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Data Breach, nuovo Provvedimento del Garante Privacy sugli obblighi delle società telefoniche e internet provider

  • Monica Gobbato
  • 27 Aprile 2013

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Dal Garante privacy arriva l’obbligo per società telefoniche e Internet provider di avvisare l Autorità e gli utenti quando i dati trattati per fornire i servizi subiscono gravi violazioni a seguito di attacchi informatici o di eventi avversi, come incendi o altre calamità, che possano comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.


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Si ricorda che questo provvedimento e’ connesso alle Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali del 26 luglio 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012)

Il Garante per la privacy ha ora adottato, all’esito di una consultazione pubblica, un provvedimento generale che fissa, in attuazione della direttiva europea sulla privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli adempimenti per i casi in cui si dovessero verificare i cosiddetti “data breach”.

Si ricorda poi che in base al Regolamento Europeo Privacy ( si veda mio articolo del 25 marzo 2013) La notifica delle violazioni sarà estesa a tutti i settori e in tutti i casi di violazione della sicurezza.

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La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: entro 24 ore dalla scoperta dell’evento (mentre per il Regolamento emendato entrò 72 ore) aziende tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell’entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione).

Aziende telefoniche o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata. Per agevolare l’adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile on line sul suo sito (www.garanteprivacy.it)

Il provvedimento piu recente (26 aprile 2013) del Garante che e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, chiarisce che l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, contenuti in particolare in data base elettronici o cartacei, spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet (e non, ad esempio, ai siti internet che diffondono contenuti, ai motori di ricerca, agli internet point, alle reti aziendali).
Entro 24 ore dalla scoperta dell’evento, società di tlc e Isp devono fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima valutazione dell’entità della violazione (ad esempio, tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuto).

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Nei casi più gravi di violazione, però, oltre che al Garante le società telefoniche e gli Isp dovranno informare entro tre giorni anche ciascun utente coinvolto, facendo riferimento a alcuni parametri fondamentali: il grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione); l’ “attualità” dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati); la qualità (finanziari, sanitari, giudiziari etc.) e la quantità dei dati coinvolti.

La comunicazione agli utenti non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati, ma il Garante può comunque imporla nei casi più gravi.

Per consentire l’attività di accertamento del Garante, le società telefoniche e i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.

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La mancata o ritardata comunicazione al Garante espone le società telefoniche e gli Internet provider a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro.

Sanzioni previste anche per la omessa o mancata comunicazione agli utenti che vanno da 150 euro a 1000 euro per ogni società, ente o persona interessata. La mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.


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Monica Gobbato

Avvocato e Docente. Prof a contratto a Ca' Foscari e Università Pegaso Telematica. Specializzata nella consulenza legale su Privacy e Sicurezza delle informazioni. Commissario d'esame per le certificazioni di Privacy Officer. Ha pubblicato con CEDAM, Utet, FAG, IPSOA. Autore per testate on line e off line.

 


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