuti:
Televisione e influencer sotto esame
Il recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali sulla trasmissione televisiva “Falsissimo” segna un passaggio cruciale nel rapporto tra media tradizionali, influencer e tutela dei diritti fondamentali. La verifica avviata punta a stabilire se il programma abbia rispettato le regole imposte agli influencer in materia di trasparenza, pubblicità occulta e gestione dei dati personali.
In un contesto in cui i contenuti televisivi si ibridano con linguaggi e dinamiche tipiche dei social, la figura dell’influencer si sposta dallo schermo dello smartphone alla prima serata televisiva, imponendo un nuovo livello di vigilanza alle autorità di controllo.
Il timore del Garante è che il pubblico, soprattutto i più giovani, non riesca a distinguere chiaramente tra informazione, intrattenimento e promozione, con possibili ricadute sulla formazione dell’opinione pubblica e sul rispetto delle norme di settore.
Nel caso di “Falsissimo”, il nodo centrale riguarda la correttezza delle pratiche comunicative utilizzate dai protagonisti con forte seguito online, che in tv mantengono lo stesso stile tipico delle piattaforme social, basato su immediatezza, polarizzazione e storytelling emotivo.
Questo stile, se non adeguatamente etichettato e contestualizzato, rischia di trasformarsi in una forma di influenza occulta, in contrasto con le linee guida su influencer marketing, trasparenza pubblicitaria e tutela dei minori.
Il controllo del Garante rappresenta quindi un banco di prova per l’intero sistema audiovisivo italiano, chiamato ad aggiornare linguaggi e regole senza sacrificare diritti e garanzie dei cittadini.
Cronaca giudiziaria e codice deontologico
Parallelamente al caso “Falsissimo”, il Garante ha indicato come obiettivo strategico la piena attuazione delle norme del 2008 sulla cronaca giudiziaria, spesso disattese o applicate in modo disomogeneo da tv, stampa e piattaforme digitali.
Il riferimento è al Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica, che stabilisce limiti stringenti su pubblicazione di nomi, dettagli sensibili, immagini e informazioni non essenziali ai fini dell’interesse pubblico.
Le vicende giudiziarie, soprattutto quando coinvolgono persone non ancora condannate in via definitiva, esigono un equilibrio rigoroso tra diritto di cronaca, presunzione di innocenza e diritto all’oblio.
L’attenzione del Garante si concentra in particolare sulle trasmissioni che ibridano talk show, spettacolo e approfondimento giudiziario, dove la logica dell’audience può spingere verso la spettacolarizzazione del processo mediatico.
In questo scenario, la violazione delle regole del 2008 può tradursi in una condanna anticipata nell’opinione pubblica, con danni irreversibili per la reputazione dei soggetti coinvolti e per la stessa fiducia nella giustizia.
L’obiettivo dichiarato è riportare al centro il principio di essenzialità dell’informazione: raccontare ciò che è davvero necessario per comprendere il fatto, evitando dettagli morbosi e ricostruzioni suggestive ma non verificate.
Impatto su tv, social e pubblico
L’iniziativa del Garante ha un impatto diretto non solo sulle redazioni televisive, ma anche sugli influencer che partecipano a programmi come “Falsissimo”, spesso abituati a un contesto regolatorio più fluido rispetto ai media tradizionali.
Chi ha costruito il proprio seguito su Instagram, TikTok o YouTube dovrà ora misurarsi con standard più severi in termini di trasparenza, correttezza informativa e responsabilità sui contenuti, soprattutto quando si toccano temi giudiziari o controversi.
La convergenza tra tv e social rende indispensabile una cornice unitaria di regole, per evitare che i vari canali diventino zone grigie dove sfuggire ai controlli.
Per il pubblico, in particolare per gli utenti che seguono lo stesso personaggio sui social e in televisione, la chiarezza dei ruoli diventa fondamentale: quando parla come intrattenitore, quando come testimone, quando come commentatore e quando, eventualmente, come promotore commerciale.
La linea tracciata dal Garante va nella direzione di una maggiore alfabetizzazione mediatica, puntando su etichette chiare, disclaimer evidenti e una narrazione meno ambigua delle vicende giudiziarie.
Se applicata con coerenza, questa impostazione potrebbe ridurre il rischio di processi mediatici sommari e restituire alla cronaca giudiziaria un profilo più sobrio, verificato e rispettoso delle persone coinvolte.
FAQ
D: Perché il Garante si interessa alla trasmissione “Falsissimo”?
R: Il Garante vuole verificare se il programma ha rispettato le regole sugli influencer, sulla trasparenza dei contenuti e sulla tutela dei dati personali.
D: Quali norme del 2008 riguardano la cronaca giudiziaria?
R: Si tratta delle disposizioni contenute nel Codice deontologico sul trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica, con focus su presunzione di innocenza e tutela della dignità.
D: Cosa rischiano tv e influencer se violano queste regole?
R: Possono incorrere in sanzioni del Garante, richiami formali, obbligo di rettifica e, nei casi più gravi, procedimenti davanti all’autorità giudiziaria.
D: Come cambia il lavoro degli influencer in televisione?
R: Devono adeguarsi a standard informativi più rigorosi, segnalare chiaramente eventuali contenuti promozionali e rispettare le norme sulla cronaca giudiziaria.
D: Cosa significa “piena attuazione” delle norme del 2008?
R: Significa applicare in modo coerente e sistematico le regole esistenti, senza considerarle semplici raccomandazioni ma obblighi effettivi per chi fa informazione.
D: Qual è il ruolo della presunzione di innocenza nella copertura mediatica?
R: Impone di evitare toni colpevolisti verso indagati e imputati, ricordando che solo una sentenza definitiva può stabilire la responsabilità penale.
D: In che modo il pubblico è coinvolto da queste decisioni?
R: Il pubblico beneficia di una informazione più corretta, meno spettacolarizzata e più rispettosa dei diritti delle persone citate nelle notizie giudiziarie.
D: Qual è la fonte originale delle norme citate sulla cronaca giudiziaria?
R: La fonte di riferimento è il Codice deontologico dei giornalisti sul trattamento dei dati personali, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2008.




