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Controlli fiscali, come funziona la tregua estiva per avvisi e lettere
La tregua estiva per i controlli fiscali rappresenta un’importante sospensione operativa che l’Agenzia delle Entrate applica regolarmente nel mese di agosto, evitando così l’invio di specifiche comunicazioni ai contribuenti. Questo intervento normativo, sancito dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024, impone il blocco dell’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e altre comunicazioni non urgenti dal 1° al 31 agosto 2025, allo scopo di salvaguardare il periodo di ferie. Tale sospensione è stata potenziata rispetto agli anni precedenti, estendendosi anche a dicembre, con lo scopo di alleggerire il carico amministrativo nel periodo estivo e consentire una migliore organizzazione delle attività di controllo nella restante parte dell’anno.
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Non si tratta, tuttavia, di una sospensione totale delle attività fiscali: permane infatti la possibilità di inviare comunicazioni e attivare controlli urgenti in presenza di situazioni che richiedano un intervento immediato dell’amministrazione finanziaria, come nel caso di rischi per la riscossione o di procedimenti concorsuali in corso. Questo equilibrio consente di conciliare la necessità di una pausa operativa con la tutela degli interessi erariali. La tregua serve dunque a sospendere gli adempimenti ordinari di controllo, in particolare quelli finalizzati a stimolare l’adempimento spontaneo, rimandando la ripresa delle attività di invio degli avvisi a settembre, quando riprendono a pieno regime le procedure di verifica e recupero fiscale.
Comunicazioni sospese: quali controlli vengono fermati ad agosto
Nel mese di agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di diverse categorie di comunicazioni che riguardano i controlli fiscali ordinari. In particolare, non verranno trasmessi gli esiti dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali, disciplinati dagli articoli 36-bis e 54-bis del DPR n. 600/1973 e del DPR n. 633/1972. Ciò significa che tutte le verifiche automatiche, che rappresentano la base per gli accertamenti fiscali, resteranno prudentemente archiviate fino a settembre.
È inoltre bloccata la spedizione delle comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali, come previsto dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, così come le informazioni riguardanti le liquidazioni delle imposte derivanti da redditi soggetti a tassazione separata ai sensi della legge n. 311/2004.
Ancora, le cosiddette “lettere di compliance” – strumenti chiave per favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione delle posizioni fiscali – non saranno inviate per tutta la durata della sospensione. Questa misura consente di rinviare ogni stimolo volto a regolarizzare eventuali irregolarità fino alla ripresa delle attività, evitando di interferire con il periodo di sospensione feriale.
In sintesi, le comunicazioni che sollecitano chiarimenti, correzioni o pagamenti non urgenti resteranno congelate per tutto il mese d’agosto, garantendo ai contribuenti una pausa dalla pressione degli adempimenti e delle notifiche nel periodo estivo. Questa sospensione facilita la gestione degli uffici fiscali e consente ai contribuenti di affrontare le proprie situazioni senza sollecitazioni immediate durante il periodo tradizionalmente dedicato alle ferie.
Eccezioni e casi urgenti: quando il Fisco non si ferma durante la tregua
La tregua estiva non estende la sua efficacia ai controlli fiscali urgenti o indifferibili. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mantiene attive le proprie funzioni nei casi in cui vi siano situazioni che richiedano un intervento tempestivo, come evidenziato nella circolare n. 9/E/2024. Tra le eccezioni principali si evidenziano le ipotesi in cui siano a rischio la riscossione delle somme dovute o si manifestino segnali di comportamenti irregolari che configurino una notizia di reato.
È ammessa la prosecuzione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti coinvolti in procedure concorsuali, al fine di tutelare il patrimonio e garantire la corretta applicazione delle norme tributarie. Allo stesso modo, l’attività dell’Agenzia può proseguire in relazione a termini di prescrizione o decadenza imminenti, laddove un’improrogabile sospensione rischierebbe di pregiudicare il recupero delle entrate.
Questi interventi urgenti assicurano, dunque, che la sospensione feriale non ostacoli l’efficacia delle azioni fiscali in situazioni critiche, tutelando gli interessi erariali anche durante il periodo estivo. È importante ricordare inoltre che resta vigente la sospensione del termine per il pagamento di 30 giorni prevista per i controlli attivati prima della tregua, prorogata fino al 4 settembre, che assicura una finestra temporale aggiuntiva per i contribuenti coinvolti.
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