Meta e AI Act: Impatti e strategie sulla firma del codice di condotta europeo

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Obblighi e scadenze del codice di condotta per i modelli GPAI
Dal 2 agosto 2025 entreranno in vigore gli obblighi previsti per i modelli di intelligenza artificiale general purpose (GPAI) secondo l’AI Act europeo. Le disposizioni riguardano in particolare i fornitori di questi modelli, che dovranno rispettare le nuove regole per tutti i modelli rilasciati da tale data. Per i modelli già presenti sul mercato, le norme diventeranno pienamente operative a partire dal 2 agosto 2027, data in cui partiranno anche i controlli e le possibili sanzioni. Il codice di condotta elaborato dalla Commissione europea ha lo scopo di supportare le imprese nell’adempimento di questi obblighi, prevedendo standard focalizzati su tre aspetti fondamentali: trasparenza, tutela del copyright e sicurezza. È importante sottolineare che l’adesione a questo codice è volontaria, ma può offrire alle aziende una maggiore tutela legale in caso di contestazioni rispetto ai requisiti dell’AI Act.
Motivazioni del rifiuto di Meta alla firma del codice
Meta ha comunicato in modo chiaro e inequivocabile la propria decisione di non aderire al codice di condotta per i modelli AI general purpose proposto dalla Commissione europea. Secondo Joel Kaplan, responsabile degli affari globali di Meta, il testo del codice introduce un contesto normativo eccessivamente incerto e complesso per gli sviluppatori. Le disposizioni contenute supererebbero, infatti, i limiti previsti dall’AI Act stesso, generando un quadro regolatorio che rischierebbe di ostacolare l’innovazione e rallentare lo sviluppo tecnologico in Europa.
Kaplan ha sottolineato come le ambiguità giuridiche presenti nel codice creino difficoltà interpretative e operative significative per le aziende che progettano e distribuiscono modelli AI. Questa situazione potrebbe tradursi, di fatto, in un freno alla competitività del settore, limitando la capacità delle imprese di investire e innovare nel contesto europeo. Meta ritiene inoltre che alcune misure previste vadano oltre l’ambito di applicazione originario dell’AI Act, ampliando in modo sproporzionato le responsabilità e i rischi legali a carico degli sviluppatori.
La posizione di Meta, espressa anche tramite il canale LinkedIn da Joel Kaplan, si allinea a quella di altre importanti realtà tecnologiche che avevano richiesto un rinvio dell’entrata in vigore delle norme, almeno di due anni, per consentire un adeguamento più ponderato e meno dannoso per l’ecosistema dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, la Commissione europea ha mantenuto ferma la scadenza del 2 agosto 2025, non accogliendo tali richieste.
Impatto delle incertezze giuridiche sull’innovazione in Europa
Le ambiguità normative introdotte dal codice di condotta europeo rappresentano un serio ostacolo alla crescita e alla competitività delle aziende tecnologiche impegnate nello sviluppo di modelli AI general purpose. Le incertezze giuridiche delineano un contesto conflittuale tra regolamentazione e innovazione, penalizzando in particolare chi opera nel settore con standard elevati e rapida evoluzione tecnologica. La mancanza di chiarezza sui limiti di responsabilità e sull’ambito applicativo delle sanzioni espone le imprese a rischi legali considerevoli, disincentivando investimenti e sperimentazioni avanzate.
Questa situazione rischia di allontanare le principali realtà tecnologiche dall’Europa, favorendo il trasferimento delle risorse e delle competenze verso aree geografiche con quadri normativi più definiti e flessibili. In tal senso, il rifiuto di Meta a sottoscrivere il codice non va letto solo come una presa di posizione isolata, ma come un campanello d’allarme sul pericolo di un rallentamento strutturale nell’adozione e nello sviluppo di intelligenze artificiali avanzate nel continente. Le normative, infatti, dovrebbero bilanciare la tutela degli utenti con la necessità di garantire un ambiente propizio alla crescita tecnologica e all’innovazione continua, cosa che appare compromessa dall’attuale assetto proposto.




