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Le regole per impronte digitali e firma grafometrica ai sensi della privacy

  • Monica Gobbato
  • 29 Dicembre 2014
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Si tratta di un Provvedimento di fine novembre quello del Garante sulle regole per impronte digitali e firma grafometrica.

E’ importante perché annulla la verifica preliminare in alcuni specifici casi, ma introduce l’obbligo di comunicare al Garante le violazioni ai sistemi biometrici (cd data breach).


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Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell’utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando alcuni adempimenti.

L’intervento  dell’Autorità si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo.

Sempre più spesso infatti aziende  e  pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa,  per  il controllo degli accessi, per l’autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici.

Nel  provvedimento generale [doc. web n. 3556992] – adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso con le allegate Linee guida [doc. web n. 3563006] e un modulo [doc. web n. 3563019] per la comunicazione all’Autorità di violazioni dei sistemi biometrici – il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica  preliminare da parte dell’Autorità.

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La semplificazione riguarda solo le specifiche tipologie di trattamento che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento:

•  Autenticazione informatica

Le caratteristiche biometriche dell’impronta digitale o dell’emissione vocale di una persona possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per l’accesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’utente.

• Controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi

Le caratteristiche dell’impronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Tale trattamento può essere realizzato anche senza il consenso dell’utente.

• Sottoscrizione di documenti informatici

L’analisi dei dati biometrici associati all’apposizione a mano libera di una firma autografa potrà essere utilizzata per la firma elettronica avanzata. Questa modalità è però consentita solo con il consenso degli interessati, consenso non necessario invece in ambito pubblico, se devono essere perseguite  specifiche finalità istituzionali. Dovranno comunque essere resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino l’utilizzo di dati biometrici.

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• Scopi facilitativi

L’impronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate anche per consentire l’accesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate). Anche in questo caso l’utilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati. Dovranno comunque essere previste modalità alternative per l’erogazione del servizio per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici.

Ogni sistema di rilevazione dovrà essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l’acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il conseguimento della finalità perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell’interessato.

Tra le numerose misure di sicurezza individuate dal Garante vi è quella che obbliga a cifrare il riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla messa in sicurezza dei dispositivi mobili (come tablet o pc) che potrebbero più facilmente essere compromessi o smarriti.

Anche al fine di prevenire eventuali furti di identità biometrica, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (“data breaches”) che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati da chi detiene i dati al Garante entro 24 ore dalla scoperta, così da consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone interessate. A tal fine è stato predisposto un modulo che consente di semplificare il predetto adempimento.

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Sono esclusi dalle modalità semplificate individuate nel provvedimento del Garante i trattamenti che prevedono la realizzazione di archivi biometrici centralizzati, per i quali continuerà ad essere obbligatorio richiedere una verifica preliminare. Rimane in vigore anche l’obbligo di notificazione al Garante per i trattamenti non esplicitamente esclusi dal provvedimento, come quelli effettuati da esercenti le professioni sanitarie e da avvocati.

Per le verifiche preliminari in corso sono state previste specifiche disposizioni transitorie.

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Monica Gobbato

Avvocato e Docente. Prof a contratto a Ca' Foscari e Università Pegaso Telematica. Specializzata nella consulenza legale su Privacy e Sicurezza delle informazioni. Commissario d'esame per le certificazioni di Privacy Officer. Ha pubblicato con CEDAM, Utet, FAG, IPSOA. Autore per testate on line e off line.

 


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