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Polizze Catastrofali obbligatorie 2025 novità DL 39 aggiornamenti e requisiti fondamentali per imprese e famiglie

  • Redazione Assodigitale
  • 8 Maggio 2025
Polizze Catastrofali obbligatorie 2025 novità DL 39 aggiornamenti e requisiti fondamentali per imprese e famiglie

Obbligo di polizze catastrofali per le imprese

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L’obbligo alle imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi catastrofali rappresenta un passaggio cruciale nella protezione del patrimonio aziendale in Italia. La normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, impone termini certi e criteri specifici per la copertura assicurativa dei beni aziendali esposti a calamità quali terremoti, alluvioni e frane. Tale provvedimento interessa tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, vincolandole al rispetto di scadenze differenziate a seconda delle dimensioni aziendali e definendo con precisione i beni assicurabili, oltre a introdurre principi di responsabilità e obbligatorietà soggetti a nuove interpretazioni.

Indice dei Contenuti:
  • Polizze Catastrofali obbligatorie 2025 novità DL 39 aggiornamenti e requisiti fondamentali per imprese e famiglie
  • Obbligo di polizze catastrofali per le imprese
  • Novità normative nella conversione del DL 39/2025
  • Gestione dell’indennizzo e tutela del conduttore

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L’obbligo di assicurazione catastrofale riguarda tutte le imprese aventi sede legale in Italia o con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al registro delle imprese secondo l’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo trova fondamento nell’articolo 1 commi 101-111 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e prescrive la stipula, entro il 31 marzo 2025, di una polizza che copra i danni sui beni indicati nell’articolo 2424 del codice civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Sono inclusi terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali, oltre a qualunque bene aziendale direttamente danneggiato da eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni avvenuti in Italia.

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Le imprese sono classificate in base ai parametri della Direttiva UE 2023/2775, che definisce le soglie dimensionali per micro, piccole, medie e grandi imprese, influenzando le scadenze per l’attivazione delle coperture assicurative:

  • Grandi imprese: obbligo di sottoscrizione e attivazione della polizza entro il 31 marzo 2025;
  • Medie imprese: il termine per l’attivazione si estende fino al 1° ottobre 2025;
  • Piccole e micro imprese: devono attivare le coperture assicurative entro il 1° gennaio 2026.


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È fondamentale sottolineare che l’obbligo assicurativo grava sull’impresa che utilizza i beni, anche qualora non ne possieda la proprietà, conformemente a quanto disposto dall’articolo 1-bis comma 2 del DL 155/2024. Questo implica una responsabilità diretta dell’imprenditore conduttore per garantire la copertura, a prescindere dalla titolarità del bene.

Le FAQ pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica (MIMIT) hanno fornito chiarimenti interpretativi, orientando le imprese sulle modalità di applicazione e sulle tipologie di beni da assicurare. L’introduzione di questa disciplina risponde alla crescente necessità di mitigare l’impatto economico degli eventi naturali, tutelando la continuità operativa delle aziende italiane e la sicurezza del patrimonio immobiliare e strumentale.

Novità normative nella conversione del DL 39/2025

La conversione del DL 39/2025 introduce rilevanti modifiche al quadro normativo originario, chiarendo e precisando aspetti fondamentali relativi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Tra le innovazioni più significative vi è l’adozione di parametri dimensionali più rigorosi, allineati alle raccomandazioni europee (Raccomandazione 2003/361/CE), che ridefiniscono la categorizzazione delle imprese in micro, piccole e medie sulla base di fatturato, bilancio e numero di addetti, modificando così le scadenze e le modalità di adesione agli obblighi assicurativi.

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Un altro elemento di rilievo riguarda la gestione degli immobili abusivi: l’obbligo di assicurazione non si applica più in linea generale a fabbricati privi di un valido titolo edilizio o costruiti senza permessi, salvo specifiche eccezioni introdotte dal decreto. Restano infatti assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o con procedimenti in corso, così come quelli regolarmente autorizzati o non soggetti a obbligo di permesso edilizio per l’epoca di costruzione. Questa precisazione ha impatti diretti sulla possibilità di accesso all’indennizzo e alle agevolazioni correlate.

Viene altresì sancito un maggior equilibrio nella responsabilizzazione delle parti coinvolte nell’assicurazione catastrofale. L’imprenditore conduttore, che stipula la polizza, è formalmente incaricato di versare l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è obbligato a destinare tali somme esclusivamente al ripristino dei beni danneggiati o alla loro funzionalità, garantendo così il corretto utilizzo dei fondi in situazioni di emergenza.

Il DL specifica nuove garanzie a tutela dell’impresa conduttrice in caso di inadempimento del proprietario dell’immobile, attribuendo al conduttore il diritto al riconoscimento di un indennizzo proporzionale al lucro cessante, fino al 40% dell’importo risarcito, ove venga violato l’obbligo di reinvestimento degli indennizzi ricevuti. Queste novità danno risposta a criticità segnalate dagli operatori e confermano l’orientamento del legislatore verso una normativa più concreta e applicabile nella realtà imprenditoriale.

Gestione dell’indennizzo e tutela del conduttore

La disciplina sulla gestione dell’indennizzo definisce con nettezza le responsabilità tra conduttore e proprietario, al fine di garantire che le somme riscosse a titolo di risarcimento siano effettivamente destinate al ripristino delle condizioni originarie dei beni danneggiati. In base alle recenti modifiche, il conduttore, ossia l’impresa titolare della polizza, è tenuto a trasferire l’indennizzo al proprietario, il quale assume l’obbligo imprescindibile di utilizzare tali fondi esclusivamente per la ricostruzione o il rifacimento funzionale dei beni oggetto di danno.

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Nel caso in cui il proprietario non adempia a questo dovere, al conduttore è riconosciuto un meccanismo di tutela economica con l’erogazione di una somma corrispondente al lucro cessante subito dall’attività imprenditoriale, calcolata fino al 40% dell’indennizzo originariamente percepito dal proprietario. Tale previsione mira a mitigare i rischi per chi effettivamente sostiene il costo dell’assicurazione, riequilibrando la posizione in contesti di conflittualità o negligenza nell’utilizzo delle somme.

Inoltre, il legislatore sancisce un privilegio a favore dell’imprenditore che stipula la polizza sulle somme dovute dall’assicuratore, includendo i premi pagati, le spese contrattuali e il lucro cessante riconosciuto. Questo privilegio, previsto dall’articolo 1891, comma 4, del codice civile, consolida la priorità di rimborso nei confronti dell’impresa, fornendo una maggiore sicurezza finanziaria e certezza nei tempi di liquidazione dei sinistri.

Questa configurazione normativa crea un quadro di responsabilità precise, che evita ambiguità nella gestione degli indennizzi, assicurando al contempo che i fondi siano impiegati per la concreta riparazione dei danni. L’attenzione riservata al recupero del titolo prioritario sui crediti verso l’assicuratore ne rafforza l’efficacia, sostenendo la continuità operativa del conduttore e riducendo l’impatto finanziario delle calamità naturali sul sistema produttivo.


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