Superbonus 110 fino al 2026 tutte le novità e le regioni coinvolte nel bonus edilizio

Superbonus 110% prorogato fino al 2026
Il Superbonus 110% beneficia di una proroga significativa, estendendo la sua efficacia fino al 31 dicembre 2026, ma esclusivamente per gli interventi edilizi ubicati nei Comuni dell’Italia centrale colpiti dai terremoti a partire dal 24 agosto 2016. La novità, introdotta dal Decreto Legge n. 95 del 2025, noto come “Omnibus”, si applica ai territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Questa estensione riconferma il sostegno fiscale per favorire la ricostruzione e il recupero delle aree danneggiate dal sisma, qualificandosi come un’iniziativa cruciale per il rilancio dell’edilizia in queste zone particolarmente colpite.
Indice dei Contenuti:
È fondamentale sottolineare che la detrazione al 110% sarà usufruibile soltanto nel caso in cui la richiesta di contributo per la ricostruzione venga presentata non prima del 30 marzo 2024. Questo vincolo temporale rappresenta un elemento imprescindibile per accedere all’agevolazione nel biennio successivo, escludendo quindi le domande pervenute in data antecedente da tale beneficio. La proroga non si applica quindi in modo generalizzato, ma si concentra su un ambito territoriale e temporale rigoroso e ben definito.
La misura conferma la volontà del legislatore di mantenere un sostegno economico mirato e qualitativamente orientato, garantendo a chi opera nei territori colpiti dai terremoti la possibilità di completare gli interventi di miglioramento energetico e messa in sicurezza degli edifici con condizioni fiscali estremamente vantaggiose.
Condizioni e requisiti per l’accesso all’agevolazione
Per accedere al Superbonus 110% prorogato fino al 2026, è essenziale rispettare una serie di criteri stringenti che ne definiscono l’applicabilità. In primo luogo, gli interventi devono riguardare esclusivamente immobili colpiti dagli eventi sismici verificatisi dopo il 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Fondamentale è che la richiesta di contributo per la ricostruzione venga formalmente presentata a partire dal 30 marzo 2024, condizione imprescindibile per godere dell’estensione dell’agevolazione.
Oltre al requisito temporale, la misura richiede l’accertamento tecnico dello stato di danno dell’immobile tramite la scheda AeDES, che deve attestare un livello di inagibilità classificato nelle categorie B, C o E, indicando rispettivamente una temporanea, parziale o totale inagibilità. L’intervento deve inoltre garantire il nesso causale diretto tra il sisma e le condizioni di vulnerabilità dell’immobile.
Altro aspetto imprescindibile riguarda il coordinamento tra il superbonus e i contributi pubblici per la ricostruzione: il beneficio fiscale copre solo la quota residua di spesa che eccede il contributo concesso. In pratica, la detrazione al 110% è utilizzabile esclusivamente sulla parte di costi che rimane a carico del soggetto beneficiario, evitando così qualsiasi forma di doppio finanziamento.
Aspetti normativi e incertezze applicative
La proroga del Superbonus 110% per le aree interessate dai terremoti del Centro Italia, pur salda nelle premesse, si scontra con una serie di questioni normative e interpretative che richiedono attenzione. In primo luogo, il riferimento normativo cardine è rappresentato dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 95/2025, che esplicita l’estensione della misura alle condizioni già sancite dall’art. 2, comma 3-ter.1, del DL 11/2023. Quest’ultimo definisce il quadro di accesso vincolato alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione dopo il 30 marzo 2024 e impone l’obbligo di esercitare una delle due opzioni alternative previste dall’articolo 121 del DL 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Questa scelta è significativa perché esclude implicitamente la possibilità di fruire del Superbonus tramite detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, soluzione finora adottata da molti contribuenti. Tale esclusione però non è esplicitamente normata, generando ambiguità interpretative che attendono chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate o da eventuali successivi interventi legislativi. A oggi, quindi, permane un’incertezza che può condizionare la programmazione degli interventi e l’organizzazione finanziaria delle famiglie e delle imprese coinvolte.
Un ulteriore punto critico riguarda la deroga al cosiddetto “blocco delle opzioni”, introdotta con il DL 11/2023, che ha limitato temporaneamente la possibilità di cedere il credito o esercitare lo sconto. Per le aree terremotate di interesse, questa deroga consente di mantenere attive tali opzioni, a condizione che la richiesta per il contributo alla ricostruzione sia stata presentata dal 30 marzo 2024. Questa modifica normativa rappresenta un’eccezione rilevante, volta a favorire la continuità degli incentivi e a semplificare l’accesso alle agevolazioni in territori duramente colpiti.
Mentre il quadro legislativo offre un margine di sostegno esteso fino al 2026, la sua attuazione pratica è vincolata a rigorosi requisiti formali e a scelte obbligatorie che limitano le opzioni di fruizione. L’assenza di chiarimenti definitivi sulle modalità di utilizzo del beneficio fiscale e sulle incompatibilità potenziali rappresenta un elemento di complessità che operatori e contribuenti dovranno monitorare attentamente nei prossimi mesi.
Sostieni Assodigitale.it nella sua opera di divulgazione
Grazie per avere selezionato e letto questo articolo che ti offriamo per sempre gratuitamente, senza invasivi banner pubblicitari o imbarazzanti paywall e se ritieni che questo articolo per te abbia rappresentato un arricchimento personale e culturale puoi finanziare il nostro lavoro con un piccolo sostegno di 1 chf semplicemente CLICCANDO QUI.