OCC: gli accordi per le crisi da sovraindebitamento
La legge n°3 del 2012 ha affrontato la tematica del sovraindebitamento: ha previsto la possibilità per tutti i debitori non soggetti alle procedure concorsuali «classiche» di concludere un accordo con i creditori con l’ausilio di una struttura dedicata.
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I debitori in questione possono essere:
●persone fisiche (consumatori in difficoltà)
●imprese commerciali di dimensioni contenute
●imprese agricole
●start-up
●lavoratori autonomi (ditte individuali)
●gli Enti non profit
Il sovraindebitamento presuppone uno squilibrio, una sproporzione tra debiti e patrimonio liquidabile.
Gli OCC (Organismo di Composizione delle Crisi) permetteranno quindi ad un privato o ad un piccolo imprenditore in difficoltà di accedere a procedure regolamentate, simili ad un concordato preventivo, per chiudere una situazione debitoria non più gestibile, beneficiando di una sospensione delle procedure esecutive.
La creazione di queste strutture è stata disciplinata solo nel 2014 con un Regolamento specifico che ha istituito un Registro dedicato presso Ministero della Giustizia. Gli OCC posso essere istituiti presso diversi Enti Pubblici come Comuni e Province. Gli OCC istituiti presso alcuni Ordini Professionali sono iscritti di diritto, a seguito di semplice domanda.
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LE FIGURE CHIAVE
REFERENTE • indirizza e coordina l’attività • agisce in modo indipendente e imparziale • conferisce gli incarichi ai Gestori
GESTORE DELLA CRISI (almeno 5 per ogni OCC) • verifica la veridicità dei dati • elabora il piano di ristrutturazione del debito • formula la proposta ai creditori
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L’avvio del procedimento è volontario: il debitore deposita istanza di nomina dell’OCC presso il Tribunale. L’OCC si attiva per la ristrutturazione del debito attraverso: •stralci •dilazioni di pagamento •garanzie •cessioni di credito ed altre misure.
Tali azioni si concretizzano in un piano/proposta di accordo attestato dall’OCC e depositato in Tribunale.
Si apre la fase di omologazione del piano durante la quale il Tribunale può sospende le procedure esecutive in capo al debitore e all’OCC spetta ogni iniziativa funzionale per il raggiungimento dell’accordo con i creditori.
Una volta omologato l’accordo è obbligatorio. La procedura si conclude con l’esecuzione del piano e la liquidazione del patrimonio.
Presso gli Ordini professionali si stanno già stilando elenchi di professionisti interessati a svolgere la funzione di Gestore e gli OCC stanno già presentando domanda di iscrizione al Registro.
Il Regolamento 2014 prevede che ogni OCC stipuli una Polizza a copertura dell’attività prestata per un massimale di almeno un milione di euro.
La società Over srl (Brokers di Assicurazioni) ha studiato un pacchetto di condizioni estremamente interessante per gli OCC:
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LA PROPOSTA STANDARD
Caratteristiche Prestazioni • ATTIVITA’ ASSICURATE Servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento • PERSONE ASSICURATE OCC, Referente – Gestore della crisi e Ausiliari SE RICHIESTA ESTENSIONE • FORMA CONTRATTUALE Caims made • RETROATTIVITA‘ Da data di costituzione OCC • MASSIMALE A partire da € 1.000.000,00 nel rispetto dei parametri di legge • TACITO RINNOVO Con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto all’anno precedente • FRANCHIGIA PER SINISTRO € 1.000 • COSTI E SPESE LEGALI 25% del Limite di Indennizzo • RESPONSABILITA’ SOLIDALE Compresa • CODICE PRIVACY Responsabilità per errato trattamento dei dati personali • PERDITA DOCUMENTI Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento.
LE ESCLUSIONI • Attività diverse da quanto indicato nel Certificato • Circostanze e/o Richieste di Risarcimento note • Multe / Ammende / Sanzioni dirette • OCC e Gestori che non rispettano la normativa di riferimento • OCC costituiti presso Enti pubblici che non siano Ordini professionali di Commercialisti e Avvocati.
Over srl Brokers di Assicurazioni con sede in Foro Buonaparte 59 – 20121 Milano Tel. 02 89010042 info@over-srl.it www.over-srl.it
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