Polizze catastrofali: le risposte alle domande frequenti del MIMIT

Obbligo di polizze catastrofali
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, conformemente a quanto stabilito dalla Legge n. 213/2023 e dal Decreto Ministeriale 18 del 2025, tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con una stabilità organizzativa nel territorio nazionale, sono obbligate a stipulare polizze catastrofali. Questo provvedimento, che entrerà in vigore entro il 31 marzo 2025, si applica ai beni specifici elencati nell’articolo 2424 del Codice Civile, e include terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. La copertura deve riferirsi ai danni causati da eventi calamitosi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, garantendo così una protezione adeguata alle attività imprenditoriali in caso di emergenze naturali.
Tipologie di imprese soggette all’obbligo
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Il quadro normativo delineato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenzia che l’obbligo di stipulare polizze catastrofali si estende a tutte le imprese con sede legale in Italia e a quelle con una stabile organizzazione nel territorio nazionale. È fondamentale notare che questa disposizione non si limita alle sole imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ma comprende un ampio ventaglio di realtà imprenditoriali. Le micro, piccole e grandi imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dalla tipologia di attività svolta, rientrano in questa obbligatorietà. Un’eccezione importante è rappresentata dalle imprese agricole, che sono esplicitamente esonerate dall’obbligo. Questo approccio mira a garantire una protezione uniforme a tutte le imprese operanti sul territorio, riducendo i rischi economici associati a disastri naturali.
Chiarimenti sulle esclusioni e adeguamenti delle polizze
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti essenziali riguardo le esclusioni e gli adeguamenti delle polizze catastrofali, fornendo indicazioni precise sulle situazioni in cui l’obbligo di assicurazione non si applica. Innanzitutto, i beni immobili che presentano abusivismo edilizio o che sono stati costruiti senza le opportune autorizzazioni non rientrano nelle coperture assicurative obbligatorie. Inoltre, le strutture in fase di costruzione sono esentate dall’obbligo di stipulare tali polizze. Un altro aspetto rilevante riguarda le attrezzature iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.): queste ultime non sono considerate beni coperti dalla legge in questione.
Relativamente agli adeguamenti delle polizze già esistenti, le imprese dovranno procedere agli aggiornamenti necessari al primo rinnovo o al successivo quietanzamento utile; questo passaggio è fondamentale per garantire la conformità alle nuove normative. Nonostante queste esclusioni, le polizze catastrofali possono essere gestite anche tramite adesione a polizze collettive, offrendo così alle imprese una flessibilità maggiore nella gestione dei rischi e nella programmazione delle spese assicurative. Questo approccio collettivo può rivelarsi utile per ottenere condizioni più vantaggiose e una copertura più ampia in caso di calamità naturali.
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